Agente contabile e conti giudiziali: quanta confusione!

Focus sul modello 24

A partire dall’anno 2025 le scuole del Lazio si sono trovate di fronte al dovere di adempiere ad una “nuova†incombenza: quella relativa alla resa del conto giudiziale a mezzo deposito alla Corte dei Conti. Un adempimento da eseguire con la massima urgenza, senza una scadenza ben definita, compatibilmente con le difficoltà riscontrate nell’acquisizione della documentazione da emettersi a cura dei vari soggetti coinvolti.

Conti giudiziali e piattaforma SIRECO

Già nel 2024 si è proceduto alla creazione dell’anagrafe degli agenti contabili interni (DSGA di ruolo agenti contabili di diritto, e DSGA incaricati agenti contabili di fatto) e degli agenti contabili esterni (Banche, tesorerie, Conti correnti postali, conti ancillari), mediante rilevazione a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale e successiva trasmissione alla Corte dei Conti.

Quest’anno andranno resi i conti giudiziali per l’anno 2024, 2023 e 2022 mediante caricamento su piattaforma SiReCo.

I conti giudiziali sono documenti contabili che riepilogano la gestione finanziaria di somme riscosse e versate da agenti contabili, corredati da giustificativi, e sono soggetti al controllo della Corte dei conti. Sono uno strumento fondamentale per accertare la regolarità della gestione del denaro pubblico e la responsabilità degli agenti contabili. 

La piattaforma SIRECO, acronimo di Sistema Informativo Resa Elettronica Conto, è un servizio online della Corte dei conti che permette alle pubbliche amministrazioni di depositare telematicamente i conti giudiziali e i relativi allegati presso le Sezioni giurisdizionali regionali. In pratica, è uno strumento digitale che facilita la resa dei conti da parte degli agenti contabili, come economi e consegnatari, in modo più efficiente e trasparente

Documenti da caricare

I documenti da caricare in piattaforma SIRECO sono i seguenti:

  • Attestazione di parificazione;
  • Modello 23 (minute spese);
  • Modello 24 (beni oggetti al debito di custodia);
  • Modello proprio per Banca tesoriere e conti ancillari;
  • Relazione dei revisori dei conti.

L’adempimento non ha un vero carattere di novità poiché da sempre l’attività finanziaria dello Stato e delle sue articolazioni amministrative (in cui rientrano gli istituti scolastici) prevede il rendimento del conto da parte di tutti quei soggetti che provvedono alla riscossione e all’erogazione di fondi per il soddisfacimento dei bisogni pubblici nonché per la conservazione e gestione dei beni del patrimonio.

La confusione e i dubbi sulla compilazione dei modelli sono però tanti. Prendiamo in considerazione il modello 24 fornendo le prime indicazioni partendo da una riflessione sul profilo dell’agente contabile.

L’agente contabile

L’agente contabile è una persona, fisica (es. il DSGA) o giuridica (es. Tesoreria Provinciale dello Stato, Banca d’Italia), che gestisce denaro o beni di pertinenza pubblica, sia per contratto che per incarico di servizio, ed è quindi responsabile della loro corretta gestione. 

L’agente contabile può essere, come è stato detto, interno o esterno. Quello interno è un dipendente pubblico che svolge funzioni di maneggio di denaro, custodia di beni o altre mansioni che comportano la gestione di risorse pubbliche.  Quello esterno può essere un soggetto privato incaricato di gestire denaro o beni pubblici, come il tesoriere di un ente locale. Il profilo di agente contabile ricorre, quindi, ogni qualvolta un soggetto “gestisce†beni e denaro di Enti Pubblici.

In ambito scolastico occorre distinguere i conti giudiziali dai conti amministrativi, cioè documenti contabili che esprimono il rapporto debito/credito tra un agente contabile e un ente pubblico:

  1. Il conto giudiziale è un resoconto dettagliato della gestione finanziaria, che include entrate, uscite e giacenze, redatto da agenti contabili (come tesorieri o economi) e presentato all’ente pubblico per la verifica. Sono soggetti al controllo della Corte dei conti;
  2. Il conto amministrativo è il rendiconto della gestione finanziaria di un ente pubblico, che riepiloga le attività svolte e i risultati ottenuti nel periodo di riferimento. Sono movimenti che si attuano sul conto di tesoreria intestato all’ente, la cui revisione si svolge in sede amministrativa attraverso le verifiche di cassa, quelle sul conto consuntivo e quelle sul programma annuale, svolte dai revisori dei conti.

Conti giudiziali relativi ai beni

La resa dei conti giudiziali relativa ai beni è basata sulla compilazione del modello 24, ovvero quello relativo alla detenzione di beni da parte del consegnatario.

Il DPR n. 254 del 4 settembre 2002, “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato†agli articoli 11 e 12 distingue:

  • agenti contabili con debito di custodia, “…sono sottoposti alla…giurisdizione della Corte dei conti…†attraverso il deposito dei conti giudiziali;
  • agenti contabili con debito di vigilanza, “I consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Assumono in carico i beni ad essi affidati e ne dimostrano la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste…â€.

Anche la circolare del MEF n. 2/2003, lettera f) del par. 4, opera la stessa distinzione:

  • agente per debito di custodia (art. 11), intendendo per “consegnatario per debito di custodia†l’agente contabile – assoggettato al giudizio della Corte dei conti, cui rende annualmente il conto giudiziale – al quale è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici;
  • agente per debito di vigilanza (art. 12), intendendo per “consegnatario per debito di vigilanza†l’agente amministrativo al quale è affidata la gestione dei beni mobili e dei materiali d’uso, d’impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli uffici, soggetto annualmente solo alla resa del conto amministrativo della predetta gestione.

Al riguardo è significativa anche la sentenza n. 102 della Corte dei Conti Marche: “Le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni e la presentazione del conto giudiziale, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo correlata soltanto all’uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudizialeâ€.

Quale disciplina applicare ai DSGA per quanto riguarda i beni?

Sintetizzando si può dire che:

  • il debito di custodia è quello che ricade sul DSGA che detiene sotto la sua diretta custodia determinati beni, ed è quindi obbligato alla resa del conto giudiziale;
  • il debito di vigilanza è quello che ricade sul DSGA che abbia finalizzato (assegnato) i beni ad uffici/dipartimenti/progetti/aule/ecc., non soggetto alla resa del conto.  

I DSGA, per stabilire se sono o meno tenuti alla resa del conto giudiziale mediante il Mod. 24, dovranno fare un’attenta opera di ricognizione dei beni ricadenti sotto la loro responsabilità amministrativo/contabile distinguendo tra quelli su cui abbiano una custodia diretta (beni a magazzino e/o stoccaggio) che andranno inseriti nel modello 24 e saranno assoggettati alla resa del conto giudiziale, da quelli distribuiti o comunque assegnati e finalizzati ad attività, uffici o dipartimenti, sui quali abbiano una mera vigilanza, per i quali non andrà reso il conto giudiziale.

Sarà opportuna anche un’attività preliminare consistente nell’aggiornamento dell’anagrafica degli agenti contabili fornita all’Ufficio Scolastico Regionale all’interno della quale, per coloro che si riconoscono nel solo debito di vigilanza, dovrà essere eliminata la qualifica di consegnatario dei beni.

Successivamente, al momento dell’inoltro dei conti giudiziali sulla piattaforma SIRECO, si dovrà redigere apposita nota accompagnatoria alla trasmissione del conto da cui si evincano le motivazioni in base alle quali – in capo al depositante – sussiste esclusivamente un debito di vigilanza. Per tutti quei beni che nell’arco dell’anno finanziario hanno una finalizzazione temporalmente determinata (ad esempio perché utilizzati in un progetto e poi ridepositati a magazzino sotto la custodia del DSGA) dovrà fornirsi nel campo “note†apposita relazione a chiarimento nella riga di riferimento.

È una questione abbastanza complessa su cui ritorneremo con ulteriori articoli, soprattutto affronteremo questa tematica nel convegno di Gaeta Start School.