Crisi silenziosa del disagio psicologico

Le risposte della scuola ai problemi emotivi

Il rapporto OsMed[1] 2024, presentato ufficialmente lunedì 10 novembre 2025presso la sede dell’agenzia italiana del farmaco (AIFA),ha acceso un forte allarme sociale e sanitario in Italia, evidenziando la forte e rapida crescita delle prescrizioni di psicofarmaci tra bambini e adolescenti.

L’analisi dipinge un quadro preoccupante: l’incremento delle prescrizioni in età evolutiva è più che raddoppiato nell’ultimo decennio, con un picco critico nella fascia d’età tra i 12 e i 17 anni. I dati sono chiari: la percentuale di minori che assumono psicofarmaci è passata dallo 0,26% del 2016 allo 0,57% del 2024 e il consumo di confezioni è quasi triplicato, passando da 20,6 a 59,3 ogni 1.000 bambini. I farmaci più prescritti sono soprattutto antidepressivi, antipsicotici e farmaci per il trattamento dell’ADHD[2]. Questo allarme ‘silenzioso’ evidenzia un crescente disagio psicologico che rende la salute mentale minorile una priorità assoluta per il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Farmaci e disagio giovanile

Tale aumento non è un fenomeno isolato, ma riflette una profonda evoluzione del disagio giovanile, accentuata da diversi fattori. Il contesto sociale attuale, con la perdita di riferimenti stabili sia in famiglia che a scuola e un vissuto di solitudine, accresce la vulnerabilità dei giovani, già sottoposti a crescenti pressioni e aspettative. Tuttavia, l’acceleratore cruciale è stata l’emergenza sanitaria da covid-19: il lockdown, la DAD e la prolungata assenza di socializzazione hanno interrotto lo sviluppo emotivo dei ragazzi determinando un’impennata di ansia, depressione, disturbi del sonno, alimentari e autolesionismo.

Nonostante la situazione drammatica, emerge un segnale positivo: una maggiore attenzione e sensibilità verso la salute mentale. La graduale riduzione dello stigma incoraggia oggi più genitori e ragazzi a cercare aiuto, trasformando il “disagio sommerso†in diagnosi e, spesso, in terapia farmacologica. A ciò si aggiunge una maggiore consapevolezza da parte di pediatri e neuropsichiatri infantili che favorisce l’aumento delle diagnosi precoci.

Prime risposte della scuola sul piano normativo

Non esiste una specifica legge sul disagio psichico, ma un complesso sistema di norme che, partendo dall’obbligo di inclusione, forniscono alle scuole strumenti (come il Piano didattico personalizzato – PDP) e risorse (come lo psicologo scolastico) per affrontare il disagio in modo strutturato e personalizzato.

Le azioni della scuola si sono incentrate principalmente su alcuni pilastri normativi: la Legge 104/1992 (e successivi aggiornamenti) che promuove l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità includendo anche patologie psichiatriche certificate; la direttiva del 27 dicembre 2012 che ha introdotto il concetto di BES accogliendo esplicitamente anche gli alunni con disagio emotivo e comportamentale; il DPR 249/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti) che, oltre a stabilire i doveri degli studenti, garantisce, tra altri diritti, anche quello alla partecipazione, fondamentale per il benessere psicologico; il DPR 275/1999 (regolamento sull’autonomia) che, consentendo alle singole scuole di elaborare progetti propri, offre il quadro per l’attivazione di servizi di prevenzione e supporto psicologico.

Sostegno psicologico

Il sostegno psicologico in ambito scolastico, un servizio inizialmente discrezionale, è stato spesso disciplinato da una combinazione di atti normativi e protocolli d’intesa. Nel corso degli anni sono stati presentati numerosi disegni di legge volti a istituire in modo permanente e strutturale la figura dello psicologo scolastico, ma nessuno di questi ha completato l’iter legislativo. Una svolta più incisiva si è registrata negli anni dell’emergenza pandemica da Covid-19 (2020-2022): riconoscendo il diffuso bisogno di supporto per studenti e personale scolastico, si provvide all’introduzione di un servizio di assistenza psicologica nelle istituzioni scolastiche attraverso protocolli e stanziamenti specifici. In quel periodo vennero emanate diverse circolari e note che consentivano di utilizzare i fondi del PNRR o specifici finanziamenti ministeriali per l’ingaggio di psicologi esterni. A tal proposito meritano di essere ricordati il DL 19 maggio 2020, n. 34[3] (Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) e l’accordo governo-sindacati del 6 agosto 2020[4]che ha inteso avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico obbligatorio nell’ambito delle misure di sicurezza per la ripresa dell’a.s. 2020/2021. Questi sono stati seguiti dalla firma del protocollo d’intesa MI-CNOP (Ministero istruzione – Consiglio nazionale ordine psicologi) del 9 ottobre 2020 che, raccogliendo l’impegno preso con l’accordo governo-sindacati, ha dato forma operativa all’istituzione dello sportello di ascolto psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intento di promuovere il benessere psicologico di tutto il sistema educativo, genitori e operatori scolastici compresi. Tali iniziative sono risultate feconde, tant’è che tra il 2020 e il 2022 il servizio di consulenza psicologica, diventato un’esigenza prioritaria e ufficiale, è stato attivato da circa il 70% delle scuole italiane, dimostrando la sua efficacia come supporto nella gestione dell’ansia e dello stress, nella prevenzione del disagio e nella promozione dello sviluppo di abilità di problem-solving e autonomia decisionale.

Evoluzione normativa del supporto psicologico

La presenza dello psicologo all’interno degli edifici scolastici non è affatto un’invenzione recente. In Italia se ne parla da molti decenni, quando nacquero i Centri di informazione e consulenza (CIC). Istituiti dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162[5], i CIC erano primariamente orientati alla prevenzione del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, e offrivano uno spazio di ascolto e consulenza all’interno della scuola. Tuttavia, la loro presenza è rimasta a lungo discontinua e non sistematicamente istituzionalizzata. La storia normativa è stata, infatti, caratterizzata da tentativi di legittimazione spesso interrotti che hanno portato ad un’attivazione flessibile dello psicologo, quasi sempre tramite contratti a tempo determinato o di prestazione d’opera fondata su specifici progetti.

Il primo passo normativo che ha introdotto il concetto di servizio socio-psicopedagogico è rappresentato dalla Legge 517/1977 che, abolendo le classi differenziali e speciali, sancì l’integrazione degli alunni con disabilità nelle classi ordinarie della scuola dell’obbligo. Sebbene non istituisse lo psicologo come figura integrata nell’organico della scuola, demandava ai servizi socio-sanitari territoriali (le neonate ASL) la responsabilità di fornire il supporto psicopedagogico, creando un legame fondamentale tra sanità e istruzione.

Dal 1990 al 2020, il servizio psicopedagogico nelle scuole italiane è stato contraddistinto da una crescente consapevolezza del bisogno di supporto, ma anche da una precaria strutturalità. Con la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 in materia di Disturbi specifici di apprendimento (DSA), la scuola è stata formalmente chiamata ad interagire in modo più stringente con la psicologia clinica dell’età evolutiva. Successivamente la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, introducendo il concetto di BES, è risultata di grande importanza. Avendo esteso l’area di intervento a difficoltà non certificate (come lo svantaggio socio-economico, culturale o il disagio psicologico non diagnostico), ha aumentato drasticamente il bisogno implicito di supporto psicopedagogico interno alla scuola.

Tuttavia, nonostante l’evidenza di alcune necessità dobbiamo arrivare al 2020 per vedere riconosciuta nella scuola la figura dello psicologo, e alla Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha stanziato fondi volti a stabilizzare tale servizio.

Nonostante sia in corso l’esame di Disegni di Legge (DDL) in Parlamento che mirano all’integrazione strutturale della figura dello psicologo nell’organico scolastico, la sua implementazione stabile e capillare su tutto il territorio nazionale è ancora pesantemente condizionata dalla mancanza di un finanziamento strutturale adeguato. L’ostacolo maggiore risiede nel netto divario tra il fabbisogno annuale stimato per coprire interamente il sistema scolastico, pari a circa 400 milioni di euro, e i fondi strutturali attualmente stanziati dalla Legge di Bilancio 2025: questi ammontano infatti a circa 10 milioni di euro per il 2025, destinati ad aumentare a 18,5 milioni di euro annui dal 2026 in poi.

L’innovazione del protocollo 2024

Il protocollo d’intesa più recente tra MIM e Consiglio nazionale ordine degli psicologi (CNOP) è stato firmato il 20 marzo 2024.

Questo Protocollo, diversamente dai precedenti nati dall’emergenza COVID, si è concentrato sulla promozione della cultura della salute e del benessere nelle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di istituire presidi territoriali di esperti psicologi. Ed è questa la parte più innovativa. Non si tratta di semplici sportelli d’ascolto interni, ma veri e propri centri di riferimento pensati per sostenere la rete scolastica in modo stabile e organizzato, sostituendo il servizio “interno†spesso discontinuo. È una prassi costante, tuttavia, prevedere che l’intesa non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L’accordo si limita, infatti, a definire le modalità di collaborazione e l’utilizzo di risorse già disponibili o da reperire tramite successivi bandi/finanziamenti dedicati. L’effettiva e piena operatività della figura dello psicologo continuerà a dipendere dall’istituzione di un fondo nazionale dedicato e strutturale o dalla capacità delle scuole di utilizzare, di propria iniziativa, i fondi per l’autonomia.

Profilo strategico dello psicologo a scuola

Per operare efficacemente nel contesto scolastico, il professionista richiesto deve possedere una competenza che va oltre l’approccio clinico individuale; egli deve essere primariamente un esperto di psicologia scolastica e comunitaria, orientato alla prevenzione e all’intervento attraverso la consulenza breve e strategica. I bandi per i presìdi territoriali richiedono infatti specifiche competenze per interagire con l’ecosistema scolastico: identificazione dei fattori di rischio e dei segnali di disagio; ideazione e realizzazione di progetti di prevenzione e promozione del benessere; lavoro di rete e coordinamento con docenti, dirigenti, famiglie e servizi esterni (sociali e di neuropsichiatria infantile).

Configurato in questo modo, lo psicologo della scuola può andare oltre la gestione delle sole situazioni altamente critiche (bullismo, cyberbullismo, dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche, utilizzo eccessivo e scorretto dei social media) per estendere il suo impatto al benessere relazionale-organizzativo generale, migliorando il clima, la produttività e l’efficacia dei percorsi formativi, e anticipando la dispersione scolastica.

La sfida che attende il Parlamento e l’intero Sistema sanitario nazionale non è solo quella di riconoscere il disagio giovanile, ma di compiere il passo definitivo verso l’istituzione sistematica e strutturale della figura dello psicologo nell’organico scolastico. Solo con un finanziamento stabile e dedicato l’Italia potrà allinearsi agli standard europei e garantire che la promozione del benessere psicologico sia un pilastro permanente e non più emergenziale dell’intera comunità educante.


[1] OsMed, Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali, un organismo gestito dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

[2] L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – meglio noto come sindrome da deficit di attenzione e iperattività – è un disturbo dello sviluppo neuropsichico del bambino e dell’adolescente.

[3] L’articolo 231 del DL 34/2020 (mantenuto nella legge di conversione) ha stanziato fondi per la ripresa dell’anno scolastico 2020/2021 in sicurezza. Questi fondi erano destinati a una pluralità di attività per la ripartenza e il benessere, includendo la possibilità per le scuole di attivare servizi di assistenza psicologica, ma l’assistenza psicologica non era specificamente vincolata e non obbligava le scuole a istituirla. La norma ha, comunque, creato la possibilità finanziarla.

[4] L’articolo 6 di questo accordo, intitolato “Sostegno Psicologico”, ha espressamente previsto l’avvio di un sistema di assistenza e supporto psicologico obbligatorio (o comunque fortemente raccomandato e specificato come misura di sicurezza) per prevenire disagi e malessere psico-fisico tra gli studenti.

[5] È la legge che reca aggiornamenti, modifiche ed integrazioni alla precedente legge 22 dicembre 1975, n. 685 sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Successivamente, la norma è stata inclusa nell’articolo 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che è il riferimento normativo più specifico e citato in tale ambito.