Concorso dirigenti scolastici: ci sono cambiamenti in vista

Qualcosa si muove

La procedura concorsuale per diventare dirigente scolastico si concluderà presto, cioè in tempo utile perché le assunzioni vengano effettuate nell’anno scolastico 2017/2018. La “buona notizia” ce la fornisce Dorina Bianchi, la nuova sottosegretaria al Ministero dei Beni Culturali, che così risponde ad un’interrogazione parlamentare nella VII Commissione Cultura della Camera, giovedì 14 luglio 2016.

E noi lo speriamo vivamente, anche perché qualche dubbio permane, considerando che ci sono tanti step da superare (prova preselettiva, prova scritta, prova orale, formazione e tirocinio), e che non è stata ancora resa nota la tabella di marcia. Però qualcosa si muove.

Cosa propone il CSPI

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), a cui il 14 giugno 2016 era stata inviata la bozza di Regolamento, ha espresso il suo parere tendenzialmente favorevole. Si chiede però di apportare modifiche importanti, alcune a carattere sostanziale, altre di tipo procedurale. Riportiamo qui di seguito quelle che a nostro parere appaiono più rilevanti.

Le principali richieste di modifiche
1. Specificare che il servizio, come requisito d’accesso, deve essere “non inferiore a sessanta mesi, anche non continuativi, incluso quello svolto con contratti a tempo determinato, ovvero 5 anni di servizio ciascuno dei quali riconoscibile ai sensi della vigente normativa in materia di ricostruzione di carriera” (art. 6).
2. Ampliare il numero dei candidati che, superata la prova preselettiva, saranno ammessi alla prova scritta: da 3 a 4 volte il numero dei posti messi a concorso (art. 8).
3. Aumentare il numero dei candidati ammessi al corso di formazione: dal 20% al 30% in più rispetto al numero dei posti determinati (art. 4).
4. Raddoppiare il numero dei quesiti in relazione alla possibilità di verificare con uno spettro più ampio di domande la preparazione dei candidati, garantendo un tempo idoneo ed adeguando i punteggi di cui al comma 7 (art. 8).
5. Garantire il rispetto dello stesso protocollo di somministrazione della prova preselettiva su tutto il territorio nazionale e l’equivalenza misuratoria delle prove (art. 8).
6. Ridurre il tempo del corso di formazione in presenza a due mesi, portare a quattro mesi il tirocinio ivi compresa la formazione erogabile anche a distanza (art. 17).
7. Realizzare il tirocinio nelle scuole autonome (o anche in reggenza) e affidare le funzioni di tutor al dirigente titolare (art 18).
8. Prevedere il semiesonero dal servizio per i docenti ammessi al corso di formazione. Qualora detti docenti fossero assegnati all’organico potenziato dovranno essere eccedenti rispetto alla dotazione di posti spettanti alla scuola (art. 18).
9. Limitare il punteggio massimo conseguibile per ciascuna delle tipologie di titoli a 20 punti, allo scopo di garantire un mix equilibrato tra titoli culturali e professionali (tab. valutazione titoli).
10. Rivedere i punteggi della tabella di valutazione dei titoli (culturali, di servizio e professionali) in modo da valorizzare le esperienze di gestione della scuola e ridefinire il valore di alcuni titoli culturali e professionali che hanno bassa significatività rispetto all’attività del dirigente scolastico (tab. valutazione titoli).

Richieste sensate? Sì, con qualche punta di criticità

I punti di forza delle proposte

Non possiamo non essere d’accordo sulla richiesta di ampliare il numero dei candidati da ammettere alla prova scritta. Anzi, a noi piacerebbe che la preselettiva incidesse ancora meno sulla valutazione complessiva del candidato; avremmo auspicato procedure alternative e più in sintonia con i “saperi” del dirigente. Ma siamo consapevoli che finché ci sono grandi numeri è difficile ipotizzare altre misure. È apprezzabile, tuttavia, che su 1000 posti disponibili (noi speriamo di più) ci saranno almeno 4.000 concorrenti effettivi.

Come pure ci piace la richiesta di portare al 30% (rispetto ai posti in concorso) il numero dei candidati ammessi al corso di formazione. Avere a disposizione un tot di professionisti formati (quelli cioè che hanno superato formazione e tirocinio) potrebbe risolvere il fenomeno delle reggenze perché essi potrebbero andare a coprire i posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo.

Assai sensata ci sembra pure la proposta di ridurre il tempo del corso della formazione in presenza a due mesi, e di portare a quattro mesi il tirocinio, ivi compresa la formazione erogabile anche a distanza. Gli aspiranti dirigenti hanno bisogno di mettersi alla prova, di capire come funziona veramente un’organizzazione complessa, di osservare con lo sguardo del dirigente quelle stesse situazioni, contesti e processi che fino a quel momento erano abituati a vedere con gli occhi del docente.

Una richiesta che renderebbe più agevole la fase di transizione da docente a dirigente è quella di prevedere il semiesonero dal servizio per i docenti ammessi al corso di formazione o, in caso di assegnazione all’organico potenziato, di considerarli come dotazione eccedente i posti spettanti alla scuola. Sarebbe un buona soluzione, ma temiamo che non sia attuabile per via delle coperture finanziarie che appaiono onerose.

Qualche dubbio

Ci sono due richieste che suscitano riflessioni non scontate.

La prima: raddoppiare il numero dei quesiti della prova preselettiva. La motivazione addotta è quella di poter verificare meglio la preparazione del candidato. Tale richiesta potrebbe apparire piuttosto punitiva, perché cinquanta quesiti, se ben fatti, sono più che sufficienti. Il problema reale non risiede solo nella quantità, piuttosto nella qualità delle domande: pertinenza, congruenza, chiarezza [Abbiamo affrontato la questione in Scuola 7 n. 3].

La seconda: affidare le funzioni di tutor al dirigente titolare della scuola dove si fa tirocinio. Così posto, l’affidamento rappresenta l’applicazione di un automatismo e non una scelta consapevole. L’automatismo non è sempre sinonimo di qualità. Se poi si aggiunge che il tirocinante può essere assegnato anche ad una scuola in reggenza, la difficoltà si fa più seria. Quale garanzia di presenza e di supporto può dare un dirigente già così oberato? Viene da chiedersi se tale proposta del CSPI nasca dalla fiducia eccessiva nei confronti delle competenze professionali di tutti i dirigenti scolastici in servizio (indistintamente), oppure dalla sfiducia totale nei riguardi delle competenze decisionali dei direttori regionali. Entrambe le ipotesi creano disagi, se dobbiamo condividerle.

Ci viene anche da pensare (e sorridere) quando leggiamo, per esempio, che bisogna garantire il rispetto dello stesso protocollo di somministrazione della prova preselettiva su tutto il territorio nazionale e l’equivalenza misuratoria delle prove. Ma era proprio necessario precisarlo? Forse sì. Ma questo ci fornisce la misura che nel nostro Paese diamo per scontato che i diritti fondamentali dei cittadini (come l’equità di trattamento) non vengano abitualmente garantiti.

C’è più chiarezza sulle “materie” per la prova scritta

È importante riservare un ragionamento a parte sulle modifiche proposte nell’art. 10, relativo alle “materie” su cui verteranno i quesiti della prova scritta. Il CSPI chiede di focalizzare la parte normativa soprattutto sui processi di riforma in atto; di inserire tematiche legate alla gestione delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del RAV, del PDM, del PTOF, oltre che all’organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica.

Proponiamo qui di seguito una tabella comparativa che permette di capire meglio le richieste di modifica.

Le “materie” di studio
Art. 10, Bozza regolamento 14 giugno 2016Art. 10, Emendamenti proposti dal CSPI
La prova scritta consiste in cinque domande a risposta aperta sulle seguenti materie, fermo restando quanto previsto al comma 2.La prova scritta consiste in cinque domande a risposta aperta sulle seguenti materie, fermo restando quanto previsto al comma 2.
a) Normativa di riferimento per il settore dell’istruzione ed educazione scolastica;Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla gestione delle istituzioni scolastiche, del RAV e del PdM, della predisposizione e gestione del PTOF, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
c) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
d) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;Idem
e) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;Idem
f) Diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;Diritto civile e amministrativo in riferimento alle attività scolastiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni (*);
g) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;Idem
h) Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione Europea.Idem
(*) Tale richiesta di modifica viene così giustificata: “La proposta di modifica si ritiene necessaria in quanto la materia del diritto amministrativo è molto vasta e solo parzialmente interessa un’amministrazione pubblica come la scuola. Il riferimento alle obbligazioni giuridiche apre inoltre un ulteriore vasto scenario dato che alle obbligazioni il codice civile dedica l’intero libro IV e richiama tutte le fonti dalle quali derivano (contratti, legge, rapporti obbligatori)”.

Si tratta di variazioni che ridefiniscono e circoscrivono le “materie” su cui verterà la prova scritta. Sono importanti perché aiutano i candidati ad orientarsi meglio all’interno di temi assai complessi facilitando la loro preparazione.  

Ora si attendono le valutazioni del MIUR, quindi l’uscita del Regolamento definitivo e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.