Vaccinazioni: primi provvedimenti di esclusione dai servizi?

La circolare congiunta del 1 settembre ed il decreto di esclusione dall’accesso ai servizi

Imperversa la discussione sul nuovo obbligo vaccinale introdotto dal D.L. 73/2017, in particolare dopo la pubblicazione della circolare congiunta dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Salute.

Infatti giacché per l’art. 3 comma 3 del DL 73/2017 la presentazione della documentazione richiesta è requisito di accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, anche private non paritarie, la nota del 01-09-2017 ha stabilito che, ove il genitore/tutore/affidatario non vi provveda  entro l’11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali sarà escluso dai servizi ma rimarrà iscritto per essere riammesso successivamente alla presentazione di tale documentazione.

Il diniego all’accesso è comunicato formalmente con provvedimento motivato che compete, sebbene manchi esplicita disposizione, al dirigente scolastico, che riceve la documentazione ed all’uopo l’USR Emilia Romagna ha fornito un modello e suggerimenti operativi.

La Regione Veneto, che ha proposto ricorso per questione di legittimità costituzionale avverso il DL 73/2017, aveva comunicato un decreto di moratoria, di cui poi è stata annunciata la revoca, nell’applicazione della indicata misura di restrizione della frequenza,  sul rilievo che l’articolo 3 bis prevede solo dal 2019  la decadenza dall’iscrizione in conseguenza dell’inadempienza agli obblighi documentali.

Ulteriori adempimenti per le scuole

Deve ritenersi che siano posti a carico del dirigente non solo gli adempimenti relativi all’acquisizione della documentazione e comunicazione all’Asl ma anche l’assunzione dei provvedimenti di diniego di accesso o di decadenza.

Proprio per supportare scuole e famiglie, chiamate a ricevere e produrre centinaia di certificazioni, con ulteriore carico delle segreterie, nell’immediatezza la Regione Toscana (ma non solo) il 24 agosto scorso ha siglato un accordo con le tre aziende sanitarie, l’USR e l’Anci che prevedeva la trasmissione degli elenchi degli iscritti alle Asl per la verifica delle situazioni vaccinali e successivi adempimenti, anticipando sostanzialmente le misure di semplificazione dell’articolo 3 bis  per cui i dirigenti, dal 2019, entro il 10 marzo, trasmettono l’elenco degli iscritti nell’età dell’obbligo all’Asl competente, che restituisce entro il 10 giugno gli elenchi recanti l’indicazione dei soggetti  non in regola con gli obblighi  vaccinali e che  non abbiano presentato  richiesta  di  vaccinazione o non  ricadano  nelle condizioni di esonero, omissione o differimento. Quindi, nei successivi 10 giorni sono tenuti ad invitare i   genitori, i tutori o gli affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la   documentazione   comprovante   l’effettuazione   delle vaccinazioni, l’esonero, l’omissione, il differimento ovvero la presentazione della   formale   richiesta   di   vaccinazione, che entro il 20 luglio è trasmessa all’Asl. Il mancato deposito è nello stesso termine comunicato all’azienda sanitaria per gli adempimenti di competenza, con conseguente dichiarazione di decadenza dall’iscrizione.

Il parere del Garante

A tal fine, è stato chiesto urgente parere al Garante della Privacy, il quale con provvedimento del 1° settembre 2017 si è espresso favorevolmente riguardo alla trasmissione degli elenchi degli iscritti da parte delle scuole all’Asl, ma con un comunicato stampa ha precisato che non è possibile invece il flusso inverso dalle Asl alle scuole, mancando adeguato regolamento.

La Regione Toscana ha quindi inviato una nuova richiesta di parere al Garante in merito all‘accordo, specificando che la comunicazione da parte delle Asl alle scuole e agli uffici comunali dei nominativi degli iscritti non in regola con gli obblighi vaccinali avverrebbe in modo tale da trasmettere solo i nominativi degli iscritti e la condizione di eventuale irregolarità vaccinale, senza ulteriori dato sensibile inerenti alle singole vaccinazioni, patologie o condizioni particolari di esenzione.

Tanto rileva anche ai fini dell’applicazione dello stesso art. 3 bis del decreto.

Presupposti del diniego all’accesso all’istituzione scolastica

Il diniego all’accesso segue la mera mancata presentazione della documentazione, prescindendo dall’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale. La decadenza invece è dichiarata a seguito del riscontro in merito delle aziende sanitarie.

La circolare del 1 settembre ha precisato quali certificazioni devono essere consegnate entro l’11 settembre alle scuole e cioè:

  • documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
  • documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione per malattia naturale;
  • documentazione comprovante l’omissione ovvero il differimento;
  • copia della richiesta di vaccinazione all’asl.

L’effettuazione delle vaccinazioni ovvero, solo per quest’anno, la prenotazione possono essere autocertificate ai sensi del DPR 445/2000, ma entro il 10 marzo 2018 occorrerà depositare la relativa documentazione.

Diniego all’accesso e presenza a scuola di alunni non vaccinati

A prescindere dalla palese circostanza che il provvedimento di diniego all’accesso o di decadenza non riguarda la scuola gli alunni in età d’obbligo, può accadere che:

  • il genitore/tutore/affidatario non ha consegnato la certificazione nonostante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. In tal caso, improbabile ma non impossibile, all’alunno verrebbe ingiustamente negato l’accesso, ma il problema è presto risolto con il deposito della documentazione.
  • il genitore/tutore/affidatario ha presentato entro l’11 settembre dichiarazione sostitutiva. Il minore (punto 2. della circolare) avrà accesso ai servizi quanto meno fino al 10 marzo 2018, termine entro cui dovrà integrare la documentazione.
  • il genitore/tutore/affidatario ha regolarmente presentato alla scuola copia della richiesta di vaccinazione all’Asl ovvero dichiarazione sostitutiva, per l’a.s. 2017/2018. Il minore avrà accesso ai servizi almeno fino al 10 marzo 2018, termine entro cui dovrà essere integrata la documentazione.
  • Il minore non ha ancora completato il ciclo vaccinale poiché, come precisato dalla Circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 al punto 4., il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente “necessita di una valutazione da parte del sanitario” per cui non sono determinabili i tempi di regolarizzazione.

Dall’accertamento dell’inadempimento alla sanzione

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 i dirigenti sono tenuti semplicemente a segnalare la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti entro i successivi dieci giorni all’Asl, la quale poi dovrà attivarsi per gli “adempimenti di competenza”.

Quindi i genitori/tutori/affidatari (comma 4 articolo 1) sono convocati dall’Asl per un colloquio informativo e sollecitare l’effettuazione del vaccino.

La circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017 precisa al punto 4 che, accertato l’inadempimento, l’ASL convoca il genitore/tutore/affidatario rivolgendo “un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo”. Ove questi non risponda, viene nuovamente convocato a mezzo raccomandata a/r “per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire…una corretta informazione”.  Quindi l’ASL provvede a contestare l’inadempimento, indicando un termine entro cui “far somministrare al minore il vaccino”. Solo laddove tale inadempienza persista, “è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento”.

A prescindere dalla tempistica, non breve, sempre la Circolare del 16 agosto contempla la possibilità che l’esclusione segua solo il persistente inadempimento dopo la contestazione e nelle more continui la frequenza: “La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo”.

Quanto all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma individuata in un limite minimo e massimo, il decreto richiama poi le disposizioni del capo I, sezioni I e II, della legge legge 689/1981 di depenalizzazione e la  Circolare del 16 agosto  chiarisce:

  • è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse”. In caso di più violazioni della medesima disposizione è comminata una sanzione maggiorata;
  • è applicata “un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti”;
  • “la sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico”;
  • sarà comminata una nuova sanzione solo si incorra “successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente)”;
  • “la sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione ed impedisce solo ed esclusivamente l’accesso ai servizi educativi dell’infanzia ed alle scuole dell’infanzia fino all’adempimento.

Criterio di formazione delle classi

Se quindi i casi di presenza di alunni non vaccinati è tutt’altro che remota, l’adempimento all’obbligo vaccinale rileva in relazione all’osservanza degli adempimenti, a carico dei dirigenti, di cui all’art. 4 del decreto, per il quale i minori che si trovano nelle condizioni di omissione o differimento dell’obbligo vaccinale “sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati” in numero non superiore a due. Il comma 2 prevede che i dirigenti scolastici “comunicano all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati”.

Che l’adempimento all’obbligo vaccinale possa diventare anche criterio per le iscrizioni in eccedenza?

Quello che è certo è che ancora si attendono novità, specie con l’avvio dell’anno scolastico.