Il dirigente scolastico e gli edifici scolastici

Il nuovo Regolamento di contabilità

È entrato in vigore il 17 novembre 2018 il nuovo Regolamento di contabilità (Decreto Interministeriale n° 129), che sarà illustrato ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi attraverso il Progetto Nazionale IoConto. A differenza del precedente D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, su questo nuovo Regolamento si giocherà una partita importante nel rapporto tra dirigenza scolastica e direzione amministrativa, e tutto questo dovrebbe passare attraverso una dimensione formativa non formale e molto approfondita.

Le responsabilità dei dirigenti scolastici sugli edifici

Negli ultimi anni si è fatta molto accesa la pressione dei dirigenti scolastici per una revisione delle loro responsabilità in rapporto alla sicurezza degli edifici scolastici, anche a seguito della drammatica vicenda del collega udinese Livio Bearzi, che è stato in carcere per oltre un mese a seguito della caduta del tetto del Convitto de L’Aquila durante il terremoto del 2009[1]. A tutti ormai è chiaro che qualunque modifica passa da due condizioni: la modifica della legge e il trasferimento di parte delle responsabilità, che cadono oggi sui dirigenti scolastici, agli uffici tecnici dell’ente proprietario dell’immobile in cui ha sede la scuola. I motivi per cui i dirigenti scolastici chiedono una revisione della normativa sono essenzialmente tre: oggettiva mancanza di competenze tecniche riguardo al patrimonio edilizio esistente; mancanza di capacità di spesa; responsabilità per situazioni edilizie che risalgono ad altri decisori e ad altri tecnici. Tutte motivazioni oggettive, perché si tratta di responsabilità che si assumono dentro una carenza di competenze dell’organizzazione scolastica, che non prevede un soggetto tecnico a supporto delle scuole, e dentro una vaghezza documentale in alcuni casi imbarazzante (sarebbe interessante fare un’analisi nazionale sulla reale esistenza di tutti i certificati obbligatori che riguardano la sicurezza degli edifici).

La manutenzione degli edifici scolastici

Il nuovo Regolamento di contabilità sembra andare nella direzione opposta, addossando al dirigente scolastico ulteriori incombenze e responsabilità. Lo fa attraverso l’art. 39, che riguarda la “Manutenzione degli edifici scolastici”. Penso sia necessario approfondire la materia partendo proprio dal Progetto Nazionale di Formazione IoConto, che dovrebbe costruire l’apertura dei dirigenti verso i “conti” e quella dei direttori dei servizi generali e amministrativi verso la progettazione scolastica. E non è possibile dire quale dei due obiettivi sarà più difficile da raggiungere.

Il citato articolo 39 è composto da quattro commi, tutti con forti elementi di responsabilità e di criticità. L’impostazione sottesa all’articolo parte dall’idea che esista una perfetta convergenza di visioni tra dirigenza scolastica, dirigenza amministrativa della scuola, direzione politica dell’ente locale di riferimento, ufficio tecnico dell’ente locale di riferimento. Purtroppo la storia e la cronaca dicono che questa convergenza qualche volta non c’è, e dunque i rapporti si avvitano tra missive, segnalazioni, interventi-tampone, diffide, ecc. Inoltre l’articolo sottovaluta la situazione di molti Istituti comprensivi, che hanno a che fare contemporaneamente con molti Comuni diversi (anche dieci), spesso “comuni polvere” dotati di strutture tecniche e politiche molto precarie. L’impressione è che molte norme siano pensate dal decisore politico nel rapporto con i grandi centri cittadini, e non con la frammentarietà dei troppi micro-comuni italiani.

Fornisco di seguito alcune note sull’argomento, che certamente approfondirò ulteriormente prima di tenere le mie sessioni del Progetto IoConto. Preciso che durante la formazione nazionale per i formatori del Progetto IoConto ho posto tutti gli interrogativi sottoriportati, senza però ricevere risposte, anche perché l’interesse era maggiormente rivolto alle opzioni di tipo contabile.

Le scuole possono operare se l’ente locale delega e finanzia

Il comma 1 dell’art. 39 dice testualmente: “Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23”. Credo che nessun Comune d’Italia negherebbe la delega prevista dalla legge 23/1996, quindi il comma non fa altro che riaffermare quello che già era contenuto nella legge. La delega deve prevedere le risorse, e questo è sempre un rischio, perché una stima preventiva delle spese spesso non è fattibile, mentre un pagamento “a piè di lista” non rientra più nelle possibilità dei due enti (sia dell’autonomia funzionale scolastica, sia dell’autonomia locale). Pertanto questo comma rimane teorico ed applicabile solo previo totale accordo tecnico ed economico tra scuola ed ente locale proprietario dell’immobile.

Le scuole possono operare anticipando le spese

Il comma 2 invece ribalta la situazione, e mette in capo al dirigente scolastico la decisione se fare o meno: “Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso”. Il comma non dice però cosa succede in alcuni casi facilmente elencabili, tra cui quelli più evidenti sono i seguenti:

  • l’ente locale non giudica indifferibili e/o urgenti le piccole manutenzioni o le riparazioni, e quindi rifiuta di pagarle;
  • l’ente locale non ha fondi per rimborsare la spesa sostenuta;
  • l’ente locale non accetta di inserire a bilancio il rimborso o lo considera alla stregua della vecchia dicitura “debiti fuori bilancio”, e così si avvia un braccio di ferro con la scuola che, avendo chiesto dei lavori, non li ottiene e quindi procede in proprio;
  • la spesa dell’intervento non è stata stimata bene prima dell’avvio dei lavori o prevede una variante in corso d’opera (ad esempio se mentre cambio una porta mi accorgo che la struttura su cui poggiano i cardini è marcia, e dunque va cambiata anche quella);
  • la scuola non ha i soldi per pagare e fa affidamento su un finanziamento deliberato dall’ente locale, ma poi l’ente locale non ha i soldi in cassa per trasferirli alla scuola.

Mi fermo qui non perché ritenga di aver esaurito le casistiche di possibili criticità, ma perché non credo sia questo il luogo per scandagliare le mille possibilità di contenzioso.

Le scuole possono procedere con fondi recuperati attraverso “attività proprie, eredità, legati e donazioni”(!?)

I commi 3 e 4 aprono invece scenari che a prima lettura paiono incomprensibili:

“3. Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni.

4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze”.

È infatti incomprensibile perché le scuole dovrebbero mettersi a fare lavori di manutenzione straordinaria in proprio (procedendo alle gare per la progettazione, l’affidamento dei lavori, i controlli, ecc.) anche per svariate centinaia di migliaia di euro. Inoltre non si comprende da quali “attività proprie” dovrebbero essere prelevate le somme da anticipare (che poi gli enti locali dovrebbero rimborsare), anche perché l’articolo non prevede alcuna imposizione agli enti locali: non dice in che tempi devono rimborsare, se, come e perché possono rifiutarsi di farlo, quali sono le possibilità di contestare quello che decide il dirigente scolastico, ecc.

Tra due fuochi…

Il nuovo Regolamento pare un testo normativo che impone al dirigente scolastico alcune scelte, anche se poi quella più logica (non fare nulla) rischia di diventare la più pericolosa. Il rischio è trovarsi tra due fuochi contrapposti: se non faccio i lavori posso creare situazioni di rischio, se li faccio posso trovarmi con un buco nel bilancio.

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* L’autore è dirigente scolastico di scuole del primo (reggenze) e secondo ciclo (titolarità) e formatore nel Progetto Nazionale IoConto.

[1] Dal 26 agosto 2018 Livio Bearzi ha ripreso servizio come dirigente scolastico presso il CPIA di Udine.