La tutela giuridica del personale della scuola

Una cornice normativa poliedrica

L’incontro di studio svoltosi ad Ischia dal 22 al 24 luglio u.s. – organizzato dalla Editrice Tecnodid con l’adozione di speciali e innovative modalità rivelatesi proficue e strettamente conformi alle prescrizioni generali vigenti durante l’attuale fase di emergenza sanitaria – mi ha offerto l’occasione di contribuire a focalizzare l’attenzione collegiale e interattiva dei partecipanti sul delicato tema della “tutela giuridica” del personale scolastico e di studentesse e studenti.

Il tema è stato esaminato alla luce di una cornice normativa poliedrica, che compendia in sé molteplici e intrecciati aspetti del Sistema ordinamentale delle “tutele” riferibili a misure di salute e sicurezza, ai cd. lavoratori fragili, alle attività a distanza degli organi collegiali, alle tutele della privacy, alla gestione del personale scolastico, alle competenze degli Enti locali, alle misure strutturali, organizzative e comportamentali da intraprendere.

Sul versante della normativa è stato possibile inquadrare con correttezza la “panoplia”, approntata non senza ritardi, confusioni e sovrapposizioni durante la crisi epidemiologica, di leggi, decreti-legge, DPCM, ordinanze del Ministero della salute, del Ministero degli Interni, dei Governatori regionali, dei Sindaci.

La scuola di fronte all’emergenza

Nel corso dei seminari si è avuto modo di incentrare l’attenzione, in particolare:

– sugli articoli di interesse in Costituzione: in particolare 32, 117 e 120;

– sulla legge n. 833 del 1978 sul SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e sul d. lgs. n. 81 su salute e sicurezza;

– sugli articoli 2 e 3 del DL n. 35/2020, convertito da L. n. 19/2020.

A questo punto appare utile segnalare che nei prossimi giorni di agosto si conoscerà l’effettiva durata del prolungamento dello stato di emergenza nazionale, per ora ancora in discussione.

Potrebbe pure intervenire qualche rimodulazione delle Linee guida di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021,già rese note attraverso apposito documento redatto sulla scorta di indicazioni formulate dal CTS (comitato tecnico-scientifico) nazionale.

In sintesi, e sostanza, tra fine agosto e primi di settembre uffici scolastici regionali e scuole di ogni ordine e grado potranno essere in condizione di svolgere adempimenti e attività che, da sempre, si condensano e intensificano in detto arco temporale.

Gli effetti del decreto semplificazione

È opportuno, altresì, rammentare i due “scudi normativi” cui ho fatto cenno analizzando il cd. “decreto semplificazioni” (DL n. 76/2020 in via di conversione).

Il primo scudo – avente efficacia giuridica provvisoria fino al 31 luglio 2021- assicurerà la perseguibilità di responsabilità erariali soltanto in caso di dolo specifico volontario (tutto da provare), oppure di totale omissione o inerzia.

Il secondo, ad efficacia giuridica definitiva, ha ulteriormente ristretto e circoscritto il reato di “abuso di ufficio” ai soli casi in cui vengano trasgredite “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.

In conclusione, nell’augurarsi coralmente il migliore avvio possibile dell’anno scolastico 2020/2021, va riposta fiducia nella circostanza che i vertici politici e amministrativi nazionali si siano resi ben consapevoli del fatto che un rischio globale da fronteggiare accuratamente nel Sistema Istruzione, anche nell’interesse della credibilità di tutte le Istituzioni pubbliche, risiede nello scongiurare che eventuali responsabilità individuali siano subdolamente ribaltabili sui dirigenti o sul personale scolastico.