La stagione degli esami

Riti di passaggio

L’antropologo Arnold Van Gennep (Les rites de passage, 1909) fu il primo ad individuare la presenza in diverse civiltà antiche di momenti rituali che segnavano la transizione di un individuo da una posizione socioculturale ad un’altra, scandendo e celebrando socialmente, con una cerimonia o con il superamento di diverse prove, i momenti più importanti e significativi del ciclo di vita dell’individuo.

Una fase particolarmente delicata nell’esistenza di una persona era rappresentata dall’ingresso nel mondo degli adulti, un momento topico in cui il giovane acquisiva il diritto di prendere parte alla gestione della cosa comune e assumeva su di sé le nuove responsabilità. Il raggiungimento del requisito anagrafico era pertanto accompagnato da una serie di prove di iniziazione, affrontate in compagnia dei coetanei, nel corso delle quali il futuro cittadino doveva dimostrare di essere all’altezza del futuro che lo attendeva.

Il pensiero non può non correre all’istituzione dell’efebia ateniese indagata da Pierre Vidal-Naquet (Le chasseur noir, 1981). Mentre tuttavia in Grecia l’iniziazione all’età adulta era inserita nel contesto dei valori militari e civici delle polis di allora, ai nostri giorni e nella nostra cultura il compito di rito di prova sembra essere stato affidato dal mondo dei media e dei social all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

L’accompagnamento mediatico e social

Secondo un rodato copione, infatti, mentre la colonnina di mercurio dei termometri punta inesorabilmente verso l’alto e in tutte le scuole del secondo ciclo di Italia fervono i preparativi per l’imminente avvio delle operazioni (l’insediamento delle commissioni è fissato per le ore 8:30 di lunedì 16 giugno 2025, mentre le prove scritte sono calendarizzate la prima per il giorno 18 e la seconda per il giorno seguente, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali è previsto lo svolgimento in più giorni[1]), sui quotidiani si moltiplicano gli interventi di psicologi, professori universitari, presidenti di associazione e di fondazioni, innovatori digitali e opinionisti tout court che discorrono variamente dell’esame di Stato, discettando di istruzione e pedagogia, gestione delle emozioni, funzione della scuola e bisogni del mondo contemporaneo. I siti specializzati pubblicano i risultati di sorprendenti sondaggi sulla propensione dei nostri studenti a barare all’esame, avviano avvincenti “toto-temi”, in cui sono passati attentamente al vaglio tutti gli anniversari letterari, storici, artistici e di cultura generale dell’anno scolastico in corso, e organizzano chat di messaggistica istantanea, in cui fornire news, consigli e aggiornamenti ai più o meno tremebondi candidati. Il mondo dell’editoria pubblica manuali che con temi e tesine svolte garantiscono la sopravvivenza, «senza stress e con il giusto metodo», sia alle prove scritte che al colloquio. Le televisioni ripropongono film di qualche anno fa, in cui si intrecciano amori acerbi, emozioni adolescenziali e notti insonni prima degli esami. E cantautori d’annata avviano i propri tour riproponendo i sempreverdi rimpianti per una maturità presa in ritardo…

I numeri

Dietro la rappresentazione social e mediatica vi è comunque la realtà di un esame di Stato, i cui numeri appaiono effettivamente impressionanti: gli studenti che quest’anno saranno coinvolti nelle prove saranno infatti oltre mezzo milione. Più precisamente, saranno 511.349 i candidati interni, provenienti da 27.698 classi, cui si affiancheranno 13.066 candidati esterni (i cosiddetti privatisti), che porteranno il totale degli esaminandi a 524.415. Di questi, oltre la metà (268.577) punta ad un diploma di indirizzo liceale, mentre poco meno di un terzo (169.682) concluderà il proprio percorso di studi in un istituto tecnico e solo un sesto (86.156) sosterrà l’esame in un istituto professionale.

Dall’altro canto, a certificare i livelli di apprendimento dei candidati sarà un esercito di 139.000 addetti ai lavori:

  • 13.900 presidenti di commissione;
  • circa 41.700 commissari esterni (di norma, 3 per ciascuna commissione);
  • 83.400 commissari interni (di norma, 3 per ciascuna delle due classi affidate a ogni commissione)[2].

La struttura dell’esame

Nel suo svolgimento l’esame di Stato del 2025 non si differenzierà da quello del passato anno scolastico.

L’O.M. 31 marzo 2025, n. 67 («Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025»), infatti, non si discosta molto dall’O.M. 22 marzo 2024, n. 55 («Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024»), che a sua volta ricalcava sostanzialmente l’O.M. 9 marzo 2023, n. 45 («Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023»), con la quale dopo le deroghe imposte dal tempestoso triennio dall’emergenza pandemica, l’esame di Stato era stato ricondotto nell’alveo della normativa disegnata dal capo III del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dai successivi decreti attuativi 26 novembre 2018, n. 769 e 18 gennaio 2019, n. 37.

In sintesi, la struttura dell’esame di Stato 2025 si articola in:

  • due prove scritte, la prima di accertamento della padronanza della lingua italiana (O.M. 67/2025, art. 19, comma 1) e la seconda, in forma anche grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, relativa alle discipline caratterizzanti il corso di studio, così come individuate dal D.M. 28 gennaio 2025, n. 13 (O.M. 67/2025, art. 19, commi 1-2), entrambe a carattere nazionale, con la sola eccezione degli istituti Professionali[3];
  • un colloquio, in cui il candidato, partendo dall’analisi del materiale propostogli dalla commissione, dimostra, in una prospettiva multi- e inter-disciplinare, di:
  • avere acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline;
  • essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  • saper analizzare criticamente le esperienze complessivamente maturate nei PCTO, anche in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale;
  • aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica (O.M. 67/2025, art. 22, comma 2). 

Nel colloquio si accertano anche le conoscenze e le competenze nella disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora nella commissione sia presente quale commissario interno il docente della disciplina coinvolta (O.M. 67/2025, art. 22, comma 6).

Al termine dell’esame di Stato a ciascun candidato è assegnato un punteggio finale in centesimi, risultante dalla somma dei massimo venti punti attribuiti dalla commissione d’esame a ciascuna delle due prove scritte e al colloquio, e dei massimo quaranta punti acquisiti per il credito scolastico. Non esiste, ovviamente, alcun punteggio minimo per la singola prova; il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi (O.M. 67/2025, art. 28, comma 3).

La commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, qualora il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti (O.M. 67/2025, art. 16, comma 9, lettera c) e art. 28, comma 4). Inoltre la commissione, sulla scorta dei criteri deliberati in occasione della riunione preliminare (O.M. 67/2025, art. 16, comma 9, lettera d), può attribuire la lode, purché si verifichino le seguenti condizioni: unanimità della commissione, assegnazione del punteggio massimo in ciascuna prova d’esame, credito scolastico di quaranta punti sempre attribuito con voto unanime del consiglio di classe (O.M. 67/2025, art. 28, comma 5).

I requisiti di ammissione: le attività dei PCTO

Pur in assenza di modifiche sostanziali all’impianto generale, l’O.M. 67/2025 presenta comunque alcune novità di rilievo.

La prima riguarda i requisiti di accesso: da quest’anno, infatti, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe può ammettere all’esame di Stato solo la studentessa o lo studente che abbia svolto nel secondo biennio e nel quinto anno i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), nella misura prevista dai diversi indirizzi (minimo 210 ore negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei).

Dopo che ne era stata prorogata la sospensione per sei anni consecutivi, acquisisce così piena efficacia anche l’ultimo dei requisiti di accesso prescritti dal D.lgs. 62/ 2017[4].

La novità era comunque ampiamente attesa ed era stata preannunciata dal D.M. 12 novembre 2024, n. 226 («Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62»).

Per effetto dell’art. 7 del D.M. 226/2024, l’O.M. 67/2025 prevede all’art. 5 che il consiglio della classe a cui è stato assegnato il candidato esterno debba accertare e valutare, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, la validità delle attività di PCTO o delle attività ad essi assimilabili svolte dal candidato, comunicandogli il proprio parere almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare. In caso di attività ritenute non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto, il candidato esterno non viene ammesso all’esame preliminare[5].

Il voto di comportamento

Altri due elementi di innovazione presenti nell’O.M. 67/2025 sono frutto dell’approvazione della Legge 1° ottobre 2024, n. 150 («Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati»).

La modifica apportata dall’art. 1 («Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti»), comma 1, lettera c), di tale legge all’art. 13, comma 2, lettera d), secondo periodo del D.lgs. 62/2017, prescrive infatti che, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe nello scrutinio finale assegni al candidato interno un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare nel corso del colloquio d’esame. La tematica dell’elaborato, individuata dal medesimo consiglio di classe, unitamente ad eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vanno comunicate al candidato, nell’area riservata del registro elettronico, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso (O.M. 67/25, art. 3, comma 1, punto IV).

Fascia di attribuzione del credito e comportamento

Il medesimo art. 1, comma 1, della Legge 150/2024, nella lettera d), ha dato vita alla terza importante novità. Esso ha infatti previsto che nell’articolo 15 del D.lgs. 62/2017, vada inserito il comma 2-bis: «Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

Conseguentemente, l’O.M. 67/2025, art. 11, da un lato, al comma 1, non può che prendere atto di quanto stabilito dalla fonte normativa di rango superiore e, dall’altro, al comma 4, nel disciplinare il caso particolare dell’abbreviazione del corso di studi per merito, prevede che il credito scolastico sia attribuito dal consiglio di classe, per l’anno non frequentato, nella misura massima di quindici punti solo in caso di assegnazione di un voto di comportamento nella penultima classe pari o superiore a nove decimi. Qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, è disposta l’attribuzione di solo quattordici punti per il credito scolastico dell’anno non frequentato.

L’ammissione all’esame di Stato di studenti con cittadinanza non italiana

L’O.M. 67/2025 contiene anche un’ulteriore novità, che riguarda una platea meno vasta di studenti, ma che si segnala per il valore culturale che la contraddistingue.

Nonostante la proposta di dimezzare i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana sia stato tra i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno quello che ha riscosso il minore favore degli elettori, è un dato di fatto innegabile che l’Italia sia ormai un Paese decisamente multiculturale, in cui la popolazione residente con cittadinanza straniera nel 2024 ha toccato quota 5 milioni e 422mila unità (circa il 9,2% della popolazione totale), in rappresentanza di circa duecento diverse nazionalità.

Alunni con cittadinanza non italiana sono ormai presenti in quasi ogni classe di tutte le scuole, comprese quelle del secondo ciclo: ed è sempre più frequente il caso di studenti stranieri che chiedono l’iscrizione alle classi anche intermedie di questi istituti. Dei “dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese” si era occupata la nota MIUR (oggi MIM). del 27 gennaio 2012, prot. AOODGOS/465. Sul punto interviene anche l’O.M. 67/2005, disponendo in maniera netta e chiara l’ammissione all’esame finale anche in assenza del diploma di scuola media: «l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disposta anche in mancanza del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti di nazionalità italiana o straniera i quali, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del Testo unico, sono stati regolarmente iscritti al percorso di studi avendo svolto parte della propria carriera scolastica presso sistemi formativi stranieri che non contemplano il rilascio del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione» (O.M. 67/2025, art. 3, comma 2).

L’alba del giorno dopo

Con una tempistica già sperimentata, dopo l’iniziale clamore social-mediatico che ne accompagna l’avvio, l’attenzione dell’opinione pubblica per l’esame di Stato andrà pian piano scemando.

Con ogni probabilità, dopo alcune settimane, quando a esami ormai svolti il Ministero dell’istruzione ne renderà disponibili gli esiti finali, in molti torneranno però ad interrogarsi sull’utilità di una prova che promuove quasi il 100% dei candidati, con evidenti squilibri regionali nell’assegnazione delle valutazioni massime, che risultano poi smentite dai dati ricavati dalle rilevazioni INVALSI e dai test di accesso delle facoltà universitarie.

La previsione appare tutt’altro che difficile e vi è un alto grado di probabilità che si avveri: del resto, nell’anno scolastico 2023/2024, agli Esami conclusivi del secondo ciclo di studi era stato ammesso il 96,3% degli scrutinati[6] e i diplomati erano risultati pari al 99,8% dei candidati che avevano svolto l’esame[7], confermando le percentuali degli anni precedenti. Infatti anche nell’a.s. 2022/2023 il 96,3% degli studenti scrutinati era stato ammesso all’Esame (nell’a.s. 2021/2022 era il 96,2%) e il 99,8% aveva conseguito il diploma (tre anni fa i diplomati erano stati il 99,9%).

Per quanto riguarda le lodi, l’anno scorso esse hanno rappresentato il 2,6% (in leggerissimo calo rispetto al 2,7% del 2023 e sensibilmente meno numerose del 3,4% del 2022), con una distribuzione geografica che, in termini percentuali, confermava il primato della Calabria (5,4%) e della Puglia (5,1%), seppure in calo rispetto al 2023 quando entrambe le regioni tributarono il riconoscimento al 5,6% dei propri candidati, e assegnava nuovamente la maglia nera alla Val d’Aosta (0,2%, in ulteriore arretramento rispetto allo 0,7% del 2023); mentre in termini assoluti sia nel 2024 che nel 2023 è stata la Campania a guidare il gruppo, rispettivamente con 2.623 e 2.620 lodi (seguita nel 2024 dalla Sicilia, con 1.810, e nel 2023 dalla Puglia, con 1.964; ultima anche in questo caso la Val d’Aosta con rispettivamente 2 lodi nel 2024 e 6 lodi nel 2023).

Tra i diversi tipi di istituti sono i Licei a fare la parte del leone: nel 2024 il 3,9% dei loro studenti ha ottenuto la lode (in calo comunque rispetto al 4,2% del 2023 e al 5,1% dell’anno precedente); e tra i Licei, il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode (7,4%; nel 2023 era il 7,8%), seguito dal Liceo Scientifico (5,3%; nel 2023 secondo era il Liceo Europeo con il 7,0%). Nei Tecnici a conseguire la lode è stato l’1,5% delle ragazze e dei ragazzi (1,4% del 2023) e nei Professionali, nel 2024 come nel 2023, solo lo 0,6% dei candidati.

Lavori in corso

Se il trend dovesse essere confermato, c’è effettivamente da interrogarsi sull’utilità di un esame di Stato che non seleziona, non orienta e più che verificare i livelli di apprendimento sembra destinato a diventare una semplice presa d’atto notarile della fine di un percorso di studi.

Il timore è che dell’esame di Stato, perduta la funzione di certificazione finale dell’effettivo e sostanziale incontro tra il progetto di sviluppo civile, culturale ed economico che informa il sistema educativo di un Paese e il percorso di crescita umana intellettuale e professionale di giovani impegnati in un ciclo tredicennale di studi, rimanga solo l’involucro esteriore della rappresentazione rituale, spesso venata di nostalgica malinconia, confezionata dalla narrativa, dalla cinematografia e da un certo repertorio musicale

Forse è proprio dalla constatazione di questa perdita di funzioni che muovono gli intenti riformatori del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che nei giorni scorsi, riprendendo alcune riflessioni sulla “maturità formativa” già precedentemente espresse, ha annunciato la propria volontà di ripristinare il concetto di esame di maturità, dando al colloquio il compito  di misurare non solo «quanto si è appreso» ma anche «quanto il percorso scolastico ha inciso sulla maturazione complessiva dello studente», facendo crescere responsabilità e autonomia, in una logica di «valorizzazione integrale della persona».

Umilmente, ci permettiamo tuttavia di ricordare che Luisa Ribolzi, già in un articolo apparso su uno speciale del Sole 24 Ore di qualche anno fa, metteva in guardia dalla tentazione che, secondo la sua «personale, scettica opinione», spingerebbe ogni Ministro dell’istruzione a svegliarsi una mattina e a dire: «E se cominciassimo con il riformare la maturità?»[8].

Se è pur vero che la struttura e i contenuti dell’esame finale finiscono col retroagire sul precedente corso di studi, una vera e profonda riforma della scuola, a nostro modesto avviso, deve infatti trovare nelle modifiche dell’esame di Stato non il suo momento iniziale, ma la conclusione di un percorso di revisione organica dell’intero sistema di istruzione: «per cambiare gli esami, bisogna saperli far corrispondere a un’idea di scuola, di società e in fondo degli esseri umani e dei loro destini»[9].


[1] I lavori delle commissioni si svolgono per il resto secondo il seguente calendario:

  • elaborazione delle tre proposte di traccia della seconda prova da sottoporre al sorteggio dei candidati e dei relativi strumenti di valutazione (solo per gli istituti professionali): tra martedì 17 giugno 2025 (alle ore 8:30 il MIM fornirà la chiave per l’apertura del plico contenente la “cornice nazionale generale di riferimento”) e mercoledì 18 giugno 2025;
  • terza prova scritta (solo per gli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac Techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca): mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 8:30;
  • prima prova scritta suppletiva: mercoledì 2 luglio 2025, dalle ore 8:30;
  • seconda prova scritta suppletiva: giovedì 3 luglio 2025, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni (nei professionali l’elaborazione delle tre proposte di traccia e delle griglie di valutazione avviene tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio 2025);
  • terza prova scritta suppletiva (per gli istituti interessati): martedì 8 luglio 2025, dalle ore 8:30;
  • correzione delle prove (effettuabile anche per aree disciplinari): ciascuna commissione/classe inizia la correzione e la valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare;
  • colloqui: iniziano almeno due giorni dopo la pubblicazione degli esiti delle prove scritte (sono esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi);
  • colloquio suppletivo: entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione per entrambe le classi abbinate. In tal caso, lo scrutinio finale della classe cui il candidato appartiene viene effettuato dopo il colloquio;
  • scrutinio, adempimenti conclusivi e pubblicazione dei risultati: è tenuto da ciascuna commissione/classe subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza; al termine delle operazioni, l’esito dell’esame è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe.

[2] Fonte: comunicato MIM.

[3] A partire dall’anno scolastico 2022/23, la seconda prova dell’istruzione professionale (che, come chiarito dalla nota DGOSVI 19 settembre 2022, n. 23988, non verte più sulle discipline, ma sulle competenze in uscita e sui correlati nuclei fondamentali di indirizzo) viene predisposta infatti «in loco» dalle Commissioni d’esame, all’interno della «cornice generale di riferimento» dettata dal ministero, che sceglie la tipologia e il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i della prova da costruire, tra quelli presenti nel «Quadro di riferimento» dell’indirizzo adottato con D.M. 15 giugno 2022, n. 164.

[4] Il D.lgs. 62/2017, art. 13, comma 2, prevede infatti che in sede di scrutinio finale il consiglio di classe ammetta all’esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

  1. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale delle lezioni;
  2. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI (requisito diventato effettivo solo dal 2023). Attualmente, per effetto dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. 62/2017, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, di Italiano e Matematica e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese sono inserite nel cosiddetto «curriculum della studentessa e dello studente»;
  3. svolgimento nel secondo biennio e nel quinto anno dell’attività di PCTO;
  4. votazione non inferiore a sei decimi nel comportamento e in ciascuna disciplina, fatta salva la facoltà del Consiglio di classe di ammettere, con giudizio motivato, lo studente anche in presenza di una sola insufficienza: per eccesso di sintesi l’art. 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell’O.M. 67/2025, aveva omesso quest’ultima precisazione e il MIM è stato costretto a pubblicare il 3 aprile, con prot. n. 13946, una nota in cui chiariva che le disposizioni del D.lgs. 62/2017 restano ferme e valide.

[5] Sulle attività di PCTO quale requisito per l’ammissione all’esame di Stato il MIM ha approntato anche una batteria di otto «Domande e Risposte».

[6] Candidati ammessi e non ammessi all’Esame di Stato di secondo grado, per regione. A.S. 2023/2024. Valori percentuali.

[7] I dati, rilevati al 29 luglio 2024, sono stati resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione e del Merito il 1° agosto 2024.

[8] Luisa Ribolzi, Continui ritocchi: giusto chiedersi se l’esame abbia ancora senso così, in Maturità il nuovo esame, «Gli speciali», il Sole 24 Ore, 26 marzo 2019.

[9] Annamaria Palmieri e Mario Ambel, La “maturità” nella scuola. Un secolo di esami di Stato tra letteratura, politica e società, Napoli-Torino 2019.