Annunciato e atteso da oltre due anni, il 17 aprile 2025 è stato siglato l’Accordo-Stato Regioni e Provincie autonome per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’Accordo sostituisce i precedenti del 2011, 2012 e 2016, definisce i nuovi contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione obbligatoria. È in vigore dal 24 maggio 2025, data da cui decorre il periodo transitorio di 12 mesi previsto per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni durante il quale è ancora possibile erogare i corsi secondo le regole dei precedenti Accordi. Cercheremo qui di mettere a fuoco alcune novità importanti anche per le scuole.
Formare e verificare
L’Accordo richiama più volte il principio che «il contenuto della formazione deve essere coerente con i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, come individuati nella Valutazione dei Rischi» essendo la formazione la principale misura di effettiva gestione del rischio.
Evidenzia nel contempo il costante pericolo di un’applicazione formale o burocratica dell’adempimento introducendo un obbligo implicito a carico del datore di lavoro e dei preposti, chiamati tutti a verificare costantemente l’utilizzo concreto, da parte del lavoratore, delle nozioni, delle procedure e istruzioni ricevute e delle abilità apprese.
Da: Accordo-Stato Regioni 2025, punto 7. Verifica dell’efficacia della formazione
«Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro. La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati. Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa…».
E viene altresì sancito in modo esplicito, ai sensi dell’art. 37 comma 2 lettera b-bis del D.lgs. n. 81/2008, che gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro debbano prevedere “nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Soggetti formatori e altre figure professionali
Non è una novità, di fatto, che l’Accordo disciplini i soggetti che si occupano di organizzare e gestire i percorsi formativi in ambito di sicurezza e aggiornamento, garantendo che la formazione venga erogata in modo conforme alle disposizioni normative vigenti. Tuttavia, con il nuovo Accordo sono state apportate alcune modifiche sia all’elenco, sia ai requisiti richiesti per poter svolgere tale ruolo. I soggetti formatori si dividono ora in:
- soggetti istituzionali, come enti pubblici, ministeri, università e ordini professionali. Si tratta di organismi di natura pubblica che, per il loro ruolo istituzionale e la funzione di interesse generale che svolgono, sono considerati automaticamente qualificati a erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- soggetti accreditati, ovvero soggetti privati che intendono svolgere attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che quindi devono essere in possesso dell’accreditamento rilasciato dalle autorità competenti, ovvero dalle Regioni o dalle Province Autonome.
- altri soggetti, tra cui rientrano gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questi enti sono autorizzati a erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma operano all’interno di ambiti ben definiti o settori specifici di competenza, in linea con la loro natura e finalità istituzionali.
Formazione dei lavoratori
La struttura dei percorsi formativi rimane sostanzialmente invariata rispetto all’accordo del 2011. È sempre prevista una formazione generale di 4 ore, valida per tutti, e una formazione specifica la cui durata varia a seconda della categoria di rischio: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.
Anche l’aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore resta obbligatorio. Ciò che cambia è l’introduzione di una verifica finale dell’apprendimento, resa obbligatoria sia per i corsi iniziali che per quelli di aggiornamento.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione, è confermata la possibilità di svolgere la formazione generale, la parte specifica rischio basso e il corso di aggiornamento in modalità eLearning. La parte specifica rischio medio e alto può essere erogata in eLearning solo se previsto con atto regionale.
Formazione dei preposti
Per i preposti, l’Accordo 2025 introduce un rafforzamento del percorso formativo e del loro ruolo nel sistema di prevenzione aziendale. Il corso base passa da 8 a 12 ore e il corso di aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. Entrambi i percorsi, base e aggiornamento, devono essere svolti in presenza o in videoconferenza, senza possibilità di ricorrere all’eLearning. Chi ha superato il biennio senza aggiornamento dovrà completarlo entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Formazione dirigenti
L’accordo prevede, inoltre, che il Datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolga o meno anche le funzioni di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), debba frequentare un corso specifico, entro il 24 maggio 2026, di 16 ore, con verifica dell’apprendimento, su contenuti finalizzati a fornire le conoscenze necessarie per l’adempimento delle proprie funzioni ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente). Ma deve anche garantire un aggiornamento quinquennale di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. Tutti i corsi (sia per la formazione base sia per l’aggiornamento) possono essere svolti in eLearning.
Formazione RSPP e ASPP
Anche per i Responsabili e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione l’accordo ha introdotto una serie di affinamenti e modifiche nell’ambito della formazione, pur mantenendo in larga parte la struttura portante già consolidata.
l’articolazione del percorso formativo in tre moduli resta il pilastro fondamentale. Il modulo A, introduttivo e comune, conserva la sua validità permanente, mentre i due moduli B e C, il primo a carattere tecnico-specialistico e differenziato per settori, il secondo, obbligatorio solo per chi assume il ruolo di RSPP, mantengono le loro rispettive durate.
Per quanto riguarda i corsi, il numero massimo di partecipanti in aula subisce una riduzione, passando da trentacinque a trenta discenti, un cambiamento volto a favorire una migliore interazione e un apprendimento più efficace. Nelle attività pratiche, il rapporto tra istruttore e allievi viene fissato in 1 a 6, migliorando così la sicurezza e l’efficacia della formazione.
Un altro punto importante è l’aggiornamento quinquennale. L’obbligo e la durata rimangono invariati (almeno 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP nell’arco del quinquennio), ma l’Accordo introduce una maggiore chiarezza sulle conseguenze del mancato aggiornamento: chi non ha ottemperato all’obbligo entro i cinque anni e non ha completato l’aggiornamento necessario non potrà esercitare la funzione di RSPP o ASPP fino al completamento delle ore mancanti.
Anche per queste figure sono state definite con maggiore precisione le modalità di verifica dell’apprendimento, che ora sono obbligatorie anche per i corsi di aggiornamento. Il superamento della verifica, che può avvenire tramite test o colloquio con un punteggio minimo del 70% di risposte corrette, è un requisito imprescindibile per l’ottenimento dell’attestato finale.
La scuola “luogo di lavoro”
La scuola è definita legalmente come un luogo di lavoro per tutto il personale (docenti, personale ATA, dirigenti) e per gli studenti, che sono equiparati ai lavoratori ai fini della sicurezza. Allo stesso tempo, essa rappresenta anche un contesto per sensibilizzare gli studenti sui temi della percezione del rischio e della tutela della salute e, in alcuni istituti, anche per sviluppare competenze professionalizzanti. Il D.lgs. 81/2008, all’articolo 3, comma 2, stabilisce che le disposizioni normative devono essere applicate nelle scuole tenendo conto delle specifiche “esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”. Questa previsione, volta a bilanciare la normativa sulla sicurezza con la funzione educativa, era già presente nell’articolo 1 del precedente D.lgs. 626/1994. Nonostante l’evoluzione normativa, l’unico provvedimento specificamente dedicato alle scuole è tuttora il Decreto interministeriale DM 29 settembre 1998, n. 382, inviato con la C.M. 29 aprile 1999, n. 119. Tale decreto è inteso come “completamento della normativa di settore” e rende, a tutti gli effetti, obbligatorio per le scuole l’adeguamento alle relative prescrizioni europee in materia di sicurezza.
La sicurezza come opportunità culturale ed educativa
Le norme di sicurezza sul lavoro non sono solo un obbligo legale, ma rappresentano soprattutto un’opportunità per:
- promuovere una cultura della sicurezza all’interno delle istituzioni scolastiche;
- coinvolgere attivamente tutte le componenti scolastiche in un processo di crescita collettiva;
- garantire la sicurezza sostanziale della scuola;
- sensibilizzare le future generazioni su un problema sociale di fondamentale rilevanza.
In quest’ottica, vanno impostate l’informazione e la formazione rivolte sia ai lavoratori della scuola sia, dove richiesto, agli studenti. Al di là degli adempimenti normativi, è essenziale che sulle tematiche in fatto di sicurezza si raggiunga un generale coinvolgimento e una comune presa di coscienza della loro valenza educativa e dei comportamenti coerenti che ne derivano.
La scuola è da sempre il “terreno privilegiato di cultura” per ogni attività educativa e si presenta ai giovani come la prima fondamentale istituzione, dopo la famiglia, in cui si dialoga e ci si confronta. Leggiamo queste affermazioni nella circolare “Educare alla legalità” del 25 ottobre 1993, n. 302. È importante che la scuola offra, quindi, un’immagine coerente di luogo in cui i diritti e le libertà siano realizzati nel reciproco rispetto e dove le aspettative di sviluppo culturale e civile degli studenti non vengano frustrate. È significativo notare come la circolare sull’educazione alla legalità sia stata emanata in un periodo di emergenza educativa, un anno prima dell’emanazione del D.lgs. 626/1994. Successivamente, il ruolo della scuola come sede primaria, istituzionale e strategica per la formazione della cultura della prevenzione è stato riconfermato, quasi un decennio più tardi, dalla circolare “La cultura della sicurezza” del 19 aprile 2000, n. 122. Qui si sottolinea che la scuola è luogo in cui si trasmettono cultura, valori e idee e si forma l’individuo che accederà al mondo del lavoro. Il Dirigente Scolastico è l’organizzatore dell’ambiente di apprendimento, mentre l’Ente Locale è responsabile della sicurezza strutturale e impiantistica e ne ha l’obbligo di manutenzione. Un elemento di significativa novità introdotto dal D.lgs. 81/2008 rispetto alla legislazione precedente è la necessità di considerare la sicurezza in un’ottica di sistema, superando la visione che la relegava a un semplice adempimento formale posto in capo al dirigente scolastico.
La sicurezza, quindi, deve diventare un fondamento etico e strutturale imprescindibile per la realizzazione piena del diritto all’istruzione e allo sviluppo della persona, un impegno collettivo e continuo che definisce la qualità stessa della nostra società.



