Formazione per la sicurezza nelle scuole

Rischi, obblighi e opportunità educative

L’Accordo Stato Regioni[1] del 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 24 maggio, considera la formazione[2] la principale misura di effettiva gestione dei pericoli e dei rischi presenti sul luogo di lavoro. I contenuti della formazione devono essere coerenti con i rischi specifici individuati nel DVR. Ciò costituisce la prima misura generale di tutela della salute e sicurezza (art. 15, comma 1, a) del D.lgs. 81/2008).

Un’importante novità dell’accordo è che i Dirigenti scolastici, nella loro funzione di Datore di lavoro (in base alla normativa sulla sicurezza, Art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. 81/2008), hanno l’obbligo di assicurare la sicurezza all’interno del proprio istituto. Per fare ciò, devono ricevere una formazione specifica. Devono frequentare il corso di formazione descritto nella Parte II, punto 3 dell’Accordo, e concluderlo entro il 24 maggio 2027. Sono riconosciuti i corsi di formazione per il Datore di lavoro già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, purché abbiano contenuti conformi. L’aggiornamento dei corsi (6 ore in 5 anni) parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Rischi nella scuola

La Legge 31 dicembre 2021, n. 215 ha portato alcune certezze[3] attese da oltre trent’anni:

  • la valutazione dei rischi “strutturali degli edifici (assegnati in uso alle istituzioni scolastiche) e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza” del proprietario dei locali;
  • i Dirigenti scolastici restano responsabili dell’organizzazione e gestione dell’ambiente in cui avviene l’apprendimento degli studenti; sono “assolti da qualsiasi responsabilità civile amministrativa e penale qualora abbiano richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione” necessari.

Ne consegue che il DS ha la responsabilità (art. 17, 28, 29, 30, D.lgs. 81/2008) di redigere il documento della valutazione dei rischi propri dell’attività lavorativa e didattica in locali consegnati e mantenuti sicuri dal proprietario nelle strutture e negli impianti. Al di là degli adempimenti “formali” l’insieme delle norme va gestito per costruire una cultura “sostanziale” della sicurezza e del controllo dei rischi.

Nelle scuole, si riscontrano pericoli tipici dell’ambiente e delle attività (fonti di potenziale danno), ma i rischi effettivi (la probabilità che un danno si verifichi) sono generalmente gestiti e contenuti per specifiche tipologie di situazioni. Il sistema di sicurezza scolastico si concentra sulla prevenzione e sulla formazione costante. Le principali aree che richiedono attenzione specifica per la gestione dei rischi e l’applicazione delle misure di sicurezza includono prevalentemente:

  • le regole di comportamento in aule, laboratori palestre e cortili e durante le uscite didattiche;
  • il rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi e al primo soccorso;
  • la vigilanza posta in capo ai “preposti” adeguatamente formati;
  • l’organizzazione delle esperienze di scuola-lavoro.

Tutto il sistema di sicurezza si sostiene su una costante azione di informazione e formazione rivolta a tutto il personale scolastico e agli studenti, garantendo che tutti siano a conoscenza dei pericoli, dei rischi, e delle procedure da seguire.

Attese significative dalla scuola

La scuola svolge due funzioni principali e interconnesse: è un ambiente di lavoro e un contesto formativo per la sicurezza e la salute. Per il personale scolastico (docenti, personale ATA, dirigenti) e per gli studenti (soprattutto quelli impegnati in laboratori, stage o attività che comportano l’uso di attrezzature o ambienti specifici), la scuola è legalmente considerata un luogo di lavoro. Parallelamente, è anche un contesto privilegiato per l’educazione alla prevenzione e alla salute. È il luogo ideale per insegnare agli studenti a percepire, valutare e gestire i rischi non solo all’interno dell’edificio scolastico, ma nella vita in generale. Questo include, tra l’altro, la sicurezza sul lavoro futuro, la sicurezza stradale, l’uso consapevole della tecnologia. La scuola è il luogo ideale anche per promuove stili di vita sani: l’educazione alimentare, la prevenzione del bullismo, l’importanza del benessere psicofisico.

Rappresenta, quindi, un contesto privilegiato per sensibilizzare gli studenti su temi della percezione del rischio e della tutela della salute, nonché, in alcuni istituti, per sviluppare competenze professionalizzanti.

Il 22 ottobre 2025, l’ennesimo tragico infortunio sul lavoro presso le Acciaierie Venete di Borgo Valsugana ha spinto il Presidente della Camera a invocare un cambiamento profondo a partire proprio dalle aule scolastiche, formando i giovani alla prevenzione, al riconoscimento dei pericoli e alla responsabilità. “Lo scenario prefigurato dal D.lgs. 81/2008 attribuisce alla scuola il ruolo centrale della promozione della cultura della salute e della sicurezza (sul lavoro); siamo in presenza di specifiche indicazioni rivolte ad orientare il dirigente scolastico verso la gestione della sicurezza in un’ottica di sistema, a partire dalla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’istituto”[4].

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il DS ha l’obbligo di organizzare il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) ai sensi degli articoli 31-35 del D.lgs. 81/2008. Questo servizio deve essere composto da addetti in numero adeguato alle dimensioni e alle specificità dell’Istituto, i quali devono essere:

  • formati specificamente sui rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • dotati di mezzi e tempo sufficienti per l’efficace svolgimento dei compiti loro assegnati.

Le capacità e i requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Nella riunione periodica (comma 3, art. 35) il SPP è tenuto a valutare lo stato di benessere di tutta la comunità scolastica. A tal fine deve definire tra le altre cose anche:

a) codici di comportamento e buone prassi utili a prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;

b) obiettivi  di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione formati, il DS individuerà prioritariamente il Responsabile (RSPP): un collaboratore essenziale perché svolge un ruolo strategico volto a garantire l’applicazione e l’integrazione della normativa di sicurezza all’interno dell’istituto. Un esempio significativo, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, è superare il concetto di studente quale soggetto passivo da tutelare. Per dare concretezza a questo concetto, alcune scuole scelgono di integrare attivamente gli studenti nel sistema di sicurezza scegliendo un rappresentante da invitare nelle riunioni periodiche. Questa richiesta si basa sull’articolo 20 del D.lgs. 81/08, che stabilisce gli Obblighi dei Lavoratori, da applicare per analogia e prassi anche agli studenti in quanto equiparati, in parte, nelle situazioni di rischio.

Scuola come soggetto formatore

L’Accordo del 17 aprile 2025 stabilisce che le scuole sono i principali enti di formazione per il personale (docente e non docente) e gli studenti, così come per tutti gli altri lavoratori e soggetti equiparati. Inoltre, l’Accordo chiede espressamente che venga identificata una “scuola Polo” in ogni provincia per formare i dirigenti e le figure chiave del “sistema sicurezza” (come i Dirigenti Scolastici e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Nella struttura scolastica, le seguenti figure ricoprono ruoli chiave nell’ambito della sicurezza e salute sul lavoro (in conformità al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.):

  • Dirigente Scolastico (DS), con funzione di Datore di Lavoro e assume il ruolo di massima responsabilità.
  • Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), agisce come figura dirigenziale a tutti gli effetti, in particolare nei confronti del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA).
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al SPP (ASPP).
  • Preposti, figure di supervisione.
  • Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Gran parte della formazione necessaria può essere svolta a distanza (online), seguendo i programmi e le norme vigenti. Tuttavia, i lavoratori e le altre figure “di sistema” (come quelle elencate prima) devono essere consapevoli della specificità del “luogo di lavoro”. Questa specificità è ancora in attesa di essere definita da un Decreto Interministeriale promesso fin dal 9 aprile 2010[5].

Bisogna poi considerare che la formazione in presenza (soprattutto per l’aggiornamento) permette un confronto significativo tra i colleghi dello stesso settore. Questo scambio di esperienze, sia sull’applicazione delle norme che sulle attività pratiche, è fondamentale per sviluppare la necessaria “cultura della prevenzione”.

L’Accordo stabilisce le procedure dettagliate che vanno dall’organizzazione dei corsi fino alla conclusione, che include i verbali delle valutazioni finali e l’emissione degli attestati. La scuola Polo s’impegna a conservare tutta la documentazione dei corsi per 10 anni.

In merito alla gestione degli atti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il Provvedimento n. 571 dell’11 settembre 2025, ha stabilito un principio destinato ad avere notevoli ricadute operative: “Gli attestati di formazione contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Cultura della prevenzione: opportunità educative

Si parla di comportamento orientato alla sicurezza quando un soggetto risulta in possesso delle capacità di individuare il rischio ed è motivato ad utilizzare e a migliorare tale capacità.

Ricordiamo qui che il problema di fondo è spesso quello di trasformare un comportamento imposto (da un’autorità e/o da una norma) che può essere anche non condiviso, in uno pienamente accettato così che la sicurezza (e a volte una cauta insicurezza) diventi parte costante e integrante della propria esperienza sia personale (compreso lo svago ed il tempo libero) che lavorativa.

Secondo quanto emerge da studi nel campo della psicologia, i meccanismi cognitivi fondamentali che sono alla base dell’adozione di un comportamento volto alla prevenzione degli infortuni si stabilizzano prima del compimento dei 12-13 anni di età. Tali meccanismi includono la capacità di percepire il pericolo, il controllo della propensione al rischio (temerarietà) e la consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti dalle proprie azioni. Per questa ragione, è necessario implementare un sistema educativo che sia in grado di sviluppare e proporre un insieme strutturato di valori, comportamenti, atteggiamenti e relazioni sociali che promuovano la responsabilità e la solidarietà. Il D.lgs. 81/08 (art. 20, comma 1) può essere utilizzato come spunto per richiamare gli studenti all’importanza di superare la tendenza alla superficialità spesso associata a quell’età. Negli anni della scuola dell’obbligo, e successivi, ogni allievo/a incontra occasioni nelle quali assumere comportamenti prudenti e responsabili:

  • le prove di evacuazione sono simulazioni importanti per contenere ansia e panico; consentono di ‘sostanziare’ il Piano di sicurezza, promuovendone la conoscenza e sperimentandola due volte all’anno per almeno 10 anni di vita scolastica;
  • l’educazione stradale è un importante obiettivo trasversale con programmi da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado (D.M. 5 agosto 1994);
  • tutte le attività sono orientate all’educazione alla salute (corretti stili di vita, contrasto al fumo, al consumo di sostanze e al gioco d’azzardo);
  • il contrasto al bullismo con informazione preventiva sui possibili pericoli propri di in ambiente numeroso: furti, prepotenze, scherzi pesanti, difficoltà di ritrovare effetti personali non adeguatamente custoditi;
  • l’educazione civica comprensiva dell’insegnamento della pace specie nell’attuale difficile situazione geopolitica; pace non è soltanto il contrario della guerra o l’assenza di violenza, ma è “star bene” con sé stessi, con gli altri e con la natura; tutto ciò rimanda al concetto di pace interiore e alla capacità di pensare alle conseguenze delle proprie azioni.

[1] Ved. Scuola7, n.  451 del 24/10/25.

[2] «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai (lavoratori) ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2, aa D.lgs. 81/2008).

[3] La data di approvazione, 31 dicembre, e alcuni contenuti (commi 3 bis e 3 ter) rivelano l’urgenza di sanare una situazione che si trascinava da troppo tempo, ovvero la poca chiarezza del comma 3, art. 18. Si resta in attesa del Decreto promesso entro fine febbraio 202 relativo alle “modalità di valutazione «congiunta» dei rischi connessi agli edifici scolastici”.

[4] Cfr. Gestione del sistema sicurezza e cultura nella scuola, edito da INAIL, 2012.

[5] Negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado…, le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative», individuate con Decreto Interministeriale entro 9 aprile 2010 (art. 3, 2 D.lgs. 81/2008). Siamo in ritardo di 15 anni sempre che non si consideri ancora in vigore il Decreto interministeriale DM 29 settembre 1998, n. 382 emanato in ottemperanza al d.lgs. 626/1994.