Direttiva 170/2016: nuove procedure per l’accreditamento per la formazione del personale docente

Con nota 19 luglio 2016, prot. n. 19702 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla Direttiva n. 170/2016 relativa all’accreditamento degli enti di formazione, che innova e sostituisce la Direttiva 90/2003 e specifica nuove modalità per i riconoscimenti, digitalizzandole e snellendole. La Direttiva, strutturata in 10 articoli, regola le procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi promossi dai soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.

La triplice ripartizione (qualificazione, riconoscimento dei corsi e accreditamento) è dettagliata come segue:

– art. 2: procedure per l’accreditamento;

– art. 3: procedure per la qualificazione;

– art. 5: procedure per la presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi.

L’articolo 6 delinea le modalità per il monitoraggio a garanzia della costante qualità delle iniziative proposte; l’articolo 7 prevede la costituzione di un Comitato tecnico nazionale composto da esperti (interni ed esterni all’Amministrazione) per l’espressione di parere obbligatorio, seppur non vincolante, relativamente alle caratteristiche e agli indicatori da utilizzare per le tre procedure sopra citate. In particolare l’art. 5 definisce le modalità per le richieste di riconoscimento dei corsi: se azioni nazionali, attraverso la piattaforma; se regionali con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Di rilievo l’innovativo articolo 4, che indica le modalità di presentazione delle richieste esclusivamente attraverso la piattaforma on line. Gli enti che intendano accreditarsi/qualificarsi possono presentare domanda entro il 15 ottobre di ogni anno; il Comitato nazionale si esprime entro il 31 gennaio e la validità decorre dall’anno scolastico successivo, con partecipazione alle iniziative da parte del personale scolastico attraverso iscrizione alla piattaforma on line. La Direttiva precisa che:

– gli enti già accreditati prima dell’anno 2016 dovranno conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva ed iscriversi entro il 30 settembre 2016 (art. 9: disposizioni transitorie);

– gli enti accreditati nel corso del 2016 dovranno conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva ed iscriversi entro il 31 gennaio 2017 (art. 9: disposizioni transitorie).

Ecco il cronoprogramma in dettaglio:

L’accesso alla piattaforma è possibile al seguente link: http://www.istruzione.it/pdgf/

La presentazione delle funzionalità della piattaforma è stata realizzata da parte del MIUR con Comunicato stampa del 4 luglio 2016 (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus040716bis) ove il MIUR sottolinea che attraverso il sistema web è possibile incrociare al meglio domanda e offerta di formazione per il personale scolastico, con la garanzia di disporre di un rapporto annuale e di un “cruscotto” quantitativo relativo ai dati statistici, anche per consentire al personale di monitorare e mantenere traccia delle iniziative cui si partecipa (utile in una futura ottica di e-portfolio delle competenze professionali che si arricchisce anche in base ai crediti formativi). Il MIUR ha fornito 18 diapositive esplicative che, in modo semplice, scandiscono le tappe per l’accreditamento/qualificazione/riconoscimento dei corsi di formazione. Viene evidenziata in particolare:

– l’innovazione (con invio informatico delle istanze e adozione di piattaforma digitale);

– la semplificazione (con incrocio domanda-offerta e facilità di iscrizione ai percorsi);

– l’oggettività (con l’introduzione di criteri di selezione certi e confrontabili: circa una decina);

– la trasparenza (con reporting annuale).

La piattaforma si caratterizza per un duplice ruolo:

a) come luogo di presentazione delle istanze da parte degli enti;

b) come spazio ricco di informazioni con il catalogo dell’offerta formativa (newsletter, bandi per scuole, area riservata…), con un ambizioso intento di unitarietà ed esaustività.

L’offerta di formazione è articolata in 13 ambiti specifici e in 5 trasversali, riconducibili alle priorità dettate dalla Legge 107/2015:

Di rilievo il chiarimento finalmente esplicitato in modo inequivocabile di chi siano i soggetti già di per sé qualificati: Università, Consorzi universitari e interuniversitari, Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica, enti pubblici di ricerca, istituzioni museali, enti culturali, amministrazioni centrali e istituzioni scolastiche (singole o in rete). In particolare quest’ultima specificazione agevola le scuole e toglie ambiguità pregresse sulla natura giuridica delle proposte formative realizzate dalle scuole stesse.

Sulla carta tutto è chiaro e lineare; certamente di pregio è lo sforzo dell’amministrazione di uniformare il percorso per ricondurre a unità il frastagliato universo delle proposte formative, con un’intenzione di chiarezza, trasparenza e pronto utilizzo. La sfida sarà proprio il ricondurre un mondo variegato ad un unico centro di confluenza. Sarà poi interessante “saggiare” sia la tenuta tecnica della piattaforma, auspicabilmente già sperimentata, nonché il rispetto dei tempi previsti in Direttiva.

In particolare, per quanto riguarda i riconoscimenti regionali, sarà quanto mai opportuno che il MIUR fornisca una linea di indirizzo unitaria agli Uffici Scolastici Regionali, per evitare il replicarsi di modalità disomogenee sui territori, pur nella dichiarata unitarietà nazionale. A questo riguardo, dopo una prima fase di avvio, potrebbe essere utile sperimentare le stesse procedure digitali in apposite sezioni “regionali”, per consentire di strutturare in modo analogo anche il livello locale, nella medesima ottica di trasparenza e oggettività.

Interessante sarà conoscere i componenti del Comitato tecnico nazionale cui è affidato un lavoro di analisi complesso e impegnativo, sia in termini qualitativi che quantitativi. Infine, la specificità dell’offerta formativa degli enti sarà da armonizzare con l’imminente piano triennale per la formazione, cuore della prevista realizzazione dell’assetto di formazione organico, permanente e strutturale previsto dalla Legge 107/2015 e di cui le procedure della Direttiva 170/2016 sono una parte del puzzle da coordinare con il quadro generale.