Gli Istituti Tecnici Superiori, questi sconosciuti

Le nuove Linee guida degli ITS

Gli Istituti Tecnici Superiori, meglio noti con l’acronimo ITS, sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni anche in altri paesi europei. Si tratta, così come esplicitato nell’art. 4 dell’Allegato A del Decreto 7 febbraio 2013, di “istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica” che costituiscono il “segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere processi di innovazione”, realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione.

Le sei aree tecnologiche

Secondo quanto previsto dall’art. 7 (Standard di percorso) del DPCM 25 gennaio 2008, gli ITS offrono percorsi relativi a sei aree tecnologiche (non più di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica): Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il made in Italy, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, Tecnologie della informazione e della comunicazione.

Il lungo percorso: dalla costituzione alle linee guida 

La genesi degli ITS si può ricondurre all’art. 69 della L. 144/1999 che istituiva il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS). Dopo otto anni sarà la legge finanziaria 296/2006 a prevederne la riorganizzazione, mentre la legge 40/2007 ne prevedrà la configurazione e la denominazione.

Ma sarà solo con il DPCM del 25 gennaio 2008 che gli ITS prenderanno forma attraverso la loro formale costituzione e attraverso la definizione degli standard organizzativi delle strutture, delle aree tecnologiche, della durata e della forma giuridica della Fondazione di partecipazione.

Dopo cinque anni vengono emanate le prime Linee guida, in attuazione dell’art. 52 della L. 35/2012 contenente “misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”.

Nel frattempo viene approvata la legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, la “Buona scuola” (Legge 107/2015), che al c. 48 del suo unico articolo prevede l’emanazione, entro novanta giorni, di nuove linee guida e nuovi obiettivi:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma [contributo che sarà determinato dalle singole Fondazioni, art. 9 Linee guida];

c) prevedere la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci.

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro [o 100.000 euro per altri percorsi] e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

Un’altra novità della L. 107/2015 è l’emanazione di un Regolamento in materia di crediti formativi a conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, previsto dal c. 51, e il riconoscimento di cento crediti formativi universitari per i percorsi di durata di quattro semestri, e centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

Le nuove Linee guida, anche se in ritardo rispetto alla tabella di marcia, sono state approvate con decreto n. 713 del 16 settembre 2016 e pubblicate il 12 gennaio 2017 dopo la registrazione alla Corte dei conti il 1° dicembre e recepiscono l’intesa sancita in Conferenza Unificata Stato Regioni del 3 marzo 2016.

Le nuove “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori”  

Diverse le novità previste dalle nuove Linee guida:

  • la prova scritta dell’esame finale non è più predisposta ed erogata dall’INVALSI in collaborazione con la CRUI, ma dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione ITS;
  • al fine di assicurare uniformità, oggettività e qualità delle prove su tutto il territorio nazionale è previsto che la prova scritta sia predisposta secondo “quadri di riferimento” nazionali;
  • è prevista la possibilità di attribuire un bonus di 5 punti (su 100 complessivi) agli allievi che abbiano ottenuto almeno 85/100 nelle prove d’esame e che abbiano ottenuto una valutazione positiva in merito al percorso formativo svolto;
  • per quel che concerne la Commissione d’esame, e in particolare la figura dell’esperto del mondo del lavoro designato dal CTS dell’ITS, viene eliminato il riferimento alla “segnalazione” di nominativi da parte dei Fondi Interpersonali, come richiesto dagli stessi;
  • si prevede per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS un regime contabile ed uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale, in conformità al c. 47, lett. e) della L. 107/2015. Dopo vari incontri con gli ITS e con i rappresentanti delle Regioni è stato condiviso che per la rendicontazione dei percorsi sia opportuno adottare un sistema basato sulle unità di costo standard, tabella che sarà disposta da un gruppo di lavoro interministeriale;
  • è contemplata l’istituzione della Commissione Nazionale per il coordinamento dell’offerta formativa per promuovere l’aggiornamento delle aree tecnologiche degli ITS, per proporre standard formativi e per elaborare un rapporto di monitoraggio e valutazione dei piani territoriali d’intervento.

Novità, infine, riguardano anche il potenziamento del ruolo di responsabilità del Presidente della Fondazione ITS in ordine alle informazioni fornite per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi, e agli atti di indirizzo amministrativo, gestionale, scientifico e di orientamento della Fondazione.

Le tre prove di verifica finale e i relativi punteggi in centesimi

Le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi  a  conclusione dei percorsi formativi degli ITS comprendono una prova teorico-pratica (24-40 punti), una prova scritta (18-30 punti), che consta di un set di 30 domande a risposta chiusa a  scelta multipla, e una prova orale (18-30 punti) concernente la discussione di un progetto  di lavoro  (project  work)  sviluppato  nel  corso   del   tirocinio   e predisposto  dalle  imprese  presso  le  quali  è  stato  svolto  il tirocinio stesso.

Alle prove di verifica finale sono  ammessi  gli allievi  dei  percorsi  formativi  degli  ITS   che   li   abbiano frequentati per almeno l’80% della  durata  complessiva, e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi.

La Commissione esaminatrice, all’unanimità, può attribuire  la lode ai candidati che abbiano  conseguito  il  massimo  punteggio  al termine di ciascuna delle tre prove di verifica finale, e che si siano dimostrati particolarmente meritevoli.

La costituzione delle commissioni d’esame

Le commissioni d’esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli  allievi  che  hanno  frequentato  i  percorsi  delle Fondazioni ITS saranno costituite da: rappresentante dell’università con funzioni di presidente della commissione, designato dal  MIUR; un  rappresentante  della  scuola,  designato  dal  dirigente scolastico dell’istituto tecnico o professionale ente di  riferimento dell’ITS; un esperto  della  formazione  professionale  designato  dalla regione; due esperti  del  mondo  del  lavoro  designati  dal  comitato tecnico-scientifico.

Durata dei percorsi e riferimento al Quadro europeo delle qualifiche

I percorsi  ITS  della  durata  di quattro semestri (1800/2400 ore), finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore, sono riferibili al  V  livello  del  Quadro  Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, mentre le competenze in esito ai  percorsi della durata di sei semestri sono riferibili al VI  livello EQF.