La contrattazione integrativa a livello di scuola: le novità

Vecchi e nuovi strumenti: informazione, contrattazione, confronto

Le relazioni sindacali nella scuola sono la conseguenza della “privatizzazione” del rapporto di lavoro nei comparti pubblici, cioè l’estensione delle norme del codice civile al settore della pubblica amministrazione per definire pattiziamente talune materie relative all’organizzazione del lavoro.

Con il rinnovo del contratto (per ora è stata siglata solo l’ipotesi contrattuale)[1] da una parte vengono confermati gli strumenti dell’“informazione” e della “contrattazione integrativa”, dall’altra viene introdotto un nuovo sistema di relazioni sindacali, il “confronto”, che si richiamerebbe a quella che un tempo veniva definita “concertazione”. Ognuna delle modalità relazionali, ovviamente, si svolgerà sempre su tre livelli:  nazionale, regionale e di istituzione scolastica.

Capire analogie e differenze con il precedente CCNL non è lavoro agevole, in quanto mentre l’ultimo CCNL riguardava solo il comparto scuola, ora il nuovo comparto[2] denominato “Istruzione e ricerca” comprende più sezioni: le istituzioni scolastiche ed educative, le istituzioni dell’AFAM, le università e gli enti di ricerca.

Le nuove norme pattizie, pertanto, vanno rintracciate tanto nella parte comune a tutti i comparti quanto nella specifica “Sezione Scuola”, che comprende gli articoli da 22 a 40.

La contrattazione integrativa (triennale) a livello di istituto

Se nel CCNL del 29 novembre 2007 (quadriennio 2006-2009) era l’art. 6 a trattare in modo specifico le relazioni sindacali a livello d’istituto (ora sostituito dalle nuove norme pattizie insieme a tutte le disposizioni previste dai precedenti contratti)[3], con l’ipotesi del nuovo CCNL (triennio 2016-2018) è l’art. 22 che si occupa di “Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la scuola” a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica ed educativa.

L’articolo citato, però, non è sufficiente per farsi un quadro delle varie fasi della negoziazione a livello di scuola, ma necessita di una lettura in “combinato disposto” con l’art. 7, che riguarda la “Contrattazione collettiva” non solo del settore scuola, ma di tutto il comparto “Istruzione e ricerca” (Parte comune).

Una prima rilevante novità rispetto al CCNL del 2007 è la temporalità del contratto integrativo, che non si svolge più con “cadenza annuale” ma ha “durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni”, anche se rimane la possibilità di negoziare annualmente i criteri di ripartizione delle risorse (“possono essere negoziati con cadenza annuale”).

Anche la contrattazione, così, sia a livello nazionale che a livello di istituzione scolastica, entra a far parte della nuova “unità di misura” della progettualità della scuola, dopo la triennalizzazione del POF, del PAI, del ciclo della valutazione della scuola (RAV e PdM), del PNF. Non solo: triennali sono anche gli incarichi al dirigente scolastico e ai docenti dell’ambito, in coerenza con i contenuti del PTOF.

Le materie della contrattazione integrativa d’istituto

Le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa sono contenute nel comma 4 del già richiamato art. 22 dell’ipotesi contrattuale 2016-2018, in cui sono elencate, in nove lettere, vecchie e nuove materie che faranno parte della contrattazione integrativa d’istituto.

Toccherà alla delegazione trattante della scuola “con-trattare” sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sui criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto, per l’attribuzione di compensi accessori, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro, e sui criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati).

Ulteriori novità riguardano i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, e la contrattazione sul cd. diritto alla disconnessione, inteso a determinare i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Novità in vista per il bonus

Ma la principale novità riguarda le risorse del bonus per la valorizzazione dei docenti (cd. bonus premiale di cui al c. 127 della Buona scuola), che entra nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Dunque i criteri generali per la determinazione dei compensi  diventano materia di contrattazione d’istituto. La vera sfida sarà conciliare i criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, di cui al c. 129 della L. 107/2015, con i criteri definiti in sede di contrattazione.

E se la convivenza delle prerogative dei due organismi sarà pacifica a “doppio turno”, o prefigurerà qualche incognita, questo potrà essere appurato nelle scuole solamente quando il dispositivo affronterà il vaglio della sua messa in opera.  È utile ricordare che alla fine del triennio 2016-2018, come espressamente previsto dal c. 130 della legge 107/2015, il Miur predisporrà apposite Linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

Le fasi della contrattazione d’istituto (15 settembre – 30 novembre)

Sulle singole materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica, il DS avvia la sessione negoziale di contrattazione integrativa entro il 15 settembre, sessione che “non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”, così com’è stato sinora.

Si tratta sempre di termini “ordinatori” e non “perentori”, in quanto in caso di inottemperanza non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia andrebbero rispettati per lealtà e correttezza nelle relazioni sindacali e, in teoria, potrebbe anche configurarsi, in caso di mancato avvio, un comportamento antisindacale della parte datoriale (il DS).

Nella sessione negoziale, in caso di accordo, si possono individuare due fasi principali e propedeutiche: la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto e la successiva sottoscrizione del contratto vero e proprio, qualora non vengano mossi rilievi ostativi da parte degli organi di controllo (nella scuola, i revisori).

Controlli interni ed esterni

Se si raggiunge l’accordo, come previsto dall’art. 7 del nuovo CCNL, l’ipotesi di contratto integrativo collettivo definita dalle parti, corredata di relazione illustrativa (a firma del DS) e di relazione tecnico-finanziaria (a cura del DSGA), è inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione (non più entro 5 giorni dall’intesa, come nelle precedenti contrattazioni) all’organo preposto al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

In caso di rilievi da parte dell’organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni, mentre “trascorsi 15 giorni senza rilievi (e non più 30 giorni), l’organo di controllo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto” definitivo.

Conclusa la procedura di controllo interno, l’amministrazione scolastica trasmette entro 10 giorni l’ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da un’apposita relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa certificate dagli organi di controllo, al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità economico-finanziaria. Ultimo adempimento, la trasmissione del testo del contratto collettivo integrativo,  per via telematica ed entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, all’ARAN e al CNEL.

Cosa succede in caso di mancato accordo?

In un passato remoto questa situazione poneva sotto pressione unicamente l’amministrazione scolastica, che non disponeva di strumenti per sbloccare l’eventuale stallo negoziale, e non poteva neppure corrispondere i compensi accessori ai dipendenti senza adeguarsi alle richieste della controparte.

Nel precedente CCNL l’art. 6 prevedeva che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto entro il 30 novembre, le questioni controverse potevano dalle “Parti medesime essere sottoposte alla commissione bilaterale regionale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, che fornirà la propria assistenza”.

Con l’ipotesi del nuovo CCNL 2018 non si fa più cenno alla “Commissione bilaterale regionale”, e viene confermata la disposizione  dell’art. 40, c. 3-ter del d.lgs. 165/2001: “qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni, ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo”.

Clausole di raffreddamento e trattative ad oltranza

Tra le clausole di raffreddamento dell’ipotesi di contratto (art. 8) è previsto che nei primi 30 giorni del negoziato “le parti non assumono iniziative unilaterali e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo”.

Proseguire le trattative, quindi, è importante per prevenire eventuali accuse di comportamento antisindacale e, visto che la norma prevede che si tratti di decisioni adottate in “via provvisoria”, la trattativa va proseguita ad oltranza, negoziando e rinegoziando, fino alla sottoscrizione di un accordo. Se, una volta emanato l’atto unilaterale, non si convocassero più le parti, questa sarebbe la riprova che non si intendeva raggiungere un’intesa con i soggetti sindacali.

Tra l’altro, l’art. 7 dell’ipotesi contrattuale 2018 dispone l’istituzione (entro 30 giorni dalla stipula del CCNL), come previsto dall’art. 40, c. 3-ter del d.lgs. 165/2001, di un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente, e se tali atti unilaterali siano adeguatamente motivati in ordine alla “sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa”.

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[1] Ipotesi di CCNL 2016-2018 Istruzione e ricerca: https://www.aranagenzia.it/comunicati/8787-firmata-lipotesi-di-contratto-collettivo-nazionale-del-lavoro-2016-2018-del-comparto-istruzione-e-ricerca.html.

[2] CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016: https://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-quadro/relazioni-sindacali/composizione-compartiaree/contratti/7647-contratto-collettivo-nazionale-quadro-per-la-definizione-dei-comparti-e-delle-aree-di-contrattazione-collettiva-nazionale-2016-2018.html.

[3] Importante a tal proposito il c. 5 dell’art. 4 dell’ipotesi contrattuale 2018: “Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento”.