Sospesa la procedura della “chiamata” (per competenze)

La “mossa” del Contratto integrativo del 26 giugno u.s.

Il conferimento dell’incarico triennale affidato alla competenza ed alla responsabilità del dirigente scolastico, oggetto di aspre discussioni e polemiche in occasione della consultazione nell’autunno del 2014, ed al momento della pubblicazione della legge 13.7.2015, n. 107, introdotta come “la buona scuola”, torna a far discutere; questa volta, però, perché l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 26.6.2018, con varie motivazioni, ha provvisoriamente riaffidato le procedure di assegnazione dei docenti, per un triennio, agli Uffici amministrativi periferici, almeno per le operazioni relative all’anno scolastico 2018/19.

Cosa prevedeva la chiamata (per competenze)

Per comprendere bene, per davvero, la portata di tale iniziativa contrattuale, bisogna richiamare i commi 79 e seguenti dell’art. 1 della legge 107, ma soprattutto lo spirito della legge 107, dal titolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”. La legge, almeno per lo specifico aspetto oggi in discussione, nell’affermare che era necessario procedere all’attuazione dell’istituto dell’autonomia della scuola, ha disposto l’attivazione di una serie di interventi, fra cui: l’istituzione dell’ambito territoriale per il personale docente; la regionalizzazione del ruolo docente, superando il limite provinciale; la destinazione nell’ambito territoriale dei nuovi nominati e dei soprannumerari; l’attribuzione ai dirigenti scolastici, limitatamente all’ambito di appartenenza, del compito di individuare, per la copertura dei posti disponibili, fra il personale docente appartenente allo specifico ambito, quei docenti, titolari del ruolo (infanzia o primaria) o delle classi di concorso (scuola secondaria di primo e secondo grado), cui conferire un incarico triennale, da una parte sulla base del curricolo dei destinatari, dall’altra in relazione alle specificità come richieste dal PTOF della scuola, e con la premessa che l’incarico così affidato ha la durata di un triennio, al termine del quale è possibile proporre o meno la conferma.

Opportunità e difficoltà operative

A parte le difficoltà operative subito apparse nel realizzare le tante procedure volute dalla legge, che ha preteso tempi tanto esigui da rendere molte operazioni di difficile attuazione, e soprattutto di improbabile comprensione,  quali ad esempio le migliaia di immissioni in ruolo, di cui circa 50.000 relative all’organico potenziato, con tutte le espresse finalità disattese quasi completamente, la procedura legata all’affidamento dell’incarico triennale poteva davvero avviare una fase nuova, in cui la responsabilità affidata al dirigente scolastico rendeva lo stesso autore della crescita o meno della scuola da lui diretta, e la scelta prima e la conferma dopo del docente poteva ancor di più responsabilizzarlo, atteso che era stato scelto per il contenuto del curricolo e non per la sommatoria dei punteggi legati all’anzianità ed alle esigenze di famiglia, che nulla hanno a che fare con la vocazione di quella scuola.

Resta tuttavia a carico del dirigente scolastico il compito di sottoscrivere l’incarico triennale ai docenti che saranno destinati alla scuola che dirige, sulla base dei punteggi calcolati nel rispetto delle tabelle allegate all’ordinanza annuale sulla mobilità, sollevandolo dalla competenza e conseguentemente dalla responsabilità.

Ripensare i tempi e le procedure

Con ogni evidenza è necessario che i tempi non brevi per l’affidamento dell’incarico triennale postulino un’organizzazione ed una tempistica che sono ben lontane da quelle attualmente previste per la mobilità territoriale e professionale, la quale viene posta in essere ogni anno; è altrettanto necessario stabilizzare, ma per davvero, gli organici per un triennio, come vuole la 107, giusto per fare qualche esempio.

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