Le nuove graduatorie provinciali (O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020)

Il labirinto, l’ansia e l’attesa delle nuove graduatorie provinciali per le Supplenze (GPS)

Il mese di settembre è ormai vicino e, ancora oggi, non sono note le date utili per presentare la domanda di aggiornamento e/o inserimento nelle nuove graduatorie provinciali di scuola. Un’attesa snervante per gli interessati anche perché da alcune indiscrezioni sembra che saranno solo 15 i giorni utili per poter presentare l’istanza. Il rischio è che non possano essere pronte per l’avvio dell’anno scolastico. Al rischio si aggiunge l’ansia di dover presentare l’ennesima istanza in questa estate, alimentata, tra l’altro, dall’emergenza sanitaria in atto. Molti precari hanno già presentato più domande di partecipazione alle procedure concorsuali (TFA Sostegno, procedura abilitante, concorso straordinario e concorso ordinario) ed ogni volta, esattamente come accadrà con le GPS hanno dovuto integrare la domanda con autocertificazioni molto simili tra loro nella sostanza ma diverse a secondo della piattaforma utilizzata: un vero labirinto.

L’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020 modifica sostanzialmente le vecchie graduatorie di istituto: la scelta ha generato ansia e incertezzae, come sempre, al disappunto di alcuni si oppone l’approvazione di altri. Il precariato scuola è un mondo estremamente variegato e fluido: le posizioni dei singoli cambiano da un anno all’altro e, conseguentemente, mutano bisogni, aspettative e rivendicazioni.

Le graduatorie provinciali per le supplenze

Per cominciare, in prima applicazione, le costituende graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno avranno validità per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. In tal modo, al termine del biennio, esse saranno temporalmente armonizzate con ciò che resta delle Graduatorie ad Esaurimento già aggiornate lo scorso anno.

Le GPS sono costituite da 2 fasce.

Per la prima volta le domande saranno presentate telematicamente per una sola provincia e, sulla base delle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell’istanza, telematicamente sarà generato il punteggio (viene meno il ruolo della scuola capofila che, sino ad ora, ha valutato la domanda ai fini della attribuzione del punteggio).

Gli uffici scolastici periferici degli USR utilizzeranno le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per conferire le supplenze annuali (indifferentemente 31 agosto o 30 giugno): si tratta in pratica di un ritorno al passato.

Le graduatorie di istituto saranno utilizzate dai singoli Dirigenti Scolastici per conferire le supplenze brevi. I Ds prima di conferire le supplenze brevi dovranno verificare, ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. 60, che non ci siano docenti dell’organico dell’autonomia utilizzabili a copertura delle esigenze.

I docenti già inseriti in GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto.

Le graduatorie provinciali infanzia e primaria (2 fasce)

Prima fascia costituita da docenti in possesso dell’abilitazione (diploma magistrale, Laurea in SFP, etc.).

Seconda fascia costituita da studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in SFP che abbiano conseguito rispettivamente 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.

Le graduatorie provinciali scuola secondaria (2 fasce)

Prima fascia costituita da docenti in possesso dell’abilitazione.

Seconda fascia per CLASSI DI CONCORSO TABELLA A costituita da:

– docenti in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso + 24 CFU;

– docenti in possesso del titolo di accesso che hanno abilitazione su altra classe di concorso o altro grado;

– docenti già inseriti nelle graduatorie d’istituto per la medesima classe di concorso

Seconda fascia CLASSI DI CONCORSO TABELLA B (profili di ITP) costituita da:

– docenti in possesso del Titolo di accesso + 24 CFU;

– docenti con titolo di accesso + abilitazione in altra classe o grado;

– docenti già inseriti per la medesima classe di concorso.

Le graduatorie provinciali sostegno distinte per ordine di scuola

Prima fascia costituita da docenti specializzati su sostegno nel relativo grado.

Seconda fascia costituita da docenti privi della specializzazione che entro l’a.s. 2019/2020 hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado e in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso alla GPS di seconda fascia su quel grado di istruzione.

Le graduatorie provinciali personale educativo

Prima fascia costituita da docenti in possesso dell’abilitazione specifica

Seconda fascia costituita da:

– docenti precedentemente inseriti in terza fascia per il personale educativo;

– abilitati scuola primaria;

– coloro che sono in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o della laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65 o della laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87 o della laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, o della laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 e di uno dei seguenti requisiti:

* possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;

* abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;

* precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;

– coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell’educazione L-19 e di uno dei seguenti requisiti:

* possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DLgs 59/17;

* abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del DLgs 59/17;

– precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative.

Le graduatorie provinciali licei musicali

Prima fascia delle classi di concorso di indirizzo del liceo musicale (A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione) costituita da coloro che sono in possesso:

– dei titoli di accesso definiti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17;

– dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56;

– del servizio specifico,

Seconda fascia costituita da:

– docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17;

– docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall’Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17 e dei 24 CFU/CFA.

Le graduatorie provinciali di specifiche classi di concorso (esaurimento, etc…)

Per le seguenti classi di concorso: A-29; A-66; A-76; A-86; B-01; B-29; B-30; B-31; B-32; B-33 possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. In particolare:

1. i docenti in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento, purché in possesso del titolo di accesso, nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico, e nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.

2. I docenti in possesso del titolo di abilitazione ovvero già inseriti nelle Graduatorie di istituto di terza fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32, se in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell’articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno;

3. I docenti in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso B-31 e B-32.

La domanda di partecipazione

I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.

Oltre le consuete dichiarazioni gli aspiranti dovranno autocertificare:

– i titoli di accesso, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Per i titoli conseguiti all’estero gli estremi del riconoscimento dello stesso o gli estremi dell’istanza di riconoscimento inoltrata;

– i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla ordinanza;

– il consenso al trattamento dei dati personali.

La valutazione dei titoli

Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A all’ordinanza.

Il calcolo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.

Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo. In caso di difformità procedono alla rettifica del punteggio o eventualmente all’esclusione dalla graduatoria.

L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipulerà il primo contratto di lavoro dovrà effettuare il controllo delle dichiarazioni presentate al fine di convalidare i dati contenuti nella domanda. Dell’esito del procedimento si darà notizia all’interessato.

L’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, e quindi, lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non consente la maturazione di alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

I titoli di servizio

Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado.

Il servizio su sostegno è valutato intero per il medesimo grado, mentre vale metà (quindi come non specifico) per i gradi diversi.

Sarà valutato come non specifico per la secondaria anche il servizio svolto nella scuola primaria e dell’infanzia.

Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali.

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

Le novità nella valutazione dei titoli

Sono assegnati 12 punti ai seguenti titoli universitari:

1. dottorato;

2. assegno di ricerca;

3. abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia;

4. inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM.

Sono tagliati i punteggi per i seguenti titoli:

1. diplomi di specializzazione che passano da 6 a 2 punti;

2. master e corsi di perfezionamento che passano da 3 a 1 punto.

Certificazioni informatiche: 0,5 punti per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro.

Titoli artistici classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59

Sono stati decurtati in maniera drastica: sono rimasti solo quelli facilmente verificabili.

Per le classi di concorso A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57 Tecnica della danza classica, A-58 Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza, A-63 Tecnologie musicali:

o sono state parzialmente ripristinate alcune categorie di titoli artistici;

o viene ripristinato il tetto massimo previsto in precedenza (66 punti);

o il sistema informativo attribuisce automaticamente il punteggio ai titoli;

o i punteggi non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.

Pubblicazione graduatorie e ricorsi

La procedura non prevede graduatorie provvisorie contro cui presentare ricorso in caso di errori. Infatti, la verifica dei titoli, sarà fatta a posteriori dalle scuole in cui saranno chiamati i docenti.

Elenco aggiuntivo alle graduatorie provinciali per le supplenze

I docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:

a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l’attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti;

b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l’attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

Le graduatorie di istituto

Sono articolate in tre fasce così costituite:

la prima fascia è quella di cui fanno parte i docenti abilitati presenti nelle GAE;

la seconda fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 1 fascia (docenti abilitati);

la terza fascia è costituita da coloro che sono presenti nella GPS di 2 fascia (docenti non abilitati).

Sarà possibile indicare sino a 20 scuole e questo varrà anche per i docenti della primaria e dell’infanzia.

Il conferimento delle supplenze

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche

Saranno conferite scorrendo prima le GAE e poi Le GPS di prima e quindi seconda fascia. Saranno pubblicate prima le disponibilità di posti che dovranno essere aggiornate al termine delle operazioni quotidiane di conferimento delle supplenze.

Le nomine di sostegno avverranno chiamando in ordine: gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE, quindi convocando dalle GPS sostegno di prima e seconda fascia, infine incrociando in base al punteggio, le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado).

L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Tali docenti non possono aspirare a disponibilità successive che si determinano a qualunque titolo.

I rinunciatari non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

Sarà garantito il diritto al completamento per i docenti che non trovano il posto intero quando arriva il turno di nomina.

Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Supplenze brevi e temporanee

Le scuole utilizzeranno la procedura informatica dalla quale potrà essere evinta la posizione lavorativa degli aspiranti (non occupazione, occupazione totale o parziale) e, conseguentemente, interpelleranno e convocheranno soli gli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa ovvero:

a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario;

b) totalmente inoccupati.

L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza; per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:

a. l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

b. la data in cui sarà assegnata la supplenza.

Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’accettazione da parte dell’aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

I posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto.

Supplenze brevi e temporanee sostegno

Si scorreranno le graduatorie d’Istituto seguendo il seguente ordine:

1. aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;

2. aspiranti inseriti nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

3. aspiranti inseriti nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;

4. aspiranti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia;

5. aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine.

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di vicinorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.