Rientro in presenza dei lavoratori del pubblico impiego

Facciamo un po’ di chiarezza

Con il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica dell’8 ottobre 2021 si fissano le misure organizzative che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad adottare per il rientro, in presenza obbligatoriamente, dei lavoratori subordinati degli enti della pubblica amministrazione.

Nello specifico il decreto prevede che le Amministrazioni organizzino le attività dei propri uffici predisponendo il rientro in presenza di tutto il personale a partire dal 15 ottobre per poi essere completato entro e non oltre il 30 ottobre. Di seguito una breve sintesi.

Flessibilità degli orari (art. 1 – comma 2)

Da venerdì 15 ottobre, anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza, è stata garantita la presenza in servizio:

  • del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office);
  • dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office).

Inoltre, le Amministrazioni, al fine di evitare che il personale si concentri nella stessa fascia oraria, tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, individuano fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi ma nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Accesso al lavoro agile (art. 1 – comma 3)

In attesa della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi dello smart working, l’accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

  • lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
  • l’Amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale in lavoro agile dovendo essere prevalente l’esecuzione della prestazione in presenza;
  • l’Amministrazione dovrà dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o di strumenti tecnologici idonei a garantire la protezione e la privacy dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • l’Amministrazione deve dotarsi di un piano di smaltimento del lavoro arretrato;
  • l’amministrazione deve fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
  • l’Amministrazione deve procedere alla definizione degli accordi individuali di cui alla Legge 81/2017 (Legge Madia sul lavoro agile);
  • le Amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
  • le Amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedono, la rotazione del personale impiegato in presenza.

Come provvedere all’attuazione delle misure del Decreto

La stipula degli accordi individuali e la rotazione del personale deve essere preceduta dal confronto con le organizzazioni sindacali (Art. 1 – comma 6). Sono fatti salvi, naturalmente, gli accordi individuali per il lavoro agile stipulati prepandemia secondo la “Legge Madia” n. 81/2017. Questi devono rispettare le condizioni sopra esposte o comunque adeguarsi ad esse (Art. 1 – comma 7). Inoltre, al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, i mobility manager aziendali delle Pubbliche Amministrazioni devono elaborare i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro (art. 2).

Linee guida operative

Con il decreto-legge 127/2021 l’obbligo di green pass è stato esteso, a decorrere dal 15 ottobre, a tutti i lavoratori pubblici e privati. I ministri della Pubblica amministrazione e della Salute hanno messo a punto le linee guida operative per fornire alle oltre 32.000 Amministrazioni Pubbliche italiane le indicazioni per un omogeneo svolgimento delle attività̀ di verifica e controllo del possesso del green pass.

  • Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell’obbligo i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un’attività propria o per conto del suo datore di lavoro.
  • Non sono consentite deroghe.
  • Dall’obbligo di green pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
  • Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.
  • Il lavoratore senza green pass non potrà accedere al luogo di lavoro o sarà allontanato e sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde.

Modalità agile per i lavoratori della PA in condizione di fragilità

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 133/2021 di conversione del DL 111/202, cioè la legge che riguarda le norme per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, sociali e in materia di trasporti e che introduce importanti novità in materia di lavoro agile.

L’art. 26 prevede che i lavoratori pubblici e privati fragili, fino al 31 dicembre 2021, svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Questi devono essere, però, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita. Sono compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (Legge 104/1992).

La prestazione lavorativa è assolta anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività da remoto.

L’equiparazione al ricovero ospedaliero

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, qualora la mansione non possa essere resa in modalità agile, le competenti autorità sanitarie (o il medico curante, ma sulla base di idonea certificazione medico-legale) prescrivono il periodo di assenza che è equiparabile al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (cioè del periodomassimo di assenze per malattia che un lavoratore dipendente può fare senza correre rischi).

La modifica introdotta dalla Legge n. 133/2021 è importante perché fornisce una risposta certa ai dubbi dei lavoratori che si trovano in condizioni di “fragilità” evitando qualsiasi difformità applicativa per effetto del rientro in presenza negli uffici.