Scegliere gli esperti giusti

Procedure, modalità e criteri per il conferimento degli incarichi

In questi primi mesi dell’anno scolastico 2021/2022, di apparente normalità, seppure ancora in stato di emergenza pandemica da Covid-19, le scuole sono chiamate a rilanciare l’azione amministrativo-contabile quale naturale conseguenza dall’adozione del PTOF.

Perché far ricorso agli esperti esterni

Una problematica assai diffusa riguarda la scelta e all’individuazione degli esperti che deve essere coerente con la vigente normativa di riferimento. Ciascuna Istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di: 

  • garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
  • realizzare particolari progetti didattici; 
  • realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti col PTOF e in sintonia con le disponibilità finanziarie programmate. 

Finalità, principi e ambito di applicazione

Il nuovo regolamento di contabilità (art. 45, comma 2, lett. h, D.I. 129/2018) definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.

Tale conferimento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 165/2001, nello stesso regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

Il percorso deve escludere gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato, ovvero gli appalti di servizi. Rientrano nella disciplina, gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:

  • personale interno;
  • personale di altre Istituzioni scolastiche;
  • personale esterno appartenente ad altre PA;
  • personale esterno (privati).

Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito della propria capacità negoziale, analizza il fabbisogno e valuta la possibilità di soddisfarlo, nel rispetto del seguente iter:

  1. ricognizione del personale interno all’Istituzione scolastica;
  2. in caso di impossibilità di individuazione di personale interno, è possibile ricorrere all’istituto delle cosiddette “collaborazioni plurime”, affidando, cioè, l’attività a personale di altre scuole (ai sensi dell’art. 35 del CCNL per il personale docente e dell’art. 57 del CCNL per il personale ATA);
  3. in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le due procedure descritte abbiano dato esito negativo, si può ricorrere all’affidamento tramite un contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001 nell’ordine al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione (c.1) e solo in via residuale, a soggetti privati (c2).

L’Istituzione Scolastica può espletare l’iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

Affidamenti interni o a personale di altre istituzioni scolastiche

L’Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all’affidamento senza ulteriori azioni. Nell’ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali che non presenti o non disponibili all’interno della scuola. Deve essere altresì autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall’insegnamento e non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

Affidamento a soggetti esterni al mondo della scuola

Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:

a. l’oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b. la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;

c. la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;

d. gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione prioritariamente di livello universitario.

Si può prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di affidamento di incarichi:

a) in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;

b) in favore di professionisti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell’attività informatica o a supporto dell’attività didattica e di ricerca;

c) per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

La procedura per il conferimento degli incarichi

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione.

La valutazione delle candidature dovrà rispettare i contenuti indicati nell’avviso. A titolo indicativo, ma non esaustivo, si dovrà tener conto di:

  • titoli di studio, valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
  • altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
  • esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
  • eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
  • qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’Incarico;
  • pubblicazioni e altri titoli.

Non è esclusa la possibilità di effettuare un colloquio orale, qualora l’istituzione scolastica lo ritenga opportuno. La graduatoria, redatta dalla commissione e approvata dal Dirigente Scolastico, deve essere pubblicata nell’apposita sezione di “Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione Scolastica.

Le eventuali deroghe alla procedura comparativa

L’Istituzione Scolastica può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

  1. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l’Incarico;
  2. prestazione che non consente forme di comparazione;
  3. precedente procedura comparativa andata deserta;
  4. collaborazioni meramente occasionali, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall’ordinamento.

Tipologie di rapporti negoziali

L’Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni diverse tipologie di rapporti:

  • contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.): devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell’Istituzione Scolastica, in qualità di committente;
  • contratti di prestazione d’opera intellettuale (art. 2229 c.c.): per eventuali prestazioni frutto dell’elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell’art. 40, comma 1, della Legge 449/1997;
  • collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.): devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali

La strada verso la scelta degli esperti idonea per la gestione ottimale passa attraverso l’adozione di un regolamento che definisce e definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico redatto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018.

Esso deve definire una pista-guida per il conferimento degli incarichi agli esperti nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.