Sicurezza nelle scuole

Un po’ di chiarezza tra compiti e responsabilità

“La sicurezza senza valore è come una nave senza timone; ma valore senza sicurezza è come un timone senza nave”. Lo ha scritto Henry Kissinger in tempi non sospetti. Oggi che il dibattito sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (e per esteso nella scuola) è di stringente attualità, questa “verità” si colora di ulteriori significati.

Di recente su tali questioni, da anni aperte e controverse, è intervenuto un passaggio normativo molto importante.

Una novità importante in fatto di responsabilità

Il testo del DL 146/2021[1] ha apportato sostanziali modifiche in materia di sicurezza sul lavoro riconducibili anche alla scuola. Tali modifiche – peraltro attese da oltre un decennio – costituiscono ipso facto il punto d’arrivo di un percorso iniziato con la proposta di legge n. 1217 del primo ottobre 2018, proposta successivamente recepita nell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le O.O.S.S. rappresentanti dell’area dirigenziale istruzione e ricerca del 29 ottobre 2019.

Nello specifico, novellando il disposto del D.lgs 81/2008 e s.m.i., il DL 146/2021 ha rimodulato il perimetro delle rispettive competenze riconducibili ai preposti alla sicurezza e ai datori di lavoro.

Intervenendo sull’art. 18 del Decreto 81/2008, l’art. 13bis del DL in oggetto – in materia di interventi strutturali o di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche – dispone che i dirigenti scolastici sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali di manutenzione (ordinaria o straordinaria) utili per assicurare la sicurezza degli edifici e dei locali assegnati in gestione; i dirigenti scolastici potranno adottare eventuali misure gestionali di propria competenza (vedasi l’art. 39 del D.I n.129/2018) nei limiti delle risorse disponibili e comunque l’installazione/verifica degli impianti nonché la manutenzione di aree e spazi (anche quelli non assegnati alle scuole) resteranno ad esclusivo carico delle Amministrazioni comunali o provinciali proprietarie, come peraltro già statuito dalla legge 23/1996.

Chi valuta i rischi

Nel caso in cui, a seguito di valutazioni urgenti, i dirigenti scolastici dovessero ravvisare la sussistenza di un pericolo grave o immediato, avranno facoltà di interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali assegnati alle scuole – ovvero la permanenza negli stessi – e ne daranno immediata comunicazione alle Amministrazioni proprietarie e, congiuntamente, alle autorità di pubblica sicurezza.

La valutazione dei rischi strutturali all’interno delle istituzioni scolastiche, e l’individuazione delle misure cogenti per prevenirle, sono di competenza delle Amministrazioni proprietarie e la stesura (o l’integrazione) del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrà essere effettuata di concerto tra i dirigenti scolastici e le Amministrazioni tenute per legge alla fornitura e alla manutenzione degli edifici.

Obblighi formativi in capo al dirigente

Le modifiche normative di cui al DL 146/2021 intervengono altresì sugli obblighi formativi in capo ai datori di lavoro e ai preposti alla sicurezza. Il nuovo disposto, infatti, integrando l’art. 37 del TU 81/2008, prevede anzitutto che i datori di lavoro ricevano un’adeguata e specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le cui modalità operative saranno stabilite in Conferenza Stato-Regioni entro il mese di giugno 2022; inoltre, anche i preposti alla sicurezza dovranno formarsi e aggiornarsi periodicamente, mediante attività formative in presenza, ripetute con cadenza almeno biennale.

È questo un intervento normativo notevole. Si inserisce nella già annosa questione della sicurezza nella scuola, da anni al centro del dibattito nazionale a causa dell’endemica penuria di risorse, dell’inefficacia di interventi edilizi o dalla loro scarsa programmazione, degli evidenti sbilanciamenti delle responsabilità. Il contesto scolastico è stato sempre difficile da gestire sul piano della sicurezza, ma nell’ultimo biennio, è stato anche funestato ulteriormente dall’emergenza sanitaria ancora in corso e dal susseguirsi di “protocolli covid” sovente difficili da applicare in modo efficiente, sistematico e, soprattutto, duraturo.

Proteggere e garantire

Ad ogni buon conto, il confronto in merito alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro resta – in ogni settore pubblico e privato, istituzioni scolastiche comprese – un’improcrastinabile priorità. Lo scopo di sempre è quello di estendere progressivamente una “cultura della sicurezza” sempre più solida che ponga al centro dell’attenzione la tutela del lavoratore, in ogni momento e in ogni situazione. La drammatica attualità delle morti bianche è una ferita aperta della quale i media ogni giorno danno amara testimonianza.

Per sicurezza sul lavoro, è il caso di rammentarlo, s’intende infatti una condizione necessaria per assicurare un contesto lavorativo nel quale le attività di prevenzione e di protezione poste in essere – poi garantite dal datore di lavoro – costituiscano un presupposto imprescindibile. Ne consegue la necessità di progettare un sistema di controllo prima ancora delle azioni in termini di attuazione (art. 30 del D.lgs 81/2008 confluito nell’art. 20 del D.lgs 106/2009), di minimizzaare tutti i rischi (il rischio zero, purtroppo, non esiste), di informare, di vigilare, di gestire le urgenze, di sorvegliare anche sul piano sanitario (in termini ordinari o straordinari, come nell’attuale situazione pandemica), nonché di formare continuamente i lavoratori.

I passaggi chiave per la gestione della sicurezza

Ad oggi, infatti, ci sono alcune parole d’ordine connesse a un efficace modello di gestione della sicurezza, e ciò sulla scorta del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sino al già citato DL 146/2021. Esse sono: prevenzione, protezione, informazione, formazione, addestramento.

  • La prevenzione è l’insieme delle azioni e delle disposizioni utili a evitare o ridurre il più possibile il pericolo.
  • La protezione è l’insieme delle misure messe in campo allo scopo di eliminare o limitare le conseguenze del danno.
  • L’informazione coincide con l’apparato cartaceo o digitale di segnalazione del rischio che il datore di lavoro ha il dovere di diffondere tra i lavoratori.
  • La formazione è il processo attraverso cui vengono diffuse conoscenze utili all’acquisizione di competenze specifiche in materia di sicurezza.
  • L’addestramento è inteso come il complesso delle attività volte a disseminare l’utilizzo corretto di attrezzature, macchinari, impianti, sostanze, dispositivi e, in genere, delle procedure di lavoro.

Di certo, rispetto alle logiche del passato, concentrate sull’intervento o sulla messa in sicurezza degli ambienti lavorativi proposte dal Decreto 626/1994, con il D.lgs 81/2008 e le sue successive modificazioni diventa centrale la logica della prevenzione e, di rimando, la mappatura di tutti i principali fattori di rischio: infrastrutturali (incendio, emergenze di primo soccorso, danni all’interno degli edifici) e chimico-biologici (utilizzo di sostanze nocive, esposizione a videoterminali, movimentazione manuale di carichi, stress da lavoro correlato, ecc).

Indicazioni di lettura

  • R. Palermo, Sicurezza nella scuola: cambiano le regole, i dirigenti non saranno più responsabili www.tecnicadellascuola.it del 21 dicembre 2021.
  • M. Barone, Sicurezza sul lavoro, novità anche per la scuola: dalla nuova formazione obbligatoria per il datore di lavoro a quella in presenza per i preposti, all’esenzione di responsabilità,  www.orizzontescuola.it del 23 dicembre 2021.
  • D. Scarampi, Verso una “cultura della sicurezza” nella scuola: risultati raggiunti e obiettivi da perseguire; su Dirigere la Scuola, Euroedizioni, 2019.

[1] DL 146/2021, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 e recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.