La tutela della salute e della sicurezza

Inspiegabili resistenze alla chiarezza

La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo del loro lavoro richiede una puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza (TU) che all’art. 3 precisa: «Negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado le disposizioni sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative».

Decreto cercasi

Le specificità della scuola quale luogo di lavoro dovevano essere individuate, sempre secondo l’art. 3, «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dal Ministero dell’Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali». Poiché di tale Decreto interministeriale non si ha notizia, si può/deve far riferimento ai dispositivi risalenti ad un decennio precedente, cioè al DM 382/1998 (Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative) inviato alle scuole con la C.M 29 aprile 1999, n.119 avente per oggetto: «D.lgs. 626/1994, sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative».

Peculiarità organizzative

Il DM 382/1998 risulta in realtà alquanto generico sulle “effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato”. In particolare all’art. 3, così si esprimeva: «Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla Valutazione dei rischi, della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove designato (n.d.r: è invece un preciso obbligo, non delegabile, del DS, art. 17 TU). Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori». Negli ultimi venti anni le scuole hanno vissuto questa partita con seria preoccupazione e in modo a volte drammatico[1].

Ora sulla Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 contenente importanti novità in materia di sicurezza delle istituzioni scolastiche. È la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Modifiche al D.lgs. 81/2008

L’art. 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche) integra l’articolo 18 del TU, con l’inserimento di due commi che dovrebbero fare definitiva chiarezza: «3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione…  Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale».

Valutazione dei rischi “congiunta”

Molto meno chiaro è il contenuto del nuovo comma 3.2. «Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici». Sorge qualche perplessità sulla “decisa” scadenza di 60 giorni per definire le modalità… ma preoccupa seriamente la redazione del DVR in capo al Dirigente Scolastico.

Competenze molto diverse

Dovrebbe essere evidente che il Dirigente Scolastico è organizzatore e gestore del servizio di istruzione ed educazione svolto con attrezzature didattiche sicure, in locali definiti sicuri dal proprietario. Le inadempienze dell’Ente Locale non possono portargli via tempo ed energie di cui non dispone; gli RSPP, ASPP e i Preposti che fanno parte dell’organizzazione della prevenzione e sicurezza dell’Istituto di Istruzione ed Educazione non possono e non devono supplire i tecnici dell’Ente Locale nella redazione del DVR relativo all’immobile ed agli impianti. Drammatica e gravemente ingiusta in proposito è la sentenza sul crollo del Liceo Darwin di Rivoli (Torino)[2] cui sembra far riferimento la puntualizzazione del nuovo comma 3.1 dell’art. 18 del TU integrato quando si riferisce “(…) alla verifica periodica … ai vani e locali tecnici, ai tetti e sottotetti…”.

Una strada chiara e condivisibile

Sin dal febbraio 2006, nella Regione Emilia Romagna, in sintonia con alcune altre regioni (Toscana, Veneto, …) i Servizi di Vigilanza delle ASL hanno sempre ribadito questo indirizzo interpretativo del TU: “Il Documento di Valutazione dei rischi è costituito dall’insieme delle Valutazione dei rischi effettuate rispettivamente per le proprie competenze, dal proprietario dell’edificio (strutture, impianti fissi, presidi antincendio) e dal Dirigente scolastico (organizzazione e gestione dell’attività, attrezzature, emergenze, ecc.) e contiene in particolare le valutazioni specifiche previsti per i rischi particolari (chimico, biologico, di incendio, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive)”.

Ogni scuola sa stilare con le proprie competenze interne il DVR relativo ai pericoli e rischi relativi alle attività scolastiche. Non deve invece supplire alle inadempienze dell’Ente locale, designando RSPP esterno per la scrittura del DVR dell’Istituto comprensivo dei rischi dell’immobile e degli impianti. Il DS corre il grosso rischio di sentirsi tranquillo con un’applicazione puramente formale delle norme e dimenticare che «il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione (SPP) con un adeguato numero di addetti» (TU, art. 32, comma 10).


[1] Il 22 novembre 2008, alle ore 11,05, durante l’intervallo, nell’aula della 4 G del Liceo Darwin crolla all’improvviso, in assenza di alcun segnale premonitore, l’intero controsoffitto in laterizio realizzato per abbassare il soffitto di circa un metro. Va detto che la scuola funzionava nell’ex seminario di Rivoli costruito a metà degli anni 30 e ristrutturato ad uso scolastico nei primi anni 80 del secolo scorso. La tragedia ha avuto conseguenze gravissime: un giovane studente ha perso la vita, un altro studente ha riportato lesioni gravissime permanenti, altri hanno subito lesioni, un’intera scolaresca e tutto il personale scolastico è stato coinvolto (questo e gli altri corsivi sono ripresi dalla sentenza). Il Tribunale ha accertato, sia in primo grado che in appello, che la controsoffittatura in laterizio era appesa al solaio soprastante mediante fili di ferro (pendini) ritorti che dovevano sostenere carichi accidentali quali frammenti di tubazioni di ghisa provenienti dalla sostituzione del tubo di scarico della fognatura dei bagni del piano superiore e di pilastri di mattoni e blocchi di calcestruzzo non rimossi durante più recenti ristrutturazioni. Le perizie tecniche hanno individuato la causa del crollo nella rottura fragile (ovvero istantanea e netta) dell’asola ottenuta dal piegamento dei pendini, Nel corso del processo di appello il compito di valutare “tutti” i rischi presenti sul luogo di lavoro-scuola si è considerato assegnato paritariamente ai tecnici della Provincia ed ai Responsabili della sicurezza della scuola. L’accusa ai primi, con aggravanti per il progettista dell’intervento di controsoffittatura, è risultata quella di non assicurare efficaci interventi di manutenzione atti a mettere in evidenza l’inidoneità statica del controsoffitto con la conseguente realizzazione di interventi di messa in sicurezza; mentre nessuno dei 3 RSPP, nei rispettivi ambiti, ebbe mai a svolgere, con la elevata (ma, dire loro, non inesigibile) diligenza necessaria il proprio ruolo di garante della sicurezza della scuola, rispetto a “quel” controsoffitto.

[2] Vedi nota 1.