Nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Le indicazioni alle scuole dopo la sentenza del Consiglio di Stato

La Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, a seguito del parere espresso dal CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) sullo schema di Decreto interministeriale, ha pubblicato il 13 ottobre 2022 la nota n. 3330 sulla sentenza del Consiglio di Stato del 15 marzo 2022 (la n. 3196/2022) per la redazione dei PEI.

Alle scuole, quindi, sono state date indicazioni in merito a come elaborare il PEI per l’anno scolastico 2022/2023.

Una doverosa premessa

Nella nota suddetta si richiama preliminarmente quanto deciso dal Consiglio di Stato (Sezione VII) attraverso la sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022 (pubblicata il 26 aprile 2022) che aveva accolto il ricorso del Ministero dell’istruzione, riformando la precedente sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, e i relativi allegati. In altre parole:

1. il Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182, aveva introdotto un nuovo modello di PEI con nuove linee guida e regole in merito all’inclusione di alunni con disabilità;

2. il Tar del Lazio, il 14 settembre 2021, aveva sentenziato che quanto contenuto nel decreto, e quindi il nuovo modello di PEI, era illegittimo;

3.  il Consiglio di Stato ha invece sancito la legittimità, sconfessando quanto affermato dal TAR e riportando ordine nella normativa scolastica. Le scuole infatti si erano trovate costrette a seguire nuove indicazioni, tornando alle modalità precedenti al decreto del 2021.

Ora la nota del Ministero, richiamando il Consiglio di Stato, fornisce alle scuole le nuove indicazioni necessarie per procedere.

Ma perché e su cosa il TAR era intervenuto?

Il TAR interviene generalmente su atti amministrativi considerati lesivi di determinati interessi o contro disposizioni presenti all’interno di atti di natura regolamentare. In questo caso il TAR può annullare, tramite una sua sentenza, un regolamento – completamente o parzialmente – senza che i singoli soggetti debbano presentare un ricorso. Le varie associazioni che si erano appellate al TAR avevano intrapreso questa strada, considerando la natura del decreto 182/2020 di tipo regolamentare, con conseguente violazione, anzitutto, delle norme procedimentali prescritte dall’art. 17 della legge 400/1988.

Gli aspetti contestati al nuovo PEI, prima della sua riabilitazione, erano, tra gli altri, i seguenti:

a) la composizione e le funzioni del GLO;

b) la possibilità per gli studenti con disabilità di frequenza con orario ridotto;

c) l’esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;

d) l’assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

L’accento era soprattutto sulla possibilità per alcune categorie di studenti con disabilità di venire esonerati da determinate discipline.

I comportamenti adottati dalle scuole dopo la Sentenza del TAR

Nella predisposizione del PEI, come è già illustrato nel numero 251 di Scuola7, la risposta della scuola ai Giudici amministrativi è stata quella di rivedere alcuni comportamenti organizzativi: la famiglia poteva indicare più esperti per il funzionamento del GLO, ma l’orario di frequenza dell’alunno in situazione di disabilità non poteva subire riduzioni se non si potevano recuperare le ore perdute per motivi terapeutici. Né si potevano esonerare in maniera generalizzata gli alunni con disabilità da alcune attività didattiche svolte dalla classe facendo attività separate di laboratorio.

Poi restava sempre il grande problema del coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e modalità di assegnazione delle ore di sostegno. Pertanto, non potendo effettuare la previsione delle ore di sostegno necessarie in base a range e in base al cosiddetto “debito di funzionamento”, il GLO doveva continuare a considerare il livello di gravità della disabilità e le caratteristiche del caso specifico.

La Sentenza del Consiglio di Stato

La motivazione della sentenza del CdS è di tipo tecnico-giuridico e serve al Ministero per ridefinire il decreto in modo sicuro, come previsto dall’art. 21 comma 2 del decreto stesso (182/2020), e rendere efficaci i relativi documenti allegati. Ci riferiamo:

  • alle Linee Guida per la definizione delle modalità relative all’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 ed al modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
  • ai modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • alla Scheda C per l’individuazione del debito di funzionamento e alla Tabella C1 contenente la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico.

La nota del Ministero del 13 ottobre ultimo scorso (n. 3033) precisa di aver già fornito indicazioni operative per la redazione dei PEI nell’a.s. 2021/2022 con la nota del 17 settembre 2021 (n. 2044), ciò nelle more della definizione del giudizio d’appello, ma ribadisce quanto sia importante non dimenticare che al centro di ogni processo c’è sempre il benessere dello studente.

Come proseguiamo?

Il Ministero dell’Istruzione comunica che è in corso di definizione il decreto interministeriale (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) emendativo del richiamato decreto29 dicembre 2020, n. 182. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, le scuole devono adottare i modelli nazionali di PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020) secondo le consuete scadenze.

Successivamente al perfezionamento del nuovo decreto interministeriale, sarà cura del Ministero fornire indicazioni in ordine alle principali novità normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI.

Atteso che il termine per la redazione del PEI è fissato al 31 ottobre, i Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione (GLO) sono sicuramente impegnati, al momento, in tale delicatissimo compito.

A tal proposito nella nota si sottolinea la necessità che l’attività in corso si incentri soprattutto sulla progettualità educativo-didattica. Solo a partire dal mese di maggio 2023, infatti, sarà necessario predisporre le Sezioni del modello nazionale di PEI relative al fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12).

A tal fine, il Ministero fornirà specifiche indicazioni relative ai raccordi tra la documentazione clinica e la redazione del PEI.

Il Parere del CSPI sullo schema di decreto correttivo

Il CSPI, riunitosi il 13 ottobre in adunanza plenaria telematica, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto correttivo alle precedenti norme in materia.

Ha altresì precisato che è stato opportuno, da parte del Ministero, rivedere quei punti che sarebbero potuti divenire oggetto di contenzioso.

Il supremo organo consultivo ha inoltre formulato suggerimenti e richieste, quali:

  • specificare che l’utilizzo dei modelli in questione potrà essere graduale a partire dall’ingresso nella scuola dell’infanzia, dalle classi prime di ogni ordine e dalle classi terze per la scuola secondaria di secondo grado;
  • integrare il decreto correttivo con la precisazione che i modelli di PEI terranno conto della diagnosi funzionale (per tutti i casi in cui non sia stato predisposto dagli organi competenti il profilo di funzionamento) ovvero del profilo dinamico funzionale, qualora elaborato;
  • valutare che nella progettazione, in alcuni casi soprattutto nella scuola primaria, le discipline possano essere considerate trasversalmente nelle attività didattiche in modo da agevolare l’apprendimento nel caso di bambini in situazione di grave disabilità, ove l’approccio globale all’esperienza apprenditiva costituisce un potente facilitatore;
  • fare in modo che il progetto individuale non costituisca una richiesta opzionale in quanto il buon funzionamento del soggetto in situazione di disabilità deriva da efficaci azioni implementate in maniera sinergica dentro e fuori la scuola.

Nuovo PEI: work in progress

L’adozione del nuovo dispositivo e delle relative linee guida si conferma come interessante e scrupoloso work in progress da realizzare con quella sensibilità pedagogica che ci spinge a considerare la “persona” come linfa vitale, prima ancora del suo funzionamento.

Un work in progress promotore di giustizia sociale ovvero di azioni tese a ridurre processi di marginalizzazione ed a compensare, nell’ottica dell’equità, quelle differenze che possono produrre un deficit di eguaglianza sostanziale.

È necessario quindi che le scuole approfittino di questo importante momento di progettazione educativo-didattica per creare comunità educanti sempre più eque, inclusive e sostenibili.