Educare ad educarsi

Il valore dell’anno di formazione e prova

Nell’inizio è il senso di ogni possibile sviluppo, così è anche per l’anno di formazione e di prova. Su “Scuola7” se ne parla abbastanza di frequente[1].

L’anno di formazione e prova è decisivo per i docenti neo-assunti, ma anche per l’intera comunità scolastica e, in prospettiva, per ciò che soprattutto conta: un adeguato soddisfacimento del diritto all’apprendimento di alunni e studenti.

Il DM 226 del 16 agosto 2022

Con la nota ministeriale del 25 agosto 2022 (prot. n. 30998) sono state trasmesse alle scuole le nuove disposizioni concernenti il percorso di formazione e prova del personale docente contenute nel DM 226 del 16 agosto 2022, che riprende i contenuti del precedente DM 850 del 27 ottobre 2015, a proposito delle attività relative al primo anno di servizio dei docenti neoassunti. Molti aspetti sono stati confermati, alcuni sono stati modificati.

Il DM 226 del 16 agosto 2022 ribadisce che per il superamento del periodo annuale di prova, comprensivo del percorso formativo, occorre lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivi nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche; in queste sono compresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica.

Le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche    

L’articolo 4, nel ricordare gli standard riferiti agli ambiti propri della professione docente, rammenta che, nel corso del periodo di formazione e prova, ne è prevista la verifica del possesso. Pertanto, sono valutate la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.

Da questo anno scolastico il personale docente in periodo di prova è sottoposto anche ad un test finaleutile ad accertare come le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche si siano tradotte in competenze didattiche pratiche.

Non si tratta solo di sapere ma anche di saper insegnare. La professione docente è dedicata a:

  • istruire
  • educare
  • vigilare sugli studenti.

I tre aspetti si intrecciano. L’uno non può fare a meno degli altri. Non si tratta di parti separate, ma di un’unica missione. È la gestione della classe, il saper comprendere le dinamiche, il sapere impostare relazioni fertili: in taluni rari casi può essere una dote innata, nella maggior parte è l’esito di un’applicazione di buone prassi tanto più efficaci quanto impostate e verificate precocemente.

Il test si svolge secondo la traccia costituita dall’allegato A al DM 226 del 16 agosto 2022, che elenca indicatori e descrittori specifici (non è escluso che possa essere oggetto di ulteriori specificazioni e revisioni ministeriali).

La riunione del Comitato di valutazione, da tenersi nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche, quindi a conclusione delle “lezioni”, compresi gli esami di qualifica e di Stato e la conclusione dell’anno scolastico, vale a dire entro il 31 agosto, nella nuova visione del DM 226/2022, rappresenta un momento tutt’altro che rituale.

Il Comitato di valutazione

Sebbene le attività sembrino simili a quelle già consolidate da quasi mezzo secolo, ben prima del DM 850/2015, al Comitato di valutazione è attribuito un nuovo compito, quello di accertare se e in che modo il docente neo assunto è riuscito a tradurre le sue conoscenze teoriche (disciplinari e metodologiche) in competenze didattiche e pratiche educative, nei diversi ambiti. Qui è il senso del nuovo test finale, che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico.

Specificità del test

È bene rileggere per esteso l’art. 13 del DM 226 del 16 agosto 2022, comma 3: “Il Comitato procede, contestualmente al colloquio, all’accertamento di cui all’articolo 4, comma 2, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, negli ambiti individuati nel medesimo comma, attraverso un test finale sottoposto al docente, e consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità di cui al presente comma e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è previsto l’allegato A al presente decreto in cui si evidenziano gli indicatori e i relativi descrittori funzionali alla verifica delle competenze di cui all’articolo 4 comma 1, lettere a), b) e c) a tal fine significative e alla conseguente valutazione di cui al presente comma. Con successivo decreto ministeriale si provvede ad eventuale integrazione ed aggiornamento degli indicatori e dei descrittori di valutazione di cui al precedente periodo”.

Procedere con serenità e serietà

Il processo valutativo deve avvenire con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Il docente tutor presenta una relazione al Comitato di valutazione che viene seguita dalla relazione del dirigente scolastico e dalla disponibilità della documentazione presentata sul percorso formativo annuale.

Al termine degli adempimenti il Comitato di valutazione esprime un parere obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico. Questi potrà recepirlo o discostarsene motivatamente, ferma restando la necessità per il neo assunto di aver superato la verifica del test previsto.

Il dirigente scolastico provvede alla valutazione finale che deve essere espressa con un provvedimento motivato sia in caso di conferma in ruolo sia in caso di mancato superamento del periodo di formazione e prova.

Tali procedure devono essere vissute con serenità e, insieme, con serietà: ne va della qualità del servizio scolastico, garantito proprio dalla qualità professionale del docente. Ci deve essere un fil rouge che unisce conoscenze, competenze e attitudini, in modo da prevenire eventuali anomalie che, se colte precocemente, possono contenere, se non escludere, eventuali disservizi per un ambito così strategico del servizio pubblico come quello scolastico.

L’allegato A

Al docente neo assunto, che per qualsiasi motivo non dovesse superare con esito positivo il periodo di formazione e prova, è consentito, come già in precedenza, ripetere il percorso annuale, ma occorre una verifica obbligatoria, affidata a un dirigente tecnico, per l’esame in seconda istanza da parte del Comitato.

Un rilevante compito del dirigente scolastico consiste nella visita in presenza durante l’attività didattica svolta dal docente neo assunto per accertare il livello di interazione e la qualità dell’insegnamento.

È bene avvalersi non di una scheda qualsiasi ma di quella prevista nell’allegato A, sulla quale verrà poi effettuato il test finale.

Il Dirigente scolastico è chiamato in questo caso ad esprimere un profilo di leadership educativa che, insieme all’attività svolta dal docente tutor, accompagna il docente neo assunto in ruolo attraverso i diversi passaggi previsti offrendogli ascolto, dialogo, collaborazione.  Sottolinea il DM 850 del 27 ottobre 2015, all’art. 15, comma 5: “… il dirigente scolastico visita le classi dei docenti neo-assunti almeno una volta nel corso del periodo di formazione e prova”. Tali visite dovrebbero dispiegarsi in un arco temprale congruo.

Per salvaguardare la qualità dell’insegnamento

Quella del docente è una professione tra le più complesse perché richiede tante competenze professionali: disciplinari, pedagogiche, psicologiche, metodologico-didattiche, digitali, valutative, organizzative, relazionali, riflessive, di ricerca e di documentazione.

Richiede un livello di complessità che può essere raggiunto con un’esperienza collaudata. Tuttavia i margini di sviluppo professionale possono essere – o non essere – espressi in nuce già nell’anno di formazione e prova.

Per questi motivi l’anno di formazione e prova non è un passaggio burocratico-formale ma sostanziale nella vita attiva della scuola e deve essere vissuto con spirito di accoglienza, cura e impegno.

La costante e attiva vigilanza sul comportamento professionale dei neo assunti è importante per prevenire eventuali difficoltà attraverso supporti e aiuti e per evitare che tali difficoltà possano ricadere negativamente sugli studenti mettendo a rischio il loro diritto all’apprendimento.


[1] Cfr. Domenico Ciccone, La novità del test finale, in “Scuola7”, n. 299 dell’11 settembre 2022 e Ornella Campo e Giorgio Cavadi, Formazione per i docenti neoassunti. Un percorso rinnovato per i circa 95.000 docenti in prova, in “Scuola7”, n. 311 del 4 dicembre 2022.