Contratto Istruzione e Ricerca 2019-2021

Tra ritardi, novità e qualche preoccupazione

Ne «Il Deserto dei Tartari», l’opera più nota e più letta di Dino Buzzati, il tenente Giovanni Drogo trascorre la propria esistenza presso la Fortezza Bastiani, avamposto ai confini di un immaginario Regno, aspettando invano un nemico che non giunge mai: metafora di una condizione esistenziale in cui tutti sono in perenne attesa di eventi straordinari che possano riscattare una vita incasellata in un tran tran senza senso.

L’Ipotesi di «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021» era stata sottoscritta il 14 luglio 2023. Per effetto di un lunghissimo iter di certificazione da parte degli organismi di controllo, la stipula definitiva, benché data sempre per imminente, è stata però oggetto di continui rinvii.

“Vivement la signature”

Quando ormai ci si iniziava a interrogare se tale attesa volesse anch’essa simboleggiare, al pari della Fortezza Bastiani, il misterioso processo con cui gli uomini trasformano l’apparente “nulla” della propria routine nel “tutto”, in data 18 gennaio 2024, a distanza di più di cinque mesi dalla stipula dell’Ipotesi e oltre due anni dopo il termine previsto originariamente per la sua naturale scadenza, l’ARAN e la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative (CISL Scuola, Flc Cgil, Snals, Gilda e Anief) hanno potuto sottoscrivere in via definitiva il testo del nuovo «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021» (d’ora in poi «CCNL IR 2019-2021»).

La certificazione positiva della Corte dei Conti

Dopo le necessarie approvazioni da parte del MEF e della Funzione Pubblica, lo scorso 16 gennaio 2024, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nella stessa adunanza in cui avevano proceduto al controllo di compatibilità finanziaria del CCNL Area Sanità, hanno infatti esaminato «l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativa al personale del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2019-2021, sottoposto alla Corte dei conti il 21 dicembre scorso ai fini della certificazione dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, ai sensi dell’art. 47, comma 5, del Dlgs 165/2001, pervenendo alla positiva certificazione pur con le osservazioni contenute nel rapporto allegato alla deliberazione, in corso di stesura» (Corte dei conti, comunicato stampa n. 4 del 16/01/2024).

I numeri del «CCNL IR 2019-2021»: lavoratori coinvolti e aspetti retributivi

Il «CCNL IR 2019-2021» interessa 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e AFAM (inclusi 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed Enti di ricerca (esclusi i professori).

Per quanto riguarda gli aspetti economici relativi ai lavoratori della scuola, con la firma definitiva gli aumenti retributivi mensili previsti dalla prima sequenza economica del contratto siglata il 6 dicembre 2022 sono incrementati di poco più di 20 euro, giungendo ad un aumento complessivo di 124 euro per i docenti, 96 euro per il personale ATA e 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.

Inoltre, a tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento «una tantum» per l’anno 2023 pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per il personale ATA (art. 75).

Anche tutti i compensi orari dovuti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF) sono incrementati del 10%, a far data dal 1° gennaio 2024.

Gli importi annuali della prima e della seconda posizione economica del personale ATA sono innalzati rispettivamente di 100 euro e 200 euro, a partire dal mese di maggio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione).

Le novità per docenti, ATA ed educatori

Nel «CCNL IR 2019-2021» sono introdotte importanti e significative novità per docenti, ATA ed educatori anche sul piano normativo.

Capitulatim ci limitiamo a segnalare gli aspetti di particolare rilievo:

  • l’estensione ai precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto dei tre giorni di permesso retribuito, di cui il personale ATA può fruire anche ad ore (art. 35, comma 12);
  • la confluenza delle ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), previste dal D.I. n. 182 del 29/12/2020 come emendato dal D.I. n. 153 del 1/8/2023 e fino ad oggi non conteggiate nel monte ore delle attività, all’interno delle 40 ore obbligatorie di attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse (art. 44, comma 3, lett. b);
  • la confluenza delle ore di attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF all’interno delle 40 ore finalizzate alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e delle 40 ore di attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse (art. 44, comma 4) e la previsione della remunerazione anche forfettaria di eventuali ulteriori ore eccedenti (art. 36, comma 7);
  • il nuovo modello classificatorio del personale ATA, articolato in quattro aree, all’interno delle quali si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni e loro esigibilità, cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia (Area dei collaboratori; Area degli operatori, Area degli assistenti; Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione), oggetto di rinnovate declaratorie (All. A del «CCNL IR 2019-2021»);
  • la regolamentazione delle modalità di lavoro a distanza, inteso sia come lavoro agile che come lavoro da remoto, cui le scuole, compatibilmente con le attività svolte e con le esigenze organizzative e previo accordo con il lavoratore, possono fare ricorso per il personale tecnico e amministrativo (Titolo III, artt. 10-16).

Le Dichiarazioni congiunte

In occasione della sottoscrizione definitiva del CCNL sono state inoltre condivise tra Aran e sindacati alcune dichiarazioni a verbale. In particolare:

  • la «Dichiarazione congiunta n. 5», che definisce la tipologia della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale necessaria per l’accesso alle aree degli Operatori e degli Assistenti;
  • la «Dichiarazione congiunta n. 12», che individua nel diploma di laurea magistrale (e non triennale) il titolo richiesto dai prossimi bandi di concorso per l’area dei Funzionari ad Elevata Qualificazione, finalizzati al reclutamento dei DSGA.

Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Il nuovo contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Al suo interno confluisce, e ne costituisce parte integrante, anche il CCNL sottoscritto il 6 dicembre 2022 «sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2019-20216/12/2022» (art. 2, comma 1).

Il nuovo CCNL, adempiendo ad obbligazioni immediatamente vincolanti, va solo attuato e non necessita di alcun ulteriore atto provvedimentale.

Il «CCNL IR 2019-2021», all’art. 2, comma 2, enuncia infatti esplicitamente la forza auto esecutiva delle proprie disposizioni: “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN[1] e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”. Il successivo comma 3 aggiunge che: “gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”.

Le ragioni della mancata firma della UIL Scuola Rua

Tra le firme delle sigle sindacali, manca quella della UIL Scuola Rua, che non ha sottoscritto il nuovo contratto. Quattro sono i punti su cui è stato evidenziato che non si è trovato l’accordo:

  • la valorizzazione economica del personale Ata, considerata insufficiente a fronte dei maggiori carichi di lavoro derivanti dalla equivalenza, fungibilità ed esigibilità delle mansioni all’interno dell’area;
  • la precarizzazione della figura dell’ex DSGA;
  • l’assenza di riferimenti alle scuole italiane all’estero;
  • la subordinazione alla legge della contrattazione della mobilità del personale (art. 30, comma 4, a, a1) e l’espresso divieto ad associare, all’interno della informazione a livello di istituzione scolastica, il compenso erogato al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30, comma 10, b, b3).

La composizione dei tavoli negoziali

Al di là di ogni altra ipotetica ripercussione, anche probabilmente sui rapporti tra le sigle sindacali, la mancata firma di uno dei sindacati va a modificare da subito la composizione dei tavoli negoziali.

Come espressamente previsto dall’art. 30 («Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), comma 2, titolari degli istituti di partecipazione sindacale e della contrattazione integrativa possono essere esclusivamente le organizzazioni sindacali firmatarie del «CCNL IR 2019-2021».

Poiché, come abbiamo poc’anzi visto, gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, già a partire dal 19 gennaio 2024, le delegazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alla contrattazione integrativa sono, a tutti i livelli (di istituto, regionale, nazionale), solo le firmatarie del contratto. Di conseguenza, ai sensi degli artt. 5 e 6 del «CCNL IR 2019-2021», queste ultime sono anche le uniche organizzazioni sindacali che possono essere presenti agli incontri di informazione e confronto.

Le ripercussioni a livello di istituzione scolastica

A livello di istituzione scolastica in occasione degli incontri di informazione, confronto e contrattazione, la delegazione di parte sindacale sarà, quindi, composta:

  • dalla RSU di istituto (per la quale nulla cambia);
  • dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni firmatarie del CCNL 2019/2021.

Eventuali convocazioni già effettuate e indirizzate anche a soggetti sindacali non firmatari del «CCNL IR 2019-2021» vanno revocate e inviate nuovamente ai soli soggetti ora legittimati a partecipare alle trattative.

L’esclusione dagli istituti della partecipazione e della contrattazione sindacale riguarderà anche gli eventuali terminali associativi (cosiddetti TAS) individuati tra i lavoratori in servizio presso la singola scuola.

Nulla cambia invece per le assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che continuano a essere indette dalla RSU nel suo complesso, da sola o congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i. (ovvero certificate come rappresentative, sulla base delle tabelle elaborate dall’ARAN), o da una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative.

I possibili contenziosi nelle scuole

L’esclusione di una sigla dai tavoli di negoziazione non potrà che avere, come inevitabile conseguenza, l’innalzamento della conflittualità all’interno delle istituzioni scolastiche, terminali istituzionali di tutte le tensioni nate sui tavoli contrattuali nazionali.

Nel caso specifico della UIL Scuola Rua, la Segreteria nazionale aveva già dichiarato nel mese di ottobre la propria volontà di «avviare una forte azione di contenzioso di natura giurisdizionale per contrastare l’eventuale esclusione» dai tavoli della contrattazione, ritenendo di assoluta iniquità una norma che, «qualora applicata nella sua integralità, determinerebbe la violazione del potere di rappresentanza dell’organizzazione sindacale non firmataria con un condizionamento difficile da dimostrare in termini di volontà politica, visto che la parte economica è stata sottoscritta e regolamentata in occasione dell’accordo del 6 dicembre 2022 della stessa dai tavoli di contrattazione (sia nazionali che territoriali)».

I primi segnali

Nella giornata del 19 gennaio i Segretari Territoriali hanno iniziato a far pervenire alle singole scuole una missiva con cui chiedono al dirigente scolastico di non dare corso a qualsivoglia «attività connessa e conseguente alla contrattazione integrativa di isti tuto per l’a.s. 2023/2024» in loro assenza, precisando che, «in difetto di quanto richiesto, si attiverà il contenzioso di natura giurisdizionale con ogni conseguenza di legge».

La richiesta sindacale indica quale sostegno delle proprie ragioni una nota con cui l’A.Ra.N. (6 dicembre 2022, prot. 15926), in risposta ad uno specifico quesito formulato da una istituzione scolastica della provincia di Taranto su un caso analogo, affermava la legittimità dell’ammissione al negoziato delle «organizzazioni sindacali che hanno firmato il nuovo CCNL».

Il precedente

La nota A.Ra.N., per la diversità di contesto cui si riferisce e la limitatezza di portata del parere espresso, non si presta a rappresentare un idoneo punto di riferimento. E probabilmente, per arrivare a lampante e definitiva chiarezza, si dovranno formulare nuovi quesiti all’A.Ra.N. e aspettare l’esito degli eventuali ricorsi proposti davanti al Giudice del Lavoro.

Nel frattempo, per orientarsi sulla questione, può tornare utile il Decreto del Tribunale di Roma, n. 70407 del 17 luglio 2018. Con tale provvedimento il Giudice del Lavoro rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui un altro sindacato, lamentandone l’incostituzionalità, chiedeva la disapplicazione dell’art. 22 comma 2 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, nella parte in cui prevedeva che potessero partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica, solamente le OOSS firmataria del CCNL e non anche le OOSS maggiormente rappresentative ex art. 43 del D.lgs. 30 marzo 2021, n. 165.

Il magistrato dichiarava infondata la questione di costituzionalità e riconosceva la piena legittimità del contratto collettivo nazionale di lavoro a stabilire l’esclusione del sindacato che non lo abbia sottoscritto da ogni contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche, in quanto con le disposizioni del D.lgs. 165/2001 «il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’OS che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa».


[1] Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 – Sito Agenzia ARAN