In attesa degli esami di Stato 2024

Calendario, regole e procedure

Mancano quattro mesi e mezzo agli esami di Stato, giorno più, giorno meno. Ma i preparativi sono in atto da tempo. Già l’Ordinanza ministeriale n. 128 del 6 luglio 2023, all’art. 2, comma 1, annunciava le date:“L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2023/2024 (…) ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2024 alle ore 8.30”.

Da qui, la seconda prova avrà luogo il 20 giugno, ore 8:30, mentre l’insediamento delle Commissioni avverrà necessariamente qualche giorno prima (lunedì 17 giugno, sempre alle ore 8:30).

Poi la Nota n. 33701 del 12 ottobre 2023[1], precisava anche che: “Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione”. Termine presentazione domande: 30 novembre 2023.

Oltre la metà del guado

Siamo nel bel mezzo dell’anno scolastico, ormai oltre la metà. Prossimi al count-down, la clessidra può dirsi rovesciata mentre scivolano via velocemente i granelli di sabbia del tempo che rimane. Dove c’è, finisce il quadrimestre, iniziano i primi scrutini. Un termometro sull’andamento didattico-disciplinare, in vista del secondo quadrimestre e dello scrutinio finale. Un’occasione preziosa per una prima ricognizione sulla qualità dell’offerta formativa, sui frutti delle strategie per gli apprendimenti, sulla verifica della loro efficacia, da consegnare alla riflessione del Collegio dei docenti di febbraio.

Assecondando l’attitudine alla metaforica calcistica, vi sono partite che si decidono oltre il 90° minuto. Emozionanti rimonte grazie alle quali una squadra, da sconfitta nel primo tempo, esce trionfante nel secondo. Ma in genere, purtroppo, i presagi negativi del primo quadrimestre risultano confermati nel secondo. Anche se la scuola deve adoperarsi per promuovere, in ogni modo, rinforzi motivazionali, dialogo con le famiglie, personalizzazione degli apprendimenti, sportelli per i recuperi, lasciando nulla di intentato. Questo è anche un anno scolastico favorito dalle risorse, non solo materiali, messe a disposizione dal PNRR contro la dispersione. Inoltre i Consigli di classe delle prossime settimane, previsti dal Piano Annuale delle Attività, possono procedere all’individuazione dei docenti titolari delle discipline coinvolte nella seconda prova scritta.

Discipline della seconda prova

Infatti il Decreto Ministeriale n. 10 del 26 gennaio 2024, all’art. 1, comma 1, lettera a, ha definito le “discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, a eccezione degli istituti professionali del vigente ordinamento, per i quali le seconde prove vertono sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati”.


All’art. 2, comma 1, trattando del Colloquio, si rammenta che esso “è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)

Ancora, nel comma 2, nel corso del colloquio, il candidato deve dimostrare:

“a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;


b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del percorso effettuato;


c. di aver maturato le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe”.


Svolgimento del Colloquio

Nel comma 3, si entra nel merito del colloquio: “… si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione ai sensi del comma 5”.

Il comma 4 si rivolge alla commissione: “La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali, evitando una rigida distinzione tra le discipline stesse e sottolineando, in particolare, la dimensione del dialogo pluridisciplinare e interdisciplinare. I commissari interni ed esterni possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte”.

Il comma 5 si occupa dei materiali che gli studenti possono usare per dare prova delle competenze raggiunte: “La commissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nell’assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida”.

Punteggio per la valutazione

Ci sono poi molte indicazioni per determinare l’assegnazione del punteggio. Per esempio nel comma 6, si dice che: “Nell’ambito del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame”. Mentre nel comma 7 si danno indicazioni per i candidati con disabilità e DSA: “Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

Il comma 8 indica come bisogna procedere ad assegnare il punteggio: “La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente”.

Valutazione delle prove

Come si può osservare, l’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62 del 13 luglio 2017. Come evidenzia l’art. 18, Esiti dell’esame:

“1. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio di cui all’articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio (…).

3. L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di sessanta centesimi.

5. La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.

7. L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso”.

Sull’utilità dell’esame di Stato

Com’è ben noto, non mancano le discussioni sull’utilità dell’esame di Stato. Il cui fondamento è nel completare, integrare, talvolta correggere la valutazione dello scrutinio finale dei Consigli di classe. Non è detto possa esserci una coincidenza esatta; certo non deve mancare, da parte della Commissione per l’esame di Stato, una scrupolosa attenzione al lavoro svolto e alla presentazione del candidato da parte della scuola. Non solo in questo senso, ma anche in questo senso, assumono un sempre maggiore rilievo, da un lato, la Relazione del 15 maggio, dall’altro il Curriculum della studentessa e dello studente, previsto nel decreto legislativo 62/2017.

Documento del 15 maggio e Curriculum

All’art. 17, Prove di esame, comma 1, si spiega che: “1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori”.

All’art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente, comma 2, si sottolinea che: “Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In un’apposita sezione sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”.

Dall’ASL ai PCTO

C’è da precisare che nel comma 784 della legge di Stabilità n. 145 del 30 dicembre 2018 era stata adottata una diversa denominazione per l’Alternanza scuola-lavoro (ASL), Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO),“I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva: a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei”.   

Nuovo voto di condotta?

C’è poi la questione della riforma del voto di condotta. Una relazione tecnica, in vista della promulgazione di un decreto, sembra modificare alcune procedure: se la valutazione del comportamento dovesse risultare inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe dovrebbe deliberare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari a sei decimi, il Consiglio di classe dovrà assegnare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Solo chi prenderà 9 o 10 in condotta avrà diritto al massimo dei crediti che faranno media nel voto finale per la “maturità”.

È tuttavia lecito dubitare che i tempi dell’iter per questa nuova normativa sul voto di condotta siano compatibili con quelli che rimangono a disposizione del corrente anno scolastico.

Bruco o farfalla?

Infine, una considerazione. La scuola, come ogni complesso sistema organizzativo, deve affrontare, come sappiamo, una quantità, vasta ed eterogenea, di problemi. Ma fa parte dei suoi compiti risolverli. Sicché, oltre un certo limite, l’incessante e quotidianamente arricchito cahiers de doléance rischia di rappresentare una contraddizione in termini, o peggio, un boomerang. Purtroppo è un fatto tanto radicato quanto strutturale: e non c’è figura professionale, purtroppo, che faccia eccezione.

Ma una prova di maturità dovrebbe darla proprio la scuola. Educare è educarsi. C’è un’immagine del compianto Ulrich Beck (15 maggio 1944 – 1º gennaio 2015). Questa: il bruco lamenta il proprio destino, senza rendersi conto che sta per trasformarsi in farfalla. Ecco, evitiamo l’errore del bruco: continuiamo a tenere aperto e alto lo sguardo verso l’orizzonte delle attese motivate, ragionevoli, possibili, specie in questi anni in cui la scuola sta davvero attraversando trasformazioni profonde.


[1] La Nota n. 33701 del 12 ottobre 2023 riguarda i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024.