Fragilità giovanili e nuove tutele

Oltre Caivano con il Disegno di legge 1843

Con la presentazione del DDL n. 1843 del 18 marzo 2026, l’attenzione legislativa torna a concentrarsi sul ruolo della famiglia nei contesti di marginalità e devianza minorile. La proposta, all’esame della 7ª Commissione del Senato, prevede l’istituzione di corsi di recupero genitoriale obbligatori, muovendo dalla necessità di intervenire a monte rispetto alle condotte illecite dei minori. Il testo non intende porsi come una riforma che riconfigura la genitorialità in senso pedagogico, ma come uno strumento mirato ad una specifica tipologia di società, volto a vincolare i genitori a un percorso di riacquisizione delle competenze educative fondamentali nei casi in cui emergano situazioni di conclamata fragilità o di abbandono formativo.

Percorsi di supporto alla funzione genitoriale

La relazione che introduce il DdL muove da un’analisi sociologica attenta ai mutamenti del contesto sociale contemporaneo. Il punto di partenza è la profonda trasformazione dei modelli familiari e l’emergere di nuove complessità relazionali, che talvolta generano situazioni di fragilità educativa con la conseguente rarefazione delle figure di riferimento. Molto spesso, la crisi dell’universo giovanile viene letta anche come il riflesso delle difficoltà che investono le guide genitoriali. Lo evidenzia un passaggio della relazione: “molti genitori, pur mossi da buone intenzioni, sembrano oggi faticare a decodificare il linguaggio e le complesse dinamiche del mondo dei minori”.

Il Disegno di legge stabilisce un principio cardine: sebbene la devianza minorile sia un fenomeno multifattoriale, la famiglia resta comunque la struttura portante di ogni individuo, il presidio di legalità primario. L’aspetto innovativo del provvedimento risiede nel passaggio dalla semplice punizione del minore a una vera e propria azione di recupero delle competenze genitoriali e per questo lo Stato attiva percorsi strutturati di formazione obbligatoria e di sostegno.

Sotto il profilo operativo, la necessità di frequentare tali itinerari formativi si attiva nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, ossia quando occorre deliberare sull’ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione e nel caso in cui il minore non intenda accedervi o interrompa tale percorso senza giustificato motivo.

Si tratta di casi in cui i minori manifestano evidenti segnali di disagio o devianza riconducibili principalmente a tre scenari:

  • l’essere coinvolti in procedimenti penali;
  • l’aver commesso gravi illeciti disciplinari in ambito scolastico;
  • l’aver manifestato comportamenti antisociali in maniera reiterata.

Verso un percorso di recupero educativo strutturato

La partecipazione a questi corsi è concepita come una strategia di riabilitazione che coinvolge l’intero nucleo familiare. Il progetto si fonda su un buon raccordo istituzionale: all’ASL e ai Servizi sociali è affidata l’erogazione dei corsi; il Tribunale per i minori è incaricato di disporre l’obbligo di frequenza; mentre la Scuola deve svolgere, come sempre, il ruolo di sentinella primaria per intercettare i segnali di disagio.

L’iter formativo è teso a colmare le lacune comunicative e gestionali nel rapporto tra genitori e figli mediante aree di intervento mirate:

  • la psicologia dell’età evolutiva, per fornire gli strumenti necessari a ricomporre il dialogo intergenerazionale;
  • la gestione dei conflitti e delle emozioni, per disinnescare possibili derive violente;
  • l’educazione all’empatia, per sensibilizzare i minori, attraverso la mediazione attiva dei genitori, sulle conseguenze etiche e materiali delle proprie azioni.

Ma il DdL 1843 non si limita ad occuparsi dei reati off-line, estende il proprio raggio d’azione affrontando anche le insidie della dimensione virtuale. Da qui la necessità di inserire, tra i percorsi di formazione genitoriale, anche moduli obbligatori di alfabetizzazione digitale e di cyberpedagogia, volti a fornire loro alcune strategie pratiche di supervisione sull’uso della Rete e dei Social media, in modo da prevenire fenomeni di cyberbullismo o l’esposizione a contenuti inappropriati.

La responsabilità genitoriale si deve mettere in linea con le sfide di una società sempre più interconnessa e trasformarsi in autentico esercizio di cittadinanza attiva. Il punto di svolta risiede nella consapevolezza che la tutela del minore deve necessariamente proiettarsi oltre i confini del mondo fisico e farsi scudo contro le insidie di una “piazza digitale” fluida e senza confini.

La partecipazione vincolante non si configura, pertanto, come un’ingerenza dello Stato o una espropriazione del ruolo genitoriale, quanto piuttosto come un presidio necessario affinché la liquidità dei legami affettivi e relazionali, la frenesia dei flussi informativi non si traducano in una vulnerabilità strutturale dei figli.

Un passo avanti dopo “Caivano”

Sotto il profilo strettamente normativo, il testo va a integrare l’articolo 5 del Decreto Legge n. 123/2023 (Decreto Caivano) che disciplina l’ammonimento del Questore per i minori tra i 12 e i 14 anni responsabili di condotte violente. L’introduzione del comma 8-bis modifica la natura dell’intervento riparatore, stabilendo che sia il Prefetto a disporre la frequenza obbligatoria di un corso di recupero genitoriale per il soggetto tenuto alla sorveglianza. In questo modo, la sanzione amministrativa si evolve in un impegno formativo vincolante, volto a ricostruire quel tessuto di valori civici indispensabile per prevenire ulteriori derive di devianza.

Oltre la sanzione

Un ulteriore punto focale, ampiamente dibattuto in dottrina, riguarda la soglia di imputabilità fissata ai 14 anni. Secondo diversi osservatori, il mantenimento di questo limite, a fronte della precocità delle condotte devianti, rischia di determinare una carenza di tutela. Il disegno di legge interviene in questo ambito senza ridurre l’età penale, ma introducendo misure volte a responsabilizzare, sul piano civile e pedagogico, gli esercenti la potestà genitoriale. In questo modo, l’ordinamento offre una risposta tempestiva che non mira a criminalizzare precocemente i minori infraquattordicenni, ma evita che l’assenza di presidi giuridici alimenti un senso di impunità.

La linea di indirizzo punta a trasformare l’intervento dello Stato in un percorso di riallineamento civico, capace di prevenire il consolidamento del disagio. Di conseguenza, la responsabilità per culpa in educando o in vigilando (di cui all’articolo 2048 del Codice Civile) supera la sua natura statica e risarcitoria, traducendosi in un impegno proattivo al recupero sociale del minore. Questo approccio promuove una corresponsabilità educativa allargata all’intera comunità, l’unica in grado di impedire la strutturazione di carriere criminali precoci.

Dalla sanzione alla premialità formativa

Un ulteriore profilo di rilievo del DdL riguarda l’evoluzione della risposta sanzionatoria. Oggi, ai sensi del comma 8 del D.L. n. 123/2023, l’ammonimento del minore impegna i genitori al risarcimento dei danni cagionati dai figli, con una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra i 200 e i 1.000 euro. L’innovazione della proposta legislativa supera questa logica puramente riparatoria introducendo un inedito meccanismo premiante: il buon esito del corso di recupero genitoriale estingue la sanzione pecuniaria.

Questo incentivo si sposa con una scelta logistica altamente simbolica: l’individuazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) come sedi deputate allo svolgimento dei corsi, escludendo gli uffici di pubblica sicurezza. La ratio è trasparente: la carenza di competenze educative viene assimilata a una forma di analfabetismo funzionale, da colmare non attraverso la via repressiva, ma mediante l’inserimento in un contesto di formazione strutturato.

Dibattito sull’efficacia delle misure del DdL

L’eventuale approvazione definitiva del provvedimento aprirebbe un complesso confronto tra giuristi e sociologi circa l’efficacia e la natura della misura. Il nodo centrale risiede nel bilanciamento tra l’azione preventiva dello Stato e la salvaguardia della sfera privata: i sostenitori valorizzano questa misura proprio perché introduce tutele e supporti formativi per i nuclei familiari in condizioni di fragilità; i critici, viceversa, paventano il rischio di un’indebita ingerenza pubblica nel perimetro domestico, sollevando riserve sulla sostenibilità organizzativa dei percorsi prescritti e sul carico di lavoro che graverebbe su ASL e consultori, ma anche sulle scuole.

L’impatto reale della norma dipenderà dalla capacità di tradurre il vincolo formale in un’effettiva opportunità di recupero delle competenze genitoriali. Superare una logica prettamente punitiva richiede un’azione strutturata che consideri il diritto non solo come limite sanzionatorio, ma come strumento di riequilibrio sociale. Una legalità che non si limiti a registrare il fallimento educativo, ma che sappia attivare una sinergia tra istituzioni e famiglie, rappresenta la condizione necessaria per calare il rigore della norma nelle complessità quotidiane e favorire una maggiore coesione sociale.