La valutazione negli istituti professionali

Gli scrutini al termine della classe prima

La nota Miur 11981 del 4 giugno 2019, con oggetto “Nuovi percorsi di Istruzione professionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 – Valutazione intermedia degli apprendimenti nel biennio – Indicazioni per gli scrutini dall’anno scolastico 2018/2019”, fornisce chiarimenti rispetto alle operazioni di scrutinio finale nelle classi prime dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali.

Anche questa nota trova ragion d’essere nelle more dell’emanazione delle Linee Guida, anticipate dal DI 92/2018 ma non ancora pubblicate, sebbene voci attendibili affermino che esse siano pronte da tempo.

Elemento centrale della disposizione ministeriale è il Progetto formativo individuale (P.F.I.),  nuovo strumento introdotto dalla riforma dell’istruzione professionale, di cui si confermano le implicazioni non solo organizzative e didattiche, ma soprattutto valutative e ri-orientative.

Gli effetti del Progetto Formativo Individuale

Il Consiglio di classe, a cui spettano le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli studenti, procederà preliminarmente accertando la possibilità di scrutinare i singoli alunni, in base alla frequenza del 75% del monte ore personalizzato, tenuto conto delle eventuali deroghe spettanti sulla base della norma e delle determinazioni collegiali che la declinano.

La valutazione degli apprendimenti disciplinari, sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari degli insegnamenti, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti, rappresenta il passaggio successivo, ma non conclusivo delle attività di valutazione finale. Infatti il Consiglio di Classe deve porre in relazione gli esiti della valutazione finale degli apprendimenti disciplinari con la valutazione intermedia, concernente i risultati delle unità di apprendimento inserite nel Progetto Formativo Individuale.

Una valutazione personalizzata

Risultato di questa operazione è un’azione valutativa intermedia, che incide sull’intera struttura del percorso personalizzato e ne apprezza l’efficacia formativa, in relazione a quattro possibilità di gestione del Progetto Formativo individuale da parte del Consiglio di classe, che si profilano sulla base degli esiti degli apprendimenti:

  1. il P.F.I. non necessita di adeguamenti, in quanto il discente ha raggiunto la valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, maturando le competenze previste;
  2. il P.F.I. necessita di adeguamenti (in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP, maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.), benché lo studente sia stato ammesso alla classe successiva, riportando valutazione positiva in tutte le discipline e maturando le competenze previste. Il PFI potrà essere adeguato anche all’inizio dell’anno scolastico successivo;
  3. la revisione del P.F.I si rende indispensabile, poiché lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva, ma per la suddetta revisione del PFI si può prevedere in alternativa:
    a) partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
    b) partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate;
  4. il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno, in caso di non ammissione dello studente alla classe seconda per gravi insufficienze in molte discipline, ovvero nel caso in cui la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Una rivoluzione copernicana

Volendo brevemente commentare, è evidente una vera e propria rivoluzione copernicana della valutazione durante il biennio dell’istruzione professionale. Questi cambiamenti dovranno essere sedimentati dai docenti, perché senza alcun dubbio vi sono ancora delle resistenze culturali ad approcci molto complessi ed inusuali, per quanto sostenuti da norme innovative e da modelli didattici ed organizzativi di ampio respiro psicopedagogico. In attesa di essere completata con le Linee guida e, si spera, con una robusta azione di formazione a tappeto per tutti gli insegnanti dell’istruzione Professionale, la riforma viene sostenuta da note e chiarimenti, che arrivano spesso al photo-finish.

Necessità di una formazione dei docenti intensiva

Un suggerimento scontato è dato dalla necessità di affidare alle stesse scuole l’organizzazione della formazione attesa. Infatti, sia pur valida e coerente, la formazione realizzata dagli Ambiti territoriali, istituiti dalla L. 107/2015, ha spesso potuto accogliere soltanto pochi docenti per ogni scuola. Questi insegnanti hanno restituito ai rispettivi collegi i contenuti e gli esiti della loro formazione. Tuttavia quest’azione appare ancora troppo limitata per i bisogni formativi emergenti, che sono di variegata natura in termini di numeri e di differente complessità, a seconda dei vari indirizzi talora molto particolari, espressi da ciascuna istituzione scolastica che eroga l’istruzione professionale.