La scuola tra un DPCM ed un altro: esser tra color che son sospesi

Nonostante i ripetuti DPCM, nonostante i proclami, la scuola italiana continua a restare nel limbo sopravvivendo nella speranza di avere indicazioni chiare e con la consapevolezza di dover attendere molto, anzi troppo, per averle.

Neppure l’ennesimo DPCM domenicale trova immediata applicazione nella scuola rimandando a successive e specifiche indicazioni Ministeriali che, sono, in parte, arrivate solo nella serata del 19 ottobre 2020: ergo, il DPCM, per il settore scuola, non entra in vigore immediatamente.

La lettura del DPCM del 18 Ottobre non può prescindere da quanto contenuto nel DPCM del 13 Ottobre u.s.

Le riunioni nella Pubblica Amministrazione

Entrando nel merito, l’Art. 1 del DPCM 18/10/20 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) lascia comunque margini di discrezionalità, nel passaggio in cui, introduce la lettera n-bis al comma 6 dell’Art. 1 del DPCM immediatamente precedente che recita come segue: “Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Il nuovo DPCM riformula quello del 13 ottobre che dedicava la lettera r) dell’art.1 al settore scuola.

La nuova formulazione prevede che nelle scuole del primo ciclo di istruzione e nei servizi educativi per l’infanzia le attività didattiche continueranno ad essere erogate in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado potranno adottare forme flessibili nella organizzazione delle attività didattiche attraverso:

Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata

L’incremento della didattica digitale integrata, che deve comunque essere complementare alla didattica in presenza.

La Nota Ministeriale 1896 ribadisce che il Piano Scuola ha previsto l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli alunni con disabilità o con altri bisogni educativi speciali, di cui va favorito l’apprendimento in presenza e, che nei casi di ricorso obbligatorio alla DDI, occorre che la comunità educante mantenga un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità e offra, dove necessario, i necessari aiuti, al fine di garantire il prioritario diritto all’istruzione di tutti gli alunni.

Rimodulazione orari di ingresso e uscita

Una rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

Le situazioni critiche e di particolare rischio riferite al territorio

Le autorità regionali, locali o sanitarie, al verificarsi di situazioni critiche e di particolare rischio riferite al territorio, prima di adottare le misure elencate, devono comunicare l’adozione delle stesse al Ministero dell’istruzione.

Quanto sopra è confermato dalla Nota Ministeriale 1896 del 19 ottobre 2020; essa chiarisce che in presenza delle “situazioni critiche e di particolare rischio” (le sole che giustificano una eventuale revisione di quanto già stabilito, anche con riferimento all’ingresso posticipato alle ore 9.00) devono essere immediatamente convocati i coordinamenti regionali e locali, previsti dal c.d. “Piano Scuola”, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n.39, al fine di definire le misure da adottare, nel pieno rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le riunioni degli organi collegiali

Sempre in riferimento alla lettera r) dell’art.1 del DPCM del 13 Ottobre, il nuovo DPCM precisa che le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative possono essere svolte:

– in presenza se possono essere garantiti distanziamento fisico e sicurezza del personale convocato;

– a distanza se non possono essere garantiti distanziamento fisico e sicurezza del personale convocato.

La Nota Ministeriale 1896 precisa che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.

Gli esami di qualifica

Sempre in riferimento alla lettera r) dell’art.1 del DPCM del 13 Ottobre, il nuovo DPCM precisa che sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, secondo le disposizioni previste dalle singole Regioni.