Senza rete…

La necessità di individuare una scuola-polo in ogni ambito territoriale (sono 321 in tutta Italia), cui assegnare le risorse finanziarie del Piano Nazionale di Formazione (Nota MIUR n. 2915 del 15 settembre 2016) ha fatto emergere i ritardi e le difficoltà con cui si sta realizzando uno dei punti qualificanti della legge 107/2015 (commi 70, 72, 72 e 74), cioè la promozione di reti tra scuole.

Le reti nell’autonomia

È pur vero che le reti di scuola esistono già da almeno 15 anni, cioè dal Regolamento dell’autonomia (Dpr 275/1999) il cui articolo 7 delinea un quadro assai ricco delle potenzialità dell’aggregazione delle scuole in rete: oggetto degli accordi, modalità, costituzione di laboratori per la formazione, la ricerca, l’orientamento. Quell’articolo è stato utilizzato dalle scuole in modo esteso: l’INVALSI nel suo report su questionari-scuola e RAV [1] segnala che oltre l’80% delle scuole italiane del primo ciclo partecipa a reti di scuole (anzi il 40% delle scuole fa parte di oltre 3 reti), ma che solo il 35% ha svolto funzioni di capofila. Nel secondo ciclo tali valori sono superiori: l’85% fa rete, il 50% partecipa a più di tre reti, il 40% ha fatto il capo-fila. I temi più focalizzati sono stati la formazione in servizio, l’intervento contro la dispersione, i supporti per la disabilità, l’integrazione degli allievi stranieri, approfondimenti curricolari e disciplinari. Sembra cioè che le reti di scopo aiutino soprattutto le scuole a far fronte insieme alle emergenze, ad economie di scala, ad aspetti gestionali, piuttosto che a promuovere l’innovazione e il miglioramento. È già un primo passo, ma forse è proprio per questa gracilità (e volontarietà) dell’esperienza delle reti che il legislatore è intervenuto per rilanciare e rafforzare quell’autonomia negoziale già tipizzata nel 1999.

Le reti di ambito nella legge 107/2015

La legge istituisce un doppio profilo del dispositivo della rete. Il primo è di natura istituzionale: le reti di ambito, in cui tutte le scuole di un ambito sono invitate dall’USR di riferimento ad associarsi in rete. Questo consentirà all’Amministrazione scolastica di avere una interlocuzione semplificata e diretta con l’insieme delle scuole di un territorio omogeneo e ben definito (di norma sub-provinciale), ma anche di assegnare risorse in termini di budget che poi dovrà essere “gestito” in loco sulla base dei bisogni effettivi, evitando la trafila di bandi, avvisi, progetti, graduatorie, commissioni. Un esempio a portata di mano è quello dei fondi per la formazione dei docenti. Ma la rete di ambito “conviene” anche alle scuole, perché così troveranno una forma di rappresentanza dei loro “interessi” particolari, mettendo in evidenza il “bene comune” rappresentato dall’insieme delle scuole di un territorio. È facile associare questo “lavorìo” di rete ad un’idea non competitiva e non autarchica dell’autonomia scolastica. Questo nuovo approccio richiede un cambiamento di paradigma da parte dei dirigenti scolastici, nel sapersi vedere come parte di una vicenda istituzionale più ampia della gestione monocratica di una singola scuola, già di per sé complessa. Ma il mondo delle medie e piccole imprese ci ha dimostrato che per competere su mercati sempre più globali occorre mettere insieme competenze, servizi, strutture, come avviene nei distretti produttivi e nelle associazioni di impresa.

Restano le reti di scopo

La legge 107/2015 e la successiva regolamentazione (le Linee Guida allegate alla nota MIUR 2511 del 7 giugno 2016) non impediscono alle scuole (anzi incentivano) la possibilità di associarsi liberamente in rete, decidendo quali servizi, progetti, attività, mettere in comune. Sono le cosiddette “reti di scopo”. Resta così confermata anche la facoltà di cercarsi partner al di fuori dell’ambito territoriale di appartenenza. Spesso reti fortemente innovative aggregano scuole anche molto lontane tra di loro, ma accomunate da una forte motivazione che le porta a condividere valori, strumenti, idee, utilizzando anche le opportunità fornite dalle connessioni digitali, oltre che mediante incontri e seminari in presenza.

Le scuole hanno imparato a fare rete per raggiungere i loro obiettivi istituzionali e continueranno a farlo; semmai vorrebbero essere aiutate a farlo meglio, avendo a disposizione prototipi di accordi di rete, procedure amministrative e contabili più semplici, sicurezza su obblighi e diritti dei contraenti in accordo. Ciò che è mancato in questi anni è stato il consolidamento delle reti mediante strutture di servizio stabili. L’art. 7 le individuava nei laboratori territoriali in forma di Centri Risorse o di documentazione, ma questa intuizione ha avuto poche realizzazioni pratiche. È il caso dei centri territoriali dei servizi per la disabilità che hanno assicurato una continuità di presenza, anche in virtù di finanziamenti dedicati del MIUR.

Un punto debole del progetto-rete è certamente la carenza di personale specializzato da impegnare nel funzionamento delle attività della rete. La legge 107/2015 sembrava aver affrontato la questione con la possibilità di utilizzare docenti (attraverso comandi) per progetti di rete (commi 65 e 68). L’attuazione pratica di tale principio (cfr. Nota MIUR 15352 del 17 giugno 2016) ha implicato l’accantonamento dell’1,5% di posti dell’organico di potenziamento assegnati alle scuole (pari a 732), portando l’Amministrazione scolastica a disporre comandi prevalentemente presso le sedi centrali e periferiche (MIUR, USR, USP), colmando certamente una carenza di risorse professionali negli uffici, ma dimenticandosi di investire prioritariamente nel nascente “movimento” delle reti. Si dovrà certamente porre rimedio per il prossimo anno scolastico, poiché tali comandi hanno una durata annuale.

Verso una nuova architettura istituzionale?

Seppure a fatica, l’impianto a rete del sistema delle scuole sta prendendo forma. La rete di ambito delinea la base istituzionale di un diverso modo di rapportarsi delle scuole tra di loro e con l’amministrazione. Tali cambiamenti seguono la parallela evoluzione degli enti locali, che vede affievolirsi il ruolo dell’ente provincia (Legge 56/2014 cd “Del Rio”) in favore (forse) di nuove realtà intermedie, come potrebbero essere appunto gli ambiti territoriali di carattere sub-provinciale. La scuola capo-fila non dovrà essere vissuta come un “piccolo Provveditorato”: non ne avrebbe né la forza, né le prerogative. Dovrà piuttosto essere la struttura che facilita una forma estesa di partecipazione e valorizzazione delle scuole della rete. Nel caso della formazione potranno emergere scuole con specifiche vocazioni (handicap, tecnologie, formazione neo-assunti, alternanza, ecc.) che saranno “snodi” per la gestione di specifici interventi. Su questi cardini ci sarà il libero muoversi e aggregarsi delle reti di scopo, meglio adatte a rispondere a bisogni di aree territoriali con dimensioni ridotte, o del medesimo livello scolastico o per interessi/affinità tematiche.

Si verrebbe così a determinare un duplice livello di rete:

  • uno istituzionale (di ambito) che risponde anche ad esigenze di gestione amministrativa, in forma comunque partecipata, e che si interfaccia con l’amministrazione scolastica e gli enti locali;
  • uno vocazionale, che consente alle singole scuole di realizzare in pieno le proprie prerogative in materia negoziale (cioè per stringere accordi), ma avendo una rete (di ambito) di salvataggio.

Sembra un equilibrio accettabile, per esplorare fino in fondo le potenzialità dell’associarsi in rete.

—-

[1] http://www.invalsi.it/snv/index.php?action=documenti Rapporto su ”I processi e il funzionamento delle scuole” – Dati dal questionario scuola INVALSI e e dalle sperimentazioni VALES e VM (16 ottobre 2016).