Sicurezza a scuola: decreto cercasi

Ogni istituzione scolastica è soggetta, al pari di ogni luogo di lavoro privato o pubblico, alla normativa relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, contenuta nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, considerato il Testo Unico in materia (TUSL).

In realtà nell’art. 3 è prescritto che, nei riguardi … degli istituti di istruzione universitari, … degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, … le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative … individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di emanazione del presente decreto legislativo … dal MIUR di concerto con i Ministri del lavoro … , della salute, delle riforme e innovazioni nella PA.

Preoccupante omissione

Va registrata anzitutto la grave quanto inspiegabile omissione del MIUR: non disponiamo ancora, dopo 8 anni, di un Decreto chiaro in sostituzione dell’abbastanza inutile D.M. 382/1998, applicativo del d.lgs. 626/1994, norma che ha indotto l’allora MPI a designare “datori di lavoro” i Capi d’Istituto, obbligandoli ad una serie di adempimenti tecnici ma soprattutto organizzativi (elaborare il DVR, documento di valutazione dei rischi lavorativi, e organizzare il Servizio di Prevenzione e protezione prioritariamente all’interno dell’azienda o unità produttiva). Il DM 382 brillava per genericità e non faceva l’indispensabile chiarezza relativamente ai rapporti con Comuni e Province tenuti alla fornitura di locali sicuri soggetti a regolare manutenzione ordinaria e straordinaria. Si tratta ancora oggi di fare chiarezza sull’ormai famoso comma 3 dell’art. 18 del TUSL (Obblighi del datore di lavoro e dirigente): “I Dirigenti scolastici assolvono gli interventi strutturali necessari per la sicurezza dei locali scolastici … con la richiesta del loro adempimento alle amministrazioni tenute alla loro fornitura e manutenzione”.

La chiarezza necessaria

Si tratta di definire le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative relativamente alle “attività lavorative” svolte in locali e con impianti forniti e mantenuti sicuri dall’ente proprietario.

Da oltre 10 anni si chiede di rendere ufficiale l’importante indirizzo interpretativo espresso dalla Regione Emilia-Romagna, in sintonia con alcune altre regioni (Toscana, Veneto, …): “Il Documento di Valutazione dei rischi è costituito dall’insieme delle Valutazioni dei rischi effettuate, rispettivamente per le proprie competenze, dal proprietario dell’edificio (strutture, impianti fissi, presidi antincendio) e dal dirigente scolastico (organizzazione e gestione dell’attività, attrezzature, emergenze, ecc.) e contiene in particolare le valutazioni specifiche previste per i rischi particolari (chimico, biologico, di incendio, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive)”.

Conseguenze della mancata chiarezza

Il 22 novembre 2008, durante l’intervallo, in un’aula del Liceo Darwin di Rivoli (TO) crolla all’improvviso, in assenza di alcun segnale premonitore, l’intero controsoffitto in laterizio realizzato per abbassare il soffitto di circa un metro. La tragedia, com’è noto, ha avuto conseguenze gravissime: un giovane studente ha perso la vita, un altro ha riportato lesioni gravissime permanenti, altri hanno subito lesioni. Il lungo iter processuale si è concluso nel marzo scorso in Cassazione, che ha confermato la condanna dei soggetti responsabili di omicidio colposo comprendendovi anche i tre responsabili RSPP, docenti nella scuola, succedutisi dal 2000 per non aver effettuato, in estrema sintesi, la VDR sullo stato del solaio!

In assenza di chiarezza le scuole operano quindi nel timore di incorrere nelle sanzioni penali e amministrative previste per eventuali inadempienze, e spesso incaricano RSPP esterni che principalmente esprimono una VDR in supplenza al proprietario degli edifici e con evidente dispendio di risorse economiche. E ciò nell’errata convinzione di scaricare i dirigenti scolastici dalle loro non delegabili responsabilità.

I vantaggi della chiarezza

È indubbio che il Dirigente Scolastico è principalmente il gestore di un ambiente di apprendimento ed è responsabile delle attività che si svolgono nella scuola. Con la serenità fornita da una norma chiara potrebbe scegliere un gruppo di collaboratori interni (è necessario solo il diploma di scuola superiore), assicurare loro una formazione adeguata sui rischi relativi alle “attività lavorative” che si svolgono in quell’Istituzione scolastica, ed impegnarsi per lo sviluppo negli studenti della “cultura della prevenzione” tanto auspicata nell’attuale società complessa.

Bruno Sozzi