La delega sulle scuole italiane all’estero

Il quadro di riferimento

Con lo schema di decreto legislativo n. 383 sono sottoposti al parere parlamentare la revisione, il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, ai sensi della norma di delega contenuta nell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h) della legge 13 luglio 2015, n. 107, con la quale è stato attribuito al Governo il potere di operare con decreto legislativo in materia. Dal 26 gennaio, infatti, nelle Commissioni congiunte Esteri e Cultura è iniziato l’iter di esame del decreto legislativo concernente la disciplina della scuola italiana all’estero.

L’obiettivo è quello di mettere ordine nella normativa vigente, in particolare richiamando le competenze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e quelle del MIUR rispetto alla gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana nel mondo, ferma restando la responsabilità di coordinamento delle rappresentanze diplomatiche. Ovviamente nello schema di riordino le finalità formative sono ricondotte alla legge 107/2015, con l’intenzione di unire coerentemente tutte le iniziative formative già in atto e chiarire l’articolazione del sistema scolastico all’estero, da pubblicizzare all’interno del Portale unico dei dati della scuola[1].

Come funzionano le scuole all’estero

Le tipologie delle iniziative previste nel Sistema Formazione Italia all’estero sono le seguenti:

  • scuole all’estero amministrate dallo Stato, i cui ordinamenti devono essere uguali alle scuole corrispondenti sul territorio nazionale, ma con la facoltà di adattarli alle esigenze locali[2]. Per tali scuole è prevista la sostituzione del dirigente scolastico, temporaneamente impossibilitato, da parte di un docente incaricato. Il dirigente scolastico, inoltre, ha competenza nella gestione, in maniera coerente alle modalità previste per le rappresentanze diplomatiche;
  • scuole paritarie all’estero, per le quali si introduce la previsione di provvedere alle spese di vitto e alloggio del personale inviato per lo svolgimento degli esami di stato e per la sostituzione dei docenti eventualmente assenti;
  • altre scuole italiane all’estero, poiché si prevede di creare sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali, e di riconoscere scuole a ordinamento misto non organizzate dallo Stato italiano, mantenendo invariato, però, il contingente dei docenti statali;
  • associazione delle scuole italiane all’estero, amministrate dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati;
  • iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero (cosiddetti corsi);
  • lettorati, per i quali si prevede l’invio di lettori con o senza incarichi extra-accademici e, comunque, contrattualizzati dall’università straniera.

Gli elementi innovativi

In coerenza con quanto stabilito in Italia dalla legge 107/2015, viene introdotta la formazione del personale in servizio e quella propedeutica per il personale da destinare all’estero, in particolare utilizzando le piattaforme MIUR e INDIRE già in uso, e si evidenzia che la card elettronica per la formazione professionale è già in dotazione dei docenti delle sedi scolastiche estere.

Viene anche prevista l’istituzione di un sistema di valutazione del servizio offerto, sulla scorta del DPR 80/2013, rimandandone l’organizzazione ad un successivo apposito atto del MIUR di intesa con il MAECI, da cui deriveranno gli obiettivi di miglioramento, parte integrante dell’incarico da attribuire al dirigente scolastico in servizio all’estero.

Il contingente dei docenti, per i quali si innalza da uno a tre anni il requisito del servizio di ruolo necessario per proporsi alla selezione[3], è aumentato di 50 unità, sia per la copertura degli alunni diversamente abili, sia per potenziare alcuni settori della formazione, il cui trattamento economico resta a carico dell’ordinario stanziamento di bilancio nell’ambito del contingente già autorizzato, mentre si conferma di non prevedere l’invio di dirigenti tecnici, già numericamente ridotti sul territorio nazionale.

Altro aspetto oggetto di modifiche è la durata del servizio all’estero, che da nove anni viene ridotta a sei (che diventa anche il periodo minimo consentito, mentre attualmente se ne prevedono tre, estendendo i casi in cui il rientro anticipato fa venire meno i benefici economici connessi al trasferimento), durante i quali, salvo casi eccezionali e motivati, non è consentito il trasferimento da sede estera ad altra sede estera. È, comunque, prevista l’assegnazione temporanea di ulteriore personale, e l’invio in missione per esigenze contingenti di copertura di organici.

Si interviene anche sulle ferie, prevedendo l’estensione delle norme per il personale del MAECI anche a chi presta servizio nelle scuole italiane all’estero, differenziando le ferie se si lavora presso sedi normali oppure disagiate e particolarmente disagiate[4]; si precisa, inoltre, quali uffici siano competenti ad irrogare sanzioni disciplinari.

Altro aspetto oggetto di modifiche è il trattamento economico, sensibilmente ridotto, anche in ragione della previsione di non retribuire le eventuali ore di lavoro eccedenti, ma di compensarle con corrispondenti periodi di riposo di cui usufruire durante la sospensione dell’attività didattica.

L’atto del Governo contiene anche le misure attuative dell’innovazione digitale nelle scuole italiane all’estero, per esempio per la realizzazione di ambienti didattici e laboratori innovativi, ovviamente destinando specifici finanziamenti solo alle scuole amministrate dallo Stato.

I punti critici

Le motivazioni alle previsioni contenute nell’atto 383 poggiano dichiaratamente su alcune criticità che nel tempo si sono evidenziate nel settore delle iniziative scolastiche italiane all’estero, tra cui appaiono principali le seguenti:

  • inadeguatezza degli ordinamenti vigenti rispetto al contesto internazionale ed europeo di riferimento;
  • frammentarietà delle iniziative;
  • elevata conflittualità in relazione alla situazione di “precariato permanente” che si è andata consolidando nel tempo per le ore non costituenti cattedra, con la conseguente necessità di intervenire per prevedere forme di lavoro flessibili in caso di esigenze temporanee, ma anche di consentire la stipula di contratti a legislazione locale a tempo indeterminato, magari a tempo parziale, per situazioni strutturali che non abbiano il carattere della temporaneità.

A fronte della volontà di superare la logica della contingenza, per approdare ad un impianto che garantisca la qualità delle iniziative in esame per la promozione della lingua e della cultura italiana, a prescindere dalla necessità di sostenere i lavoratori italiani e i loro congiunti all’estero, non sembra, però, di essere di fronte ad un reale aggiornamento degli ordinamenti. Piuttosto le misure in esame sembrano indirizzate a rivedere alcuni aspetti delle norme sul personale, come le modalità di selezione, la definizione delle destinazioni e i tempi di permanenza, il trattamento economico e l’organizzazione degli organici, ma poco sembrano influire sulla reale qualità della proposta formativa, e della conseguente promozione dell’Italia nel mondo.

Formazione in servizio e valutazione

Potrà, invece, avere ricadute positive sul modello educativo e formativo della scuola italiana all’estero, la previsione di una formazione specifica per il personale che voglia trasferirsi, oltre, ovviamente, alla previsione della formazione per il personale in servizio sulla scorta del comma 124[5] della legge 107/2015. Bisognerà, però, verificare le tipologie di percorsi proposti, sperando che non ci si limiti a proporre percorsi per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri, come L2, ma piuttosto si punti all’acquisizione di un modello culturale che sappia dialogare con i contesti di riferimento, secondo l’evoluzione socio-economica che ha cambiato il profilo dei lavoratori italiani all’estero ed il loro grado di interazione con i paesi ospitanti.

Altro elemento degno di nota è la previsione del monitoraggio e della valutazione delle iniziative educative e formative realizzate e da realizzare, i cui obiettivi potranno essere verificati anche grazie al confronto tra dati statistici relativi a tempi, costi ed efficacia degli interventi realizzati, rispetto agli stessi condotti prima dell’intervento regolatorio.

Scuole italiane nella società globale

Il timore, in definitiva, è quello di interventi parziali che poco potranno incidere sull’impianto strutturale  del Sistema Formazione Italia all’estero, per il quale non è più sufficiente prendersi cura della formazione linguistica delle comunità di italiani emigrati, in virtù della globalizzazione sociale e culturale che ormai caratterizza i territori delle diverse nazioni.

Le stesse condizioni dell’emigrazione italiana all’estero, essendo cambiate nel tempo, richiedono una diversa offerta formativa, che da un lato garantisca il legame culturale con la terra d’origine, ma dall’altro stimoli gli scambi e renda il nostro Paese attrattivo. Le scuole italiane all’estero, infatti, nate con il fenomeno dell’emigrazione che ha caratterizzato la nostra storia dalla fine del 1800 a quasi tutto il ‘900[6], hanno una memoria storica che può essere la base per ridefinirne gli obiettivi. Non più finalizzate solo al mantenimento dell’identità culturale di origine, ma occasione privilegiata di promozione e diffusione della cultura, non solo della lingua, italiana nel mondo, capace di contribuire, così, davvero alla costruzione di una società multiculturale, di cui l’Italia stessa è oggi testimonianza.

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[1] Art. 1, comma 136 della Legge 107/15.

[2] Ad es. la quadriennalità di alcuni indirizzi di scuola secondaria di II grado.

[3] Si prevede che la competenza per la selezione del personale passi dal MAECI al MIUR.

[4] Queste ultime due conservano il riconoscimento, a domanda, della supervalutazione del servizio prestato presso di esse.

[5] Art. 1, comma 124 legge 107/15: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale (…)”.

[6] La prima legge organica che regolava le scuole italiane all’estero risale al 1889 e portava la firma di Francesco Crispi.