Una scuola da vaccinare

Certificazione vaccinale: non è una novità per la scuola

La normativa relativa alla certificazione vaccinale legata all’accesso al servizio d’istruzione non è una novità per il sistema scolastico italiano, in quanto già nel passato l’iscrizione a scuola era subordinata alla presentazione della documentazione inerente le vaccinazioni allora obbligatorie.

Così, a partire dal 1939, la legge n. 831 disponeva che “tra i documenti prescritti per la prima ammissione alle scuole primarie è compreso il certificato di aver subita la vaccinazione antidifterica”. Nel 1966 la legge n. 51 disponeva che “ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola dell’obbligo è aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomelitica”. Due anni dopo la legge 419/1968 introduceva tra i “documenti prescritti per l’ammissione alle scuole primarie e secondarie la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica”. L’ultimo dei quattro vaccini obbligatori, quello contro l’epatite virale B, è stato introdotto con legge 27 maggio 1991, n. 165, che prescriveva la presentazione della certificazione relativa all’avvenuta vaccinazione all’atto della prima iscrizione alla scuola dell’obbligo, certificazione presentata anche dagli studenti della scuola media inferiore al momento dell’ammissione agli esami di licenza, e per i nuovi nati anche per la scuola materna.

Tale normativa è stata poi raccolta nel Testo Unico in materia di istruzione del 1994, agli articoli 100 per l’ammissione alla scuola materna[1], e 117 per l’ammissione alla scuola dell’obbligo[2].

Cosa cambia dunque con il decreto vaccinazioni?

Il decreto legge 73/2017 estende le vaccinazioni obbligatorie e gratuite da quattro a dodici, ridotte poi a dieci con la legge di conversione 119/2017 approvata in Parlamento a fine luglio; con la stessa legge si dispone inoltre l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita anche di altre quattro vaccinazioni non obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati.

L’articolo 3-bis del provvedimento, inserito in sede di conversione, introduce un’importante procedura di semplificazione per le scuole, per cui a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 (ma solo da quell’anno) le ASL (Aziende Sanitarie Locali), ricevuto dalle istituzioni scolastiche l’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età, restituiranno l’indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali.

Le scuole, pertanto, non dovranno più acquisire direttamente, per tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione, le certificazioni in merito alle vaccinazioni effettuate, ma questo non sarà possibile nella fase transitoria.

Con circolare Miur 16 agosto 2017 prot. n. 1622, inviata alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alle scuole private non paritarie e agli USR, sono state emanate le prime indicazioni operative con procedure e scadenze in merito agli obblighi vaccinali, e due modelli allegati per le dichiarazioni sostitutive: una per i genitori degli alunni e una per gli operatori scolatici.

Adempimenti dei Dirigenti scolastici relativi agli obblighi vaccinali

I Dirigenti Scolastici (DS), all’atto dell’iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali.

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute, redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale;

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN.

Per l’anno scolastico 2017-2018 (fase transitoria) la suddetta documentazione, quindi, deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie, entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e alle sezioni primavera, ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini indicati.

Per quanto riguarda la formazione delle classi, i DS sono tenuti, di norma, a inserire i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, e a comunicare all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Intanto Miur e Ministero della salute hanno istituito appositi indirizzi mail (infovaccini@istruzione.it; infovaccini@sanita.it) dedicati ai DS e alle istituzioni scolastiche per eventuali richieste di chiarimenti e per rispondere ad eventuali quesiti.

Le sanzioni a due velocità

Mentre per la scuola dell’infanzia e le sezioni primavera (incluse le scuole private non paritarie) dall’a.s. 2019/2020 la mancata presentazione della documentazione determinerà la decadenza dall’iscrizione, per gli altri gradi d’istruzione (servizi educativi, 1° e 2° ciclo), secondo l’art. 1, c. 4, la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale prevede per i genitori, dopo la convocazione per un colloquio da parte dall’ASL al fine di sollecitarne l’effettuazione, la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, rispetto alla fascia da 500 a 7.500 euro prevista in prima battuta nel decreto legge Lorenzin.

Eliminata dalla legge di conversione anche la segnalazione da parte dell’ASL dell’inadempimento dei genitori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli adempimenti di competenza.

Intanto le organizzazioni sindacali invitano i DS a non precludere la frequenza della scuola dell’infanzia in assenza di documentazione, e a limitarsi a segnalare alle ASL i nominativi dei genitori che non abbiano sottoscritto le autocertificazioni.

I “doppi” adempimenti per gli operatori scolastici

Dopo lo scampato obbligo vaccinale anche per il personale della scuola, apparso con un emendamento approvato in Senato, insegnanti e personale ATA dovranno comunque presentare alle istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio, entro il 16 novembre 2017, una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando l’allegato 2 della nota ministeriale del 16 agosto scorso. Il modello prevede per gli operatori scolastici in servizio, per tutti e dieci i vaccini, anche l’opzione “non ricordo”.

A questo punto viene da chiedersi a cosa serva quest’ulteriore incombenza per il personale della scuola, soprattutto se, come prevedibile, la maggior parte del personale, dopo tanto tempo, dichiarerà di non ricordare quali e quanti vaccini abbia effettuato: non solo la documentazione degli alunni, quindi, ma anche le autodichiarazioni del personale, contribuiranno così ad oberare le segreterie con ulteriore carico di lavoro per compiti non propriamente appartenenti all’amministrazione scolastica.

E della presunta e presumibile inutilità delle dichiarazioni degli operatori scolastici (circa 1,4 milioni) abbondano, negli ultimi giorni, dichiarazioni sulla stampa e nella blogsfera. È convinzione di molti dirigenti scolastici che “la montagna di carta finirà nel cassetto”, e la disposizione potrebbe rivelarsi per le segreterie un’inutile perdita di tempo.

I movimenti No Vax si preparano a dare battaglia

Intanto, al di là dell’impatto che la norma determinerà sulle scuole già nelle prossime settimane, i movimenti organizzati si preparano a dare battaglia per disinnescare l’obbligatorietà dei vaccini, ritenuti dall’attivista Holzer addirittura “una carneficina chimica ai danni dei nostri figli”.

Così già da alcune settimane circola il manuale di autodifesa dei No Vax contro il decreto Lorenzin, una sorta di guida in nove punti per i genitori contrari all’obbligo vaccinale.

Nel frattempo le famiglie tenute agli obblighi vaccinali in questi giorni stanno letteralmente prendendo d’assalto le ASL per i certificati e gli ambulatori per effettuare i vaccini, correndo così ai ripari prima del suono della campanella.

Tuttavia il Ministero della Salute ha messo a disposizione delle famiglie un numero verde, il 1500 (lunedì-venerdì, ore 10-16), in merito all’applicazione e alle tempistiche dei nuovi obblighi vaccinali, proprio per evitare psicosi di massa.

Intanto alcune Regioni tentano di semplificare gli obblighi previsti dalla L. 119/2017

Diverse Regioni, intanto, rendendosi conto dei tempi stringenti e delle difficoltà di fronte alle quali si troveranno le famiglie e le stesse ASL per le innumerevoli richieste di certificazione, cercano di porvi qualche rimedio.

“La strada che sembra essere stata scelta da Liguria e Toscana, di una comunicazione diretta alle famiglie, può sicuramente aiutare i nuclei familiari e le scuole, semplificando l’applicazione della legge sui vaccini obbligatori, senza creare problemi nella trasmissione dei dati sulla salute degli studenti”. Così il Garante della privacy si esprime in un comunicato stampa del 21 agosto scorso, dal quale sembra emergere una valutazione negativa in ordine alla possibilità di anticipare l’applicazione della modalità semplificata (prevista solo a partire dall’a.s. 2019/2020), con la trasmissione di flussi informativi sulla salute degli studenti tra ASL e scuole. Secondo lo stesso Garante vi sono però possibili soluzioni alternative: “le Asl potrebbero ad esempio inviare direttamente alle famiglie i certificati che poi i genitori porteranno a scuola, senza aspettare che siano i genitori stessi a richiederli. In questo modo si semplificherebbero le procedure per famiglie, scuole e amministrazione sanitaria, senza però violare la normativa sui vaccini e quella sulla privacy”[3].

USR e regione Veneto, invece, stanno mettendo a punto un software che incrocia gli elenchi degli iscritti tra 0 e 16 anni e l’Anagrafe vaccinale della stessa Regione, individuando i bambini e ragazzi non in regola e convocando conseguentemente i genitori degli stessi per la regolarizzazione.

Diversa la scelta dalla Regione Puglia, che per bocca del direttore del Dipartimento della Salute dichiara che la Regione intende sollevare le famiglie dagli obblighi di attestazione dell’avvenuta vaccinazione o prenotazione, soprattutto per la stretta tempistica imposta dalle circolari del Ministero della salute e del Miur. Il modello Puglia, proposto anche dal presidente dell’ANCI Antonio Decaro, e oggetto di attenzione da parte del Ministero, intende evitare l’ulteriore passaggio della consegna dei documenti alle scuole sin da subito, soprattutto per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico. Non saranno più i DS, pertanto, a richiedere ai genitori la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ma saranno le ASL, sulla base dell’anagrafe degli iscritti comunicata dalle scuole, a controllare e comunicare chi è vaccinato e chi non è in regola con gli obblighi vaccinali. Si tratta quindi di attuare la procedura semplificata, introdotta dalla legge di conversione con l’art. 3-bis, non a decorrere dall’a.s. 2019/2020 ma da subito. Una soluzione, anzi un’anticipazione non di poco conto, che consentirebbe, viste le immediate scadenze amministrative, di introdurre gradualmente e senza inceppamenti e resistenze le novità in materia vaccinale.

L’ipotesi prospettata dalla Regione Puglia, relativa ad eventuali semplificazioni tanto per le famiglie quanto per le istituzioni scolastiche, potrà essere attuata, così come espressamente disposto dalla circolare Miur n. 1622/2017, solo in seguito ad “accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali”. Ma sarà sufficiente questo passaggio della circolare ministeriale per fugare eventuali dubbi di costituzionalità relativamente all’attribuzione di competenze tra Stato e Regioni?

Se la proposta della regione Puglia sia perseguibile, e se avrà il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, che sulla questione si era già seppur velatamente espresso (non proprio in maniera favorevole), lo vedremo nelle prossime settimane con l’appuntamento del 10 settembre. Salvo proroghe ministeriali dell’ultima ora.

10 vaccinazioni obbligatorie 4 non obbligatorie e gratuite a carico delle Regioni
1.anti-poliomielitica

2.anti-difterica

3.anti-tetanica

4.anti-epatite B

[vaccini obbligatori già previsti]

5.anti-pertosse

6.anti-Haemophilus influenzae tipo b

7.anti-morbillo

8.anti-rosolia

9.anti-parotite

10. anti-varicella

anti-meningococcica B

anti-meningococcica C

anti-pneumococcica

anti-rotavirus

Timeline scuole obblighi vaccinali ai sensi della L. 119/2017 (DL 73/2017)

Decorrenza a.s. Entro data Soggetti Obblighi
Disposizioni transitorie 2017/2018 10 settembre 2017 Servizi educativi, scuola dell’infanzia e delle sezioni primavera Presentazione documentazione alle IS comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente.
31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione
Entro 10 giorni DS Deve segnalare all’ASL territorialmente competente la mancata presentazione della documentazione
16 novembre 2017 Operatori scolastici [docenti, ATA…] Presentano alle IS presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale (utilizzando modello All. 2)*
10 marzo 2018 Si presenta la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie qualora sia stata sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
2018/2019 La documentazione dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione del minore.
10 luglio 2018 Termine per la consegna della documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
2019/2020 La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall’iscrizione delle scuole dell’infanzia e delle sezioni primavera.
Successivi 10 giorni DS o il responsabile del servizio

[altri gradi d’istruzione]

Effettua la segnalazione all’ASL per la mancata osservanza della presentazione dell’idonea documentazione entro i termini, che in ogni caso NON determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
10 marzo DS, resp. servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e scuole private non paritarie Sono tenuti a trasmettere alle ASL territorialmente competenti l’elenco degli iscritti per l’a.s. o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
10 giugno ASL territorialmente competente Provvedono a restituire gli elenchi con l’indicazione dei soggetti che risultano NON in REGOLA con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente
Nei 10 giorni successivi DS, resp. servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e scuole private non paritarie Invitano i genitori a depositareentro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente.
20 luglio DS, resp. servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e scuole private non paritarie Trasmettono la documentazione pervenuta dalle famiglie,ovverone comunicano l’eventuale mancato deposito, alla ASL che provvede agli adempimenti di competenza [convocazione genitori per un colloquio ed eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro].
31 ottobre di ogni anno DS, resp. servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e scuole private non paritarie Comunicano all’azienda sanitaria locale le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Numero verde nuovi obblighi vaccinali: 1500 (Ministero salute)

Mail richiesta chiarimenti per DS: infovaccini@istruzione.itinfovaccini@sanita.it

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[1] Art. 100 – Requisiti per l’ammissione

L’ammissione alla scuola materna è subordinata al possesso del requisito dell’età di cui all’articolo 99 e alla presentazione della certificazione delle vaccinazioni di cui all’articolo 117.

[2] Art. 117 – Certificazioni

All’atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell’obbligo, è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l’epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.

[3] Vaccini: Garante privacy, comunicazione diretta a famiglie scelta ragionevole.: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/6726703