Alternanza Scuola-Lavoro: diritti e doveri

In attesa della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti (e degli Stati Generali)

Un’attesa imbarazzante

È in fase di predisposizione il decreto ministeriale che contiene il “Regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come riportati nel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Lo stesso decreto dovrà regolamentare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori”[1].

Lo schema di decreto ha completato il suo iter consultivo il 5 settembre 2017.

È un percorso che si protrae da un anno e mezzo (la nota di trasmissione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – CSPI per l’acquisizione del parere risale al 7 marzo 2016), ma che ancora non si concretizza nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il CSPI ha espresso parere il 20 aprile 2016; la Conferenza Unificata si è espressa il 3 agosto 2017.

Un avvio faticoso

Esattamente un anno fa, l’allora ministra Stefania Giannini presentava in conferenza stampa i numeri del monitoraggio dell’alternanza scuola lavoro (ASL) per l’anno scolastico 2015/2016, e rilanciava le sfide affidate alla stessa ASL, forte degli investimenti strutturali e continui previsti dalla normativa.

Se il primo report è stato caratterizzato dall’enfasi sulla quantità degli studenti coinvolti e dei percorsi avviati, e dalle novità introdotte dall’obbligo voluto dalla legge 107/2015, il secondo report, in esito al monitoraggio per l’anno scolastico 2016/17, dovrebbe contenere elementi di conoscenza sulla qualità dei percorsi e sulle criticità più rilevanti, che avevano fatto invocare l’urgenza di un Regolamento.

Sarebbe interessante conoscere come e in qual misura sono stati investiti gli incentivi alle imprese previsti dalla legge di stabilità 2017 ai fini dell’occupabilità dei giovani: 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni per il 2018, 86,9 milioni per il 2019; e ancora se, e in qual misura, si sia rivelata decisiva l’iscrizione senza costi al Registro delle Imprese, per l’implementazione del numero delle strutture che si candidano per ospitare l’esercito degli studenti in ASL, prodotto dall’obbligatorietà dei percorsi.

Nel 2017 ai 100 milioni annui, stanziati dalla legge 107/2015, si sono aggiunti 140 milioni provenienti da Fondi PON, che le scuole stanno utilizzando per progetti di alta qualità.

L’alta qualità spesso corrisponde alla definizione di percorsi che assicurino agli studenti tutti quei diritti che la Carta ha il compito di regolamentare: la formazione in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; le spese di trasporto; la congruenza con l’indirizzo di studio, il rapporto con l’esame di Stato…

Esigenze di una buona governance

L’obbligatorietà dell’ASL ha di fatto messo in evidenza che una riforma di sistema ha bisogno di concertazione a monte per produrre sussidiarietà a valle: le scuole, se lasciate sole ad affrontare sia il carico formativo sia quello organizzativo dei progetti di alternanza, rischiano di non valorizzare a sufficienza proprio la ricaduta sul piano didattico e orientativo degli stessi percorsi. L’idea di concerto-concertazione tra Miur, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione, invocata dal Consiglio di Stato come necessaria alle finalità dell’ASL, supera il mero passaggio conoscitivo, per investire precise responsabilità e ambiti di intervento, che lo stato dell’arte non evidenzia.

Il riferimento all’art. 5 comma 4-ter del d.l. 104/2013, poi, citato sempre nel parere del Consiglio di Stato, ricorda che l’alternanza scuola-lavoro è un aspetto fondamentale del potenziamento dell’offerta formativa, voluto dalla Riforma della secondaria di secondo grado per la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 per una scuola aperta e inclusiva. In questo alveo, insiste il parere del CSPI, si legittima il protagonismo delle istituzioni scolastiche, e il governo responsabile dei processi formativi e orientativi affidati alla stessa ASL.

I pareri del CSPI e del Consiglio di Stato

La lettura dei sette articoli dello Schema di Regolamento, suggerita dai Pareri espressi rispettivamente dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e dal Consiglio di Stato, punta ad isolare alcune condizioni necessarie e sufficienti perché le finalità dell’ASL siano realizzate, e soprattutto comprese e condivise dagli studenti e dalle loro famiglie.

Per questo motivo, al di là della verifica degli adempimenti formali dell’iter legislativo, l’invito è che si passi con celerità a comprendere il senso delle osservazioni, condizionanti o no, non ultime quelle (non recepite) del Forum nazionale delle associazioni studentesche, poste alla base dei rispettivi pareri e ritenute indispensabili a dare efficacia al Regolamento stesso.

Che questo sia un tratto essenziale, non affidabile al solo Regolamento, lo si comprende dal modo in cui i mezzi di informazione enfatizzino solo “ciò che non funziona”, e non le scelte di fondo operate per l’abbattimento della dispersione scolastica e l’aumento dell’occupabilità. Se manca l’interlocuzione con gli studenti, ad esempio, e la possibilità di una loro partecipazione attiva nella valutazione dei percorsi, è difficile che le famiglie comprendano il valore dell’equivalenza formativa delle attività in ASL e la coerenza con l’indirizzo di studio.

Alle scelte devono corrispondere evidenze positive, e il Regolamento è uno degli strumenti che aiuta a costruirle.

I sette articoli della Carta

Proviamo a estrapolare i contenuti principali a partire dall’ultimo parere, quello del Consiglio di Stato, sapendo che:

  • l’articolato sottoposto in precedenza al CSPI, al Forum delle Associazioni studentesche e alla Conferenza Unificata ha subito variazioni, a mano a mano che venivano recepite anche solo parzialmente le osservazioni;
  • il Regolamento ha due oggetti: i diritti/doveri degli studenti in ASL e le modalità di applicazione del Testo Unico della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro agli stessi studenti, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Le finalità dell’alternanza (art. 1)

“Eliminare o determinare una consistente riduzione della dispersione scolastica tra gli studenti infradiciottenni attraverso le attività di alternanza scuola-lavoro, in un’ottica di collaborazione produttiva tra i diversi ambiti dell’istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo agli studenti percorsi di alternanza in ambienti di apprendimento qualificati e coerenti con l’indirizzo di studio svolto; fornire agli studenti e alle studentesse, oltre alle conoscenze di base, anche quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro; attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; arricchire la formazione derivante dai percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; nonché realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile”.

Queste finalità venivano riassunte un anno fa dalla ministra nelle tre sfide dell’ASL, quella economica, quella sociale e quella culturale. Le evidenze da costruire: dal 40,3% di disoccupazione giovanile siamo passati a…? Quanto manca per raggiungere il 7,3% della Germania? Ci riusciamo con l’ASL e il sistema duale?  Da 2 milioni di giovani fuori dal mercato del lavoro e fuori dalla formazione siamo passati a…? Il Made in Italy ha bisogno di un avvicinamento tra formazione e lavoro: siamo sicuri che questo riguardi solo gli istituti tecnici e professionali? L’orientamento universitario si avvantaggia delle attività in ASL? A distanza quali risultati?

Definizioni e destinatari (artt. 2 e 3)

Il Consiglio di Stato suggerisce di sopprimere l’articolo 2, trattandosi di definizioni già contenute in atti normativi e quindi superflue. Il CSPI, invece, aveva suggerito di adottare le definizioni di stage e tirocinio contenute nelle Linee Guida (d.P.R. n. 87/2010 e n. 88/2010) e nel Regolamento di riordino dei Licei (d.P.R. 89/2010), e di adottare la definizione di ASL contenuta nel D.lgs. 15 aprile 2005, n.77 e nell’art. 1 commi da 33 a 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Destinatari sono: tutti gli studenti degli istituti tecnici e professionali e dei licei impegnati in percorsi di ASL negli ultimi tre anni del percorso di studi; gli studenti che frequentano i corsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.

Diritti e doveri degli studenti (art. 4)

La proposta definisce il “Patto Educativo di corresponsabilità”, che rappresenta il documento nel quale sono elencati i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale, nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali viene svolto il percorso di alternanza.

I diritti: svolgere le 400 o 200 ore previste dall’ordinamento di studi; disporre di ambienti di apprendimento qualificati in coerenza con l’indirizzo di studio; per gli studenti e le famiglie, essere “ampiamente informati e documentati” circa la portata, la valenza, le finalità e le possibilità concrete di realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro; per studenti in situazione di disabilità o di svantaggio, poter effettuare percorsi atti a promuoverne l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro; essere supportati da un tutor interno e da un tutor della struttura ospitante; poter visionare al termine del percorso le relazioni illustrative e le valutazioni dei tutor; ottenere il riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti; valutare, sia in itinere sia al termine, la coerenza del progetto con il proprio indirizzo di studio e l’utilità del percorso svolto.

I doveri: rispettare sia il regolamento dell’istituto scolastico di appartenenza, sia tutte le regole di comportamento, organizzative e funzionali della struttura ospitante; garantire l’effettiva frequenza delle attività formative (per la validità del percorso, almeno il 75% del monte ore); rispettare le norme di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ottemperare agli obblighi di riservatezza circa le informazioni acquisite presso la struttura ospitante; relazionare sul percorso frequentato. Nello stesso articolo si fa riferimento anche ai provvedimenti disciplinari da adottare in caso di mancato rispetto.

Nel parere del CSPI si chiedeva di valorizzare le valutazioni dei tutor ai fini della valutazione finale in sede di esame di Stato, ma il decreto legislativo n. 62/2017 ha ampiamente colmato l’eventuale lacuna del Regolamento. Sembra recepita l’osservazione relativa alla valutazione sull’efficacia dei percorsi, da effettuare sia durante che al termine degli stessi.

Non altrettanto si può dire dell’invito a investire gli Enti Locali di precisi compiti di collaborazione e partecipazione nel fornire i servizi atti ad assicurare agli studenti in situazione di disabilità pari opportunità per l’espletamento dei percorsi.

Modalità di svolgimento dell’alternanza (art. 5)

I percorsi devono essere parte integrante e coerente con la tipologia di studi svolta da ciascuno studente; la progettazione, l’attuazione e la verifica dei progetti sono di competenza dell’istituzione scolastica, la quale ha inoltre il compito di stipulare apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati, con le camere di commercio, con gli ordini professionali e con tutte quelle associazioni e strutture che hanno fornito la disponibilità ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa; i percorsi devono essere inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Patto Educativo di Corresponsabilità; possono essere svolti anche durante la sospensione delle attività didattiche; la durata delle attività giornaliere svolte in regime di ASL non può superare l’orario indicato nelle convenzioni stipulate tra le scuole e le strutture ospitanti; le istituzioni scolastiche predispongono appositi strumenti di rilevazione delle valutazioni degli studenti in merito ai percorsi.

Il Consiglio di Stato fa notare che le modalità di svolgimento sono il presupposto logico dei diritti e dei doveri, e che sarebbe opportuno invertire l’ordine degli articoli.

Salute e sicurezza (art. 6)

Questi gli aspetti salienti:

  1. il numero degli studenti ammessi ai percorsi ASL va individuato a seguito di un’attenta valutazione circa le capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative del soggetto ospitante;
  2. gli studenti devono godere della sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ed essa, laddove si renda necessaria, è a carico dell’Azienda sanitaria locale;
  3. tutti gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza devono essere assicurati presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro;
  4. le malattie professionali risultano coperte da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con oneri che non devono essere a carico degli studenti né delle loro famiglie.

È evidente che l’articolato sottoposto al parere del Consiglio di Stato ha subito importanti modifiche rispetto a quello inviato al CSPI. Sono da considerare a carico dei finanziamenti Miur sia la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (non più limitatamente alle risorse a disposizione della scuola), sia la sorveglianza sanitaria. La formazione diventa perciò, secondo il Consiglio di Stato, propedeutica allo svolgimento dell’attività di ASL.

Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro (art. 7)

Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale viene istituita una Commissione per l’alternanza scuola-lavoro, con l’intento di garantire il rispetto della normativa in materia. La Commissione, presieduta dal dirigente dell’USR, è costituita da tre studenti, due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della Regione di riferimento. Ha il compito di svolgere l’attività istruttoria derivante dai reclami proposti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il medesimo articolo prevede che spetti al dirigente preposto all’USR, una volta terminata l’istruttoria, decidere sui reclami, e che la Commissione resti in carica per due anni scolastici, senza dare diritto a compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

Le lacune normative individuate dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato segnala che:

  1. occorre che il Regolamento espliciti nell’articolato che, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in esame, sono fatti salvi ai fini curricolari gli effetti dei percorsi di ASL svolti in base al D.lgs. 77/2005;
  2. il Regolamento deve specificare le modalità di trasporto, e la ripartizione dei relativi oneri, degli studenti in situazione di disabilità (osservazione condivisa dal CSPI e dalla Conferenza Unificata del 3 agosto 2017);
  3. il Regolamento non individua con sufficiente chiarezza l’oggetto delle valutazioni demandate alla commissione di cui all’articolo 7.

La voce degli studenti

Venerdì 13 ottobre u.s. gli studenti hanno fatto sentire nelle piazze di 70 città italiane la loro protesta per un’Alternanza Scuola-Lavoro di qualità. Lo hanno fatto affidando la forza comunicativa degli slogan anche all’impatto simbolico del colore blu della tuta da metalmeccanico.

È un primo importante segnale: vogliono diritto di parola sui loro diritti/doveri.

Prevedibile, dal momento che il numero di studenti coinvolti in esperienze di ASL, più di un milione, costruisce una massa critica che implica un cambiamento sostanziale della qualità delle esperienze.

Prima ancora di scendere in piazza, la Rete degli studenti medi ha presentato alla Camera il report delle interviste fatte a 4.000 iscritti[2] alle classi quarte degli istituti secondari, prevalentemente liceali (55%). La valutazione è positiva per il 48% di loro, è fortemente critica per il 33%: emergono difficoltà delle scuole a far seguire tutti i ragazzi dai rispettivi tutor e, soprattutto, solo una azienda su quattro ha dimostrato attenzione a creare il contesto di apprendimento/lavoro giusto per lo studente in ASL. Gli studenti che hanno risposto positivamente alla domanda sulla pertinenza/coerenza/orientatività dei percorsi rispetto alle loro attitudini e al loro indirizzo di studi sono quasi tutti iscritti agli istituti tecnici e professionali, dove l’alternanza scuola-lavoro è praticata da più anni esclusivamente.

È il secondo segnale importante: non vogliono svuotare l’ASL del suo vero significato di innovazione formativa, che corre necessariamente su due gambe, quella del diritto allo studio e quella dell’occupabilità dei giovani, quella degli investimenti nell’istruzione (ci sono stati, sono sufficienti?) e quella degli investimenti nel mondo delle imprese (ci sono stati, cosa hanno prodotto gli sgravi fiscali introdotti?)

Il terzo segnale è congruente: a due anni dall’introduzione dell’obbligatorietà non è possibile avere qualità delle esperienze senza la Carta dei diritti e dei doveri, e senza un Codice etico delle strutture accoglienti.

E qui gli studenti chiedono alle scuole di avere più coraggio nell’insistere per la co-progettazione delle esperienze in ASL, perché l’Italia delle tante regioni e delle diverse realtà produttive, per uscire dalla crisi economica ha bisogno di portare tutti loro al diploma e molti di loro alla laurea.

[1] La definizione completa viene ripresa dal Parere del Consiglio di Stato in Sezione Consultiva n. 01486 del 5 settembre 2017, per specificare i due oggetti del Regolamento.

[2] C. Zunino in Repubblica.it del 13 ottobre 2017.