La formazione alla sicurezza

Nei laboratori e nell’alternanza scuola-lavoro

Quattro punti fermi rilevabili dal d.lgs. 81/2008

L’art. 2, lettera a) d.lgs. 81/2008 attribuisce agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio o di didattica nei laboratori scolastici, la qualifica di «lavoratore», con l’inevitabile applicazione ad essi dei diritti e dei doveri esplicitati nell’art. 20 dello stesso d.lgs.

Dell’art. 20 merita una particolare riflessione il primo comma: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».

Basilare è ancora la definizione di «Formazione» (lettera aa) dell’art. 2): processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Una conseguenza non di poco conto è, infine, la necessità che anche gli istituti scolastici si adoperino nell’elaborazione di un Documento di valutazione dei rischi (DVR) che individui con precisione i pericoli, i rischi e le relative misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza degli allievi e di qualsiasi altro soggetto, all’interno della struttura in cui si trova ad operare (scuola o ambiente «lavorativo»).

Un’alternanza da organizzare con consapevole responsabilità

Le proteste in piazza dello scorso 13 ottobre, con i ragazzi e le ragazze che parlano dell’alternanza scuola-lavoro come di un’esperienza di «sfruttamento», portano a pensare a carenze, quanto meno, nell’organizzazione di questa opportunità formativa che, ripeto, dovrebbe poggiare sui soprariportati punti fermi, indispensabili per orientare l’istituzione scolastica nell’individuazione della cosiddetta «struttura ospitante» con la quale stipulare una esplicita convenzione.

Il DS, prima della sigla della convenzione, deve verificare, sulla base della disponibilità e delle dichiarazioni del soggetto ospitante, la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, compresa la gestione della salute e della sicurezza. Non dimentichiamo mai che la definizione di salute utilizzata dal d.lgs. 81/2008, art. 2, rimanda al concetto di «benessere», elemento che indirizza ogni attività alla promozione, formazione ed educazione della persona (obiettivi trasversali enunciati nei documenti ufficiali, ma da declinare nello svolgimento di ogni attività).

È importante che nel DVR dell’azienda che ospita studenti in alternanza venga inserita l’analisi dei rischi per tali soggetti (mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all’età del ragazzo, quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria). Ne consegue che la scuola dovrà scegliere attentamente le aziende anche in base ai rischi presentati, e valutare se sia o meno il caso di far fare allo studente mansioni “a rischio”.

Le istituzioni scolastiche, in quanto responsabili dell’alternanza, pur non avendo strumenti di controllo e vigilanza, sono tenute a richiamare l’attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare studenti. Nel caso in cui, anche indirettamente, venissero a conoscenza di motivi ostativi all’avvio di percorsi di alternanza presso il determinato soggetto ospitante, devono procedere con la non sottoscrizione della convenzione, o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.

Formazione “generale” e “specifica”

I «lavoratori» che si apprestano all’alternanza scuola-lavoro, o a vivere esperienze di stage o più semplicemente operano nei laboratori scolastici, devono ricevere, come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, 4 ore di formazione «generale» che sviluppi i seguenti argomenti:

  1. concetti di pericolo, rischio e danno;
  2. concetti di prevenzione e protezione (con attenzione all’art. 15 del d.lgs.81/2008);
  3. ruoli e compiti dei soggetti dell’organizzazione aziendale in tema di salute e di sicurezza, e relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme;
  4. organi di vigilanza e di controllo.

Al termine della formazione è opportuno che venga prevista una verifica di apprendimento.

È appena il caso di rilevare come la trattazione di tali argomenti, in un ambiente che fa dell’educazione la sua ragion d’essere, offra l’opportunità di incrementare la responsabilità dei soggetti presenti da coinvolgere nell’alternanza scuola-lavoro.

Il completamento della formazione dello studente (formazione “specifica”) dovrebbe essere menzionato nella convenzione, e definito in occasione di un auspicabile sopraluogo preliminare in presenza del tutor dell’istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del SPP aziendale.

Occasione annuale da non perdere

Ogni anno, dal 25 novembre 2002, si celebra in Italia la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Con la Legge n. 107 del 2015 (Buona scuola) tale data è stata spostata al 22 novembre, in ricordo del diciassettenne deceduto per la caduta del controsoffitto nel Liceo Darwin di Rivoli (Torino). Abbiamo quindi, ciclicamente, un’occasione per ogni scuola di sensibilizzazione su questa ampia e radicale tematica.