La valutazione della sicurezza

Gli esami non finiscono mai

Quali sono i punti di attenzione che i servizi di vigilanza adottano nello svolgimento delle attività di controllo, anche nelle scuole, sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le note che seguono sono frutto di seminari di formazione e di confronti tra RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dirigenti dello SPISAL (Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro delle ASL dell’Emilia-Romagna.

Il personale ispettivo, con qualifica di Ufficiale di polizia Giudiziaria (UPG) si soffermerebbe principalmente su: l’Organizzazione della prevenzione; le Nomine; il Documento di Valutazione dei Rischi; il Piano di emergenza; la Formazione di tutti i soggetti.

Questi aspetti sono peraltro ben sottolineati negli indirizzi interpretativi in ordine all’applicazione nelle scuole del d.lgs. 81/2008, applicazione, lo sappiamo, non priva di criticità anche per la perdurante mancanza del Decreto Interministeriale che (art. 3 d.lgs. 81/2008) dovrebbe individuare le effettive particolari esigenze del servizio (scolastico) espletato o le peculiarità organizzative (delle scuole, in quanto luoghi di lavoro).

Gli orientamenti degli organi di vigilanza

I servizi di vigilanza intendono verificare anzitutto l’Organizzazione della prevenzione, formalizzata nell’organigramma sicurezza con i nominativi del Responsabile, degli addetti al SPP, del Rappresentante dei lavoratori RLS, del medico competente (ove nominato), degli addetti al Primo Soccorso e della squadra antincendio.

Si procede contestualmente al controllo delle nomine, ovvero gli incarichi assegnati dal dirigente scolastico/Datore di Lavoro e presenti nell’organigramma; occorre infatti conoscere e far conoscere puntualmente “chi fa che cosa” in una logica ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio, riesame e miglioramento, logica sempre attenta ad interpretare gli adempimenti come occasione formativa con il coinvolgimento degli allievi. Ricordo che la ciclicità delle azioni si esplicita nel corso della riunione periodica del SPP, indetta almeno una volta all’anno, come prescritto dall’art. 35 del d.lgs. 81/08.

Il terzo punto d’attenzione è ovviamente la valutazione dei rischi, adempimento obbligatorio per il Dirigente scolastico e documentato dal DVR; da esso emergono: il periodo di effettuazione e/o dell’aggiornamento, l’autore (e le eventuali collaborazioni o consulenze), le figure scolastiche coinvolte e le modalità di coinvolgimento, le modalità di consultazione del RLS, le modalità di individuazione dei fattori di rischio (planimetrie, sopraluoghi, interviste, registro infortuni, ecc.) ed i criteri adottati nella valutazione dei rischi specifici. Recenti gravi avvenimenti in occasione di esperienze di alternanza scuola lavoro chiamano in causa la relazione scuola azienda con la definizione delle mansioni possibili e dei lavori vietati anche in relazione all’età del ragazzo/a.

Viene confermato l’importante Indirizzo Interpretativo della Regione Emilia-Romagna: Per gli Istituti Scolastici il Documento di Valutazione dei Rischi è costituito dall’insieme delle Valutazioni dei rischi effettuate rispettivamente per le proprie competenze, dal proprietario dell’edificio (strutture, impianti fissi, presidi antincendio) e dal Dirigente scolastico (organizzazione e gestione dell’attività, attrezzature, emergenze, ecc.) e contiene in particolare le valutazioni specifiche previste per rischi particolari (chimico, biologico, di incendio, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive).

La gestione dell’emergenza

Per Piano di emergenza, s’intende l’insieme delle misure straordinarie, delle procedure e delle azioni necessarie per far fronte ad eventi anche particolarmente gravi pur se a bassa probabilità di accadimento. Nella scuola si compone normalmente di una parte generale e di almeno tre sottopiani: il Piano di primo soccorso, il Piano di prevenzioni incendi e lotta antincendio e il Piano di evacuazione. Fondamentale è il coinvolgimento consapevole e responsabile di tutti i soggetti presenti nella struttura a partire dagli allievi. L’analisi degli eventi che possono accadere all’interno dell’edificio scolastico deve tener conto anzitutto delle attività che in esso si svolgono, ma anche della contemporanea presenza, a volte variabile nel tempo, di molte persone non sempre facilmente controllabili e adeguatamente formate/informate sui comportamenti attesi; si pensi alle udienze, alle assemblee, …).

L’impegno per la formazione

Riguardo alla Formazione è importante riferimento l’accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; da esso emergono specifici obblighi formativi per i lavoratori (e studenti equiparati sia a scuola che in azienda), i preposti, i dirigenti e i Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi. L’accordo non si limita a “imporre” la formazione (soggetta al controllo degli organi di vigilanza) ma richiede un periodico aggiornamento, idoneo a garantire che tutti i soggetti dell’universo scuola siano “competenti” e “consapevoli” riguardo la prevenzione anche degli incidenti, segni premonitori dei più preoccupanti infortuni.

L’esperienza mi porta ad assicurare che una convinta formazione contribuisce alla creazione nella scuola di quel clima positivo, di serenità e rispetto delle persone e delle cose, indispensabile per l’affermarsi della tanto ricercata “cultura della prevenzione”.

Gli stessi organismi di controllo ne sono consapevoli e caratterizzano il loro intervento non solo come organo sanzionatorio, ma anche come servizio di assistenza e informazione per favorire l’applicazione delle leggi.