C’è un nuovo EQF: Quadro europeo delle otto qualifiche per l’apprendimento permanente

Abrogata la Raccomandazione del 2008

A distanza di dieci anni dall’emanazione della Raccomandazione del 23 aprile 2008, relativa alla “Costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”, il Consiglio dell’Unione Europea, nella formazione “Istruzione, gioventù, cultura e sport”, con Raccomandazione del 22 maggio 2017 ha proceduto alla revisione[1] dell’EQF e alla conseguente abrogazione del precedente atto comunitario.

La nuova raccomandazione, costituita da 29 “considerazioni” iniziali, 18 “raccomandazioni” agli Stati membri e alla Commissione, e da ben 6 allegati, non sostituisce né definisce quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, ma consolida l’EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto  forma di risultati dell’apprendimento, che funge da dispositivo di traduzione tra  i diversi quadri  o sistemi delle  qualifiche  e i rispettivi  livelli. Rispetto al documento del 2008, il nuovo QEQ si pone come “un ulteriore approfondimento dell’EQF al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini”, attraverso i livelli dell’EQF e i descrittori dei risultati dell’apprendimento. Non mancano tuttavia, come vedremo in seguito, alcune novità.

Il recepimento in Italia del documento

Importante ribadire che l’EQF non descrive qualifiche specifiche o competenze del soggetto, in quanto qualifiche particolari (a livello nazionale) dovrebbero essere rapportate al  livello corrispondente dell’EQF tramite  i pertinenti sistemi nazionali delle  qualifiche elaborati dagli Stati membri mediante un processo  di “referenziazione”. Si veda a tal proposito il recente decreto 8 gennaio 2018  del Ministero del Lavoro: Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. 13/2013.

Gli obiettivi più generali della nuova raccomandazione consistono nel “contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell’aumentare l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti”. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale, e a sostenere la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti in contesti  diversi.

Cosa sono le “qualifiche”

Così come definite nella Raccomandazione, le qualifiche sono il “risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un’autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento rispetto a standard predefiniti”, e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell’apprendimento conseguiti  corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere  conseguiti  mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali  o informali, in un contesto nazionale  o internazionale.

Le qualifiche hanno numerose finalità. Segnalano ai datori di lavoro quelle che sono, in linea di principio, le  conoscenze e le capacità dei titolari  delle qualifiche (risultati dell’apprendimento). Possono essere un requisito  preliminare all’accesso a determinate  professioni regolamentate, e consentono alle autorità e  agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell’apprendimento conseguito da una persona. Le qualifiche sono inoltre importanti a titolo individuale, in quanto sono l’espressione di una realizzazione personale.

Da notare, infine, la raccomandazione del Consiglio dei ministri dell’istruzione dell’UE agli Stati membri, “affinché tutti i nuovi documenti relativi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) contengano un chiaro riferimento al livello adeguato  dell’EQF”.

Alcune novità dell’EQF

La nuova raccomandazione sul quadro europeo delle qualifiche pone l’accento sulla qualità delle qualifiche.

Soprattutto l’Allegato IV, non presente nella raccomandazione del 2008, descrive i “Principi di garanzia della qualità per le qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate all’EQF”.

La Commissione  sta inoltre sviluppando  una  classificazione  europea  multilingue di abilità, competenze,  qualifiche e occupazioni  (ESCO) che, utilizzata su base volontaria, potrebbe sostenere un collegamento più efficace tra istruzione  e occupazione.

Una terza novità riguarda la cooperazione tra l’Unione e i paesi terzi in materia di trasparenza delle qualifiche, visti i crescenti flussi migratori da e verso l’Unione. Per questo motivo la Commissione europea ha ritenuto necessario assicurare una migliore comprensione  e un equo  riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori  dell’Unione.

Un’ulteriore novità rispetto al 2008 è, infine, l’istituzione di una “qualifica internazionale” (definizione riportata anche nel QNQ di cui al decreto 8 gennaio 2018), rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un paese e include i risultati dell’apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo  internazionale.

Le nuove “definizioni”: una puntualizzazione sulle competenze

L’allegato relativo alle “definizioni” del 2008[2] è stato ampliato con qualche piccola ma significativa modifica.

I “risultati dell’apprendimento”, per esempio, esplicitati come “descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento”, non sono più “definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze”, ma “in termini di conoscenze, abilità e responsabilità  e autonomia”.

Si tratta di una precisazione formale più che sostanziale, in quanto già nel 2008 veniva specificato che “nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Le tre dimensioni si articolano, per ognuno degli 8 livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti, in descrittori[3] che esplicitano funzionalmente le suddette dimensioni, al fine di adeguarle ai Sistemi nazionali di certificazione delle competenze.

E se invariate rimangono le definizioni di “conoscenze”, “abilità” e “competenze”, il carnet si arricchisce di nuove voci, quali la “convalida  dell’apprendimento non formale e informale”, il “riconoscimento formale  dei risultati dell’apprendimento”, “crediti”, “sistemi di crediti” e “trasferimento dei crediti”.

Identici rimangono anche i descrittori che definiscono gli 8 livelli del quadro europeo delle qualifiche dell’allegato II, con l’unica differenza nel titolo dell’ultima colonna, dove il termine “competenza” viene sostituito, come detto in precedenza, con “responsabilità ed autonomia”.

All. II:  Descrittori che definiscono  i livelli del quadro europeo delle qualifiche  (EQF 2017)
Livelli Conoscenze Abilità Responsabilità e autonomia
Nel contesto dell’EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pen­siero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l’uso di metodi, materiali, strumenti e utensili). Nel contesto dell’EQF, la responsabilità e l’autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
All. II: Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (2008)
Livelli Conoscenze Abilità Competenze

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[1] Raccomandazione del consiglio dell’UE del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente [pubblicata sulla GUUE del 15 giugno 2017] – https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/it.pdf.

[2] https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_it.pdf.

[3] Come specificato nell’All. 1 del “Quadro Nazionale delle qualificazioni italiano”, di cui al decreto 8 gennaio 2018, i descrittori sono intesi come:

a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l’individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione;

b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli;

c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l’applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo  e di studio.