Personale ATA e novità contrattuali

La struttura del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro

L’Ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritta il 9 febbraio scorso tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, si caratterizza, rispetto al passato, per la nuova impostazione dell’articolato normativo. Il testo, infatti, esordisce con le Disposizioni comuni ad entrambi i comparti (artt. 1-21), per poi porre l’attenzione alla Scuola (artt. 22-40), alle Università e aziende ospedaliere universitarie (artt. 41-65), alle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (artt. 66-94) e, infine, all’Afam (artt. 95-105).

Prima di esaminare sinteticamente le principali ed interessanti novità previste per il personale ATA della Scuola, occorre sottolineare che le nuove norme non sostituiranno del tutto il contenuto del CCNL Scuola del 2007. Come si legge al co. 10 dell’art. 1 dell’ipotesi, infatti, per quanto non espressamente previsto dal nuovo CCNL continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.

Un richiamo ai principi della Costituzione

Benché le novità di cui agli artt. 30-33 (Titolo IV della Sezione Scuola dedicato al personale ATA) appaiano meritevoli di riflessione, non deve sfuggire la rilevante portata innovativa per il personale “non docente” di altri due articoli dell’Ipotesi. Si tratta dell’art. 24, rubricato “Comunità educante”, e dell’art. 34, “Commissione per l’ordinamento professionale ATA”, che chiude il Titolo IV.

Il concetto di Scuola come “Comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”, richiamato dall’art. 24, co. 1  ed espresso già dall’art. 3 del D.lgs. 297 del 1994, discende dai principi fondamentali del nostro ordinamento, di cui all’art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”) e 3, co. 2 (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”) della Carta Costituzionale.

Personale ATA, parte integrante della comunità professionale

Partendo, dunque, dalla riflessione sulla grande importanza di siffatto concetto, soddisfa constatare che, per la prima volta, anche il personale ATA viene considerato parte integrante della Scuola come “Comunità educante”. È quanto prevede il secondo comma dell’art. 24 citato, per il quale “appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”.

Analoga riflessione si può fare leggendo l’innovativo art. 34 dell’Ipotesi di CCNL, con il quale le parti, attraverso l’istituzione di una specifica Commissione paritetica che concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, si sono formalmente impegnate ad analizzare le attuali declaratorie professionali del personale ATA, al fine di valorizzarne le competenze e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.

Novità in materia di sanzioni disciplinari

Le novità per i dipendenti ATA non sono, tuttavia, solo di natura programmatica come quelle espresse dalle norme appena richiamate.

Una novità di rilievo trova spazio nel Titolo terzo del CCNL, che è interamente dedicato alla questione dei procedimenti disciplinari.

L’art. 29 dell’ipotesi di CCNL prevede espressamente di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ed anche l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.

Pertanto, quanto disposto nel titolo terzo del CCNL si applica solo al personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative.

L’art. 12 prevede una nuova tipologia di sanzione: la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi.

L’art. 17 introduce la possibilità della “Determinazione concordata della sanzione”: il lavoratore e l’autorità disciplinare competente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare nei casi in cui la norma non prevede il licenziamento, con o senza preavviso. La sanzione concordata, non impugnabile, dovrà essere della tipologia prevista per l’infrazione per la quale si procede.

Permessi orari per motivi personali e familiari

Continuando ad analizzare le novità, si nota che le disposizioni di cui agli artt. 30-33 dell’Ipotesi sono destinate ad avere un immediato riflesso nella loro gestione giuridica.

Tra i cambiamenti più significativi è da annoverare l’introduzione della possibilità di fruire dei permessi per motivi personali o familiari in forma oraria. L’art. 31, infatti, ha sostituito del tutto l’art. 15, co. 2 del CCNL 2007. Dunque il lavoratore potrà scegliere se richiedere una o più ore di permesso retribuito, fino ad un massimo di sei ore qualora abbia la necessità di assentarsi per l’intera giornata lavorativa. Sono vietate la richiesta di frazione di ora e la possibilità di cumulare detti permessi con altre tipologie di permesso orario.

L’art. 32 disciplina espressamente, invece, permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge. Nello specifico, viene regolata nel CCNL la modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, co. 3, della L. 104/92 (programmazione mensile, di norma, dei giorni di assenza, salvo situazioni di necessità ed urgenza)  e, soprattutto, viene chiarito che il dipendente ha anche diritto ai permessi e congedi di cui all’art. 4, co. 1, della L. 53/2000 (documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente).

La novità più importante, tuttavia, in tema di assenze del personale ATA, è costituita dall’art. 33, con il quale viene data la possibilità di richiedere ulteriori 18 ore di permesso retribuito nel corso dell’anno scolastico per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Anche tali permessi sono fruibili con la modalità oraria o giornaliera, con l’unica differenza che nel primo caso non verrà operata la decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Il riconoscimento della funzione del personale ATA

Si tratta di alcuni importantissimi passi avanti per il personale ATA, volti al concreto riconoscimento del grande valore di quella che si può pienamente considerare una componente fondamentale della scuola italiana, indispensabile per il compimento della mission educativa; componente alla quale, purtroppo, troppo spesso in passato non è stata riconosciuta la giusta valenza.