Bullismo: punire o prevenire?

Cyber security

Al paragrafo 23 del Contratto di Governo, dedicato a “Sicurezza, legalità e forze dell’ordine”, vi è uno specifico punto su “Cyber security e contrasto al bullismo”, che dispone: “ È indispensabile incentivare lo sviluppo del settore della sicurezza anche per quanto concerne la cyber security, avendo particolare attenzione al fenomeno del cyber bullismo e individuando strumenti di ausilio per il superamento del problema, soprattutto negli ambienti scolastici. É necessario introdurre misure repressive per chi commette il reato e premianti per chi lo denuncia: prevedere sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici; numero verde unico nazionale; premialità per gli studenti che denunciano episodi di bullismo (borse di studio); videocamere nelle scuole”.

Il contrasto al bullismo nel contratto di Governo

Non può non condividersi l’importanza attuale della questione, l’attenzione al problema ed alle possibili soluzioni; tuttavia appaiono indispensabili alcune considerazioni sugli strumenti proposti e destinati ad operare in ambito scolastico:

  • premialità per gli studenti che denunciano episodi di bullismo (borse di studio);
  • sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici;
  • numero verde unico nazionale;
  • videocamere nelle scuole.

La videosorveglianza a scuola

Degli impianti di videosorveglianza si parla da tempo come deterrente anche per i ripetuti episodi di aggressione a danno di docenti. Tuttavia nella precedente legislatura il disegno di legge n. S2574, avente ad oggetto Prevenzione abusi in asili e case di cura, aveva incassato il parere contrario in Senato sia della VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) che della XII (Igiene e sanità).

Per la verità, se le telecamere possono dissuadere da episodi di violenza (sebbene il problema non sia costituito certo dall’identificazione del colpevole), non è chiaro come possano arginare non solo il fenomeno del cyberbullismo, in considerazione delle condotte elencate dall’art. 1 della L. 71/2017 che si realizzano non attraverso un approccio diretto bensì telematicamente, ma anche comportamenti di bullismo qualora non si estrinsechino in un’aggressione fisica e all’interno dei locali scolastici, bensì attraverso molestie di vario tipo “ il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo ”.

Spesso poi la scuola rappresenta l’occasione di contatto, di conoscenza, ma le aggressioni, fisiche o psicologiche, possono perpetrarsi anche fuori e a distanza.

Ciò anche a prescindere dai limiti in materia di privacy e di tutela dei lavoratori.

La strategia della prevenzione

Occorre ricordare che la recente L. 71/2017 si propone di contrastare il cyberbullismo “ con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti ”: dall’istanza di oscuramento alla procedura di ammonimento, quindi l’individuazione del docente referente; progetti in rete in collaborazione con i servizi minorili, le prefetture, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia, associazioni ed enti presenti sul territorio; campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione anche al fine di promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete.

La norma dispone poi a carico del dirigente (art. 5) l’informativa ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero ai tutori di tutti i minori coinvolti, in caso venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, el’attivazione di adeguate azioni di carattere educativo. In coerenza, i regolamenti interni ed il patto educativo di corresponsabilità dovranno essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

La strategia della sanzione

Osservando invece gli interventi innanzi proposti, non si può fare a meno di notare che, sia in funzione punitiva che premiale, hanno contenuto economico e comunque carattere successivo al verificarsi dell’evento.

È dall’emergenza educativa che ha determinato, nel 2007, le modifiche al DPR 249/1998, che si tenta di arginare il fenomeno con un rafforzamento delle sanzioni, evidentemente con scarsa efficacia.

La legge del 2017 invece richiama alla corresponsabilità educativa, anche in considerazione dei crescenti conflitti tra scuola e famiglia, evidenziando come sia proprio questo l’elemento debole da rafforzare.

Sicuro che la scuola abbia bisogno di ulteriori sanzioni da imporre a posteriori, e non invece di interventi concreti per prevenire le condotte lesive?

Occorrerebbero piuttosto indicazioni su come lavorare in maniera ampiamente condivisa sul Patto educativo e sulla più corretta elaborazione dei regolamenti interni per l’individuazione di un efficace “ intervento educativo”, che va evidentemente ben oltre la sanzione.

Sanzioni amministrative e dubbi applicativi

Senza entrare nel merito della scelta educativa di premiare comportamenti che dovrebbero essere semplicemente ordinari, per cui diventa meritorio ciò che dovrebbe essere corretto e normale, la previsione di una sanzione amministrativa pone peraltro alcuni dubbi applicativi.

Invero non è peregrino dubitare dell’efficacia di un simile intervento, se per la L. 689/1981 (articoli 1-3) l’applicazione delle sanzioni amministrative risponde in particolare a tre principi fondamentali:

– Legalità (art. 1): per cui occorre una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione per essere assoggettato a sanzioni amministrative. Dunque sarà necessaria una nuova disposizione legislativa che detti disposizioni (analogamente a quanto avvenuto per il divieto di fumo nelle scuole). Occorrerà poi indicare e disciplinare compiutamente il procedimento di contestazione e comminazione, oltre che per l’eventuale opposizione, con ulteriore aggravio per le istituzioni scolastiche.

– Responsabilità personale (art. 3);

– Imputabilità (art. 2): per cui per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa occorre aver compiuto i diciotto anni e la capacità di intendere e di volere. Per espressa previsione normativa, “ della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto ”.

Culpa in vigilando, culpa in educando

Ci si chiede quindi se, nel caso la violazione avvenga all’interno dei locali scolastici, ove i minori sono sottoposti a vigilanza dei docenti, con la culpa in educando dei genitori non possa persino concorrere la culpa in vigilando di costoro.

Pertanto si auspica che possano pervenire alle scuole concrete indicazioni per uscire finalmente da questa emergenza, calibrando le azioni in collaborazione con tutte le realtà del territorio, ed elaborando finalmente regolamenti interni esaustivi ed efficaci.