Una rarità scolastica: il certificato di prevenzione incendi

Adeguamento alla normativa antincendio

Da oltre 10 anni il mondo della scuola (DS, RSPP e RIS) segnala l’inadempienza del Miur relativa alla mancata emanazione del Decreto che applichi nelle scuole il d.lgs. 81/2008, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato ed alle peculiarità organizzative (art. 3); questa grave omissione si riflette sull’integrale (e soggetta al controllo degli organi di vigilanza) applicazione nelle scuole del d.lgs.

E poiché tutti i nodi vengono al pettine, ecco il Decreto del Ministero degli Interni, di concerto con il Miur (firmato Minniti e Fedeli) del 21 marzo 2018Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido (G.U. n. 74, Serie Generale del 29.03.2018). I quattro articoli sembrano porre una quasi esclusiva attenzione agli asili nido, fissando per essi tre livelli di priorità programmatica; l’ultimo articolo si limita a ribadire che “Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

I vigili del fuoco hanno perso la pazienza…

Passano appena venti giorni dalla pubblicazione del Decreto in G.U., ed ecco la nota del Ministero dell’Interno 18.04.2018, prot. n. 5264Decreto 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido – Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, il personale del CNVVF, nell’attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio, potrebbe trovarsi in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ovvero in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative (ovvero mancanza del CPI, Certificato Prevenzione incendi, n.d.r.).

A questo punto devo riportare integralmente parte della nota, segnalando in grassetto i nodi di seria preoccupazione; emerge anche, a mio parere, l’insofferenza per le inadempienze e i tanti rinvii sin qui mal tollerati:

“In tali casi, poiché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è applicabile il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per cui – ove si ricontrassero inadempienze – vanno attivate le procedure previste (sanzioni, n.d.r.) dal D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni rilevate”.

Provvedimenti di urgenza

“Qualora fossero accertate violazioni, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la rilevanza dell’inosservanza alla normativa di prevenzione incendi ovvero dell’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di individuare le specifiche prescrizioni da imporre nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del D.lgs. 12 dicembre 1994, n. 758, fornendo termini per la regolarizzazione e prescrizioni congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal Decreto di cui trattasi”.

Misure integrative da prescrivere

“A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni di misure integrative che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, nelle situazioni sopra descritte:

  1. Il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza deve essere potenziato coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  2. Il datore di lavoro deve provvedere all’attuazione dell’informazione di lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  3. Tutti i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono aver frequentato il corso di tipo C (alto rischio, n.d.r.) di cui all’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 e avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
  4. Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del D.M. 26 agosto 1992;
  5. Deve essere pianificata ed attuata una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali, con cadenza giornaliera sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie d’esodo e sul sistema di vie d’esodo, e con cadenza settimanale su estintori, apparecchi d’illuminazione e impianti diffusione sonora e/o impianti di allarme.

L’attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel registro dei controlli, adottato nel rispetto della normativa vigente”.

Dimenticanze e delusioni

Mi siano consentite due ulteriori sottolineature:

  1. Il riferimento al “soggetto responsabile delle attività” riporta ad una questione mai risolta negli ultimi 20 anni (chi è “il titolare delle attività” nella scuola?), e sembra gravare di responsabilità il dirigente scolastico e i suoi collaboratori.
  2. Riemerge altresì la delusione per la costante deriva seguita alla speranza portata dalla nota ministeriale del 4 maggio 2001, che ripartiva a livello regionale 3 miliardi di lire per la formazione delle “figure sensibili”, assicurando che “l’Amministrazione scrivente sta procedendo alla definizione di apposite convenzioni con i Ministeri dell’interno (Corpo nazionale dei VV.FF.) e della Sanità (CRI), alle quali – se concretamente più idonee – le SS.VV. potranno prioritariamente far riferimento”. La delusione oggi registra almeno un decennio di disinteresse concreto verso il tema così importante (a parole e nelle norme) della formazione, dei lavoratori e degli studenti, alla “cultura della prevenzione”, in strutture ben lontane da quanto previsto sin dal 1992 e 1975!