Il colloquio d’esame

Il colloquio nella normativa

Con la nota 788 del 6 maggio, firmata dal Capo Dipartimento Carmela Palumbo, si delinea con maggiore chiarezza uno dei passaggi più innovativi del nuovo esame di Stato.

La conduzione del colloquio ha goduto di un iter normativo lineare a partire dal D.lgs. 62/2017, opportunamente  richiamato in capo alla nota, la quale ne offre un’attribuzione di significato che va oltre la mera elencazione delle norme:

Come è noto, nel nuovo esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a venti punti, ma non per questo tale prova perde di significato; il quadro normativo e le indicazioni successivamente fornite ne definiscono, infatti, le finalità e la struttura, sottolineando la sua natura pluridisciplinare e integrata e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di valutazione significativi sul livello di “preparazione” del candidato e sulle sue capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le situazioni problematiche proposte… Il colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l’acquisizione di saperi e competenze”.

Un colloquio pluridisciplinare

Il carattere pluridisciplinare del colloquio implica quindi un approccio integrato, come già  era stato indicato a gennaio nel D.M. 37/2019, laddove si specificava che “la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse”.

In questa direzione, a proposito dell’avvio del colloquio e dei materiali contenuti nelle buste, la nota del 6 maggio sottolinea ulteriormente che “data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso”.

I punti di attenzione del colloquio

In sintesi vengono proposti i seguenti punti di attenzione:

  • la centralità del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), che costituisce l’orizzonte entro cui si articola l’intero colloquio;
  • il carattere pluridisciplinare del colloquio, che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo;
  • la coerenza dei materiali, che la commissione dovrà selezionare per l’avvio di colloquio, con gli obiettivi del Pecup e il percorso e le metodologie rappresentate nel documento del Consiglio di classe, anche al fine di favorire al meglio “la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline”;
  • la necessità che fra i criteri di scelta dei materiali sia presente la possibilità di trarre spunti per sviluppare il colloquio in una dimensione pluridisciplinare.

Il rapporto tra il documento del consiglio di classe e la scelta dei materiali

Abbiamo già osservato (Scuola7, n. 121) come il documento del consiglio di classe costituisca, in questo assetto rinnovato dell’esame di Stato, il cardine su cui si incentra il lavoro della commissione; su questo punto la nota 788 ricorda: “È indubbio il maggiore valore e il significato che il decreto legislativo n. 62 del 2017 e i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. È perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l’attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze.

Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell’O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno spazio verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel corso del triennio, e alle attività correlate a Cittadinanza e Costituzione.  Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio”.

La precisazione serve a ribadire una competenza esclusiva della commissione  (la scelta dei materiali), ma orientata e circoscritta all’interno di un perimetro di metodologie, esperienze, temi-problemi e repertori di conoscenze, che dev’essere analiticamente e attentamente  descritto dal Consiglio di classe; quest’ultimo non deve far altro che illustrare il percorso didattico del gruppo-classe, offrendo il maggior numero di spunti alla commissione per impostare la scelta dei materiali e la conduzione del colloquio, soprattutto su due denominatori comuni fondamentali:

  • l’equivalenza del livello di complessità dei materiali proposti ai singoli candidati;
  • la coerenza della tipologia dei materiali con quelli su cui lo studente ha costruito il proprio percorso di padronanza delle competenze per il conseguimento degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)  proprio dei diversi indirizzi.

Le fasi del colloquio

A questo punto è infine delineato lo svolgimento del colloquio, secondo questi passaggi:

  1. l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019, e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
  2. l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;
  3. l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione;
  4. la discussione delle prove scritte.

Il colloquio per le classi del percorso Esabac

Con il recentissimo D.M. 384 del 24 aprile 2019 sono state date disposizioni per lo svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti Esabac ed Esabac Techno, la cui valutazione delle prove dovrà trovare spazio nel colloquio (lingua e letteratura per Esabac, lingua e comunicazione francese e storia veicolata in francese per Esabac Techno).

In pratica tutta la parte relativa al diploma bi-nazionale si configura come una terza prova, e viene “agganciata” alla seconda prova dell’esame di Stato (art. 3, commi 2 e 3): “2. La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia. Essa va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta dell’esame di Stato. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta. 3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per il colloquio”.

Una procedura analoga riguarda la conduzione dell’esame per il conseguimento dell’Esabac Techno (artt. 4 e 5). Per il superamento di entrambe le prove di esame della parte specifica Esabac ed Esabac Techno, il punteggio minimo complessivo è fissato in 12/20.