Cronaca di un annullamento annunciato!

Il tormentone dei ricorsi

Attendevamo l’ordinanza cautelare che il Tar Lazio Sez.terza bis avrebbe dovuto assumere nell’udienza del 2 luglio u.s., a seguito del rinvio deciso nella precedente udienza del 18/6/2019, su di uno dei ricorsi collettivi proposti da candidati non ammessi alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici, e già da qualche giorno sui social girava la notizia diffusa da qualche studio legale ben accreditato di una presunta volontà del collegio giudicante di annullare l’intero concorso per vizi di procedura.

Nella mattinata del 2 luglio, si è diffusa l’ordinanza pubblicata il 26/6/2019 con cui la Sez.III bis del Tar Lazio, pronunciandosi su di un ricorso collettivo per l’annullamento dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, si limitava a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati del concorso ammessi alla prova orale, rinviando per la trattazione all’udienza pubblica del 3/4/2020.

Nel frattempo sui social rimbalzavano notizie sulla sorte degli altri ricorsi collettivi, alcuni, si diceva, rinviati per la trattazione al 16 luglio altri a gennaio 2020, con la individuazione, nella composizione delle commissioni e nel mancato rispetto dell’anonimato, dei motivi di impugnativa che sembravano meglio documentati.

Il pericolo imminente sembrava scongiurato, ma l’illusione è durata solo qualche ora!

La sentenza del TAR Lazio

Nel pomeriggio si diffonde, con la forza dirompente di una esplosione vulcanica, la sentenza decisa dalla terza sezione bis del Tar Lazio e immediatamente pubblicata (sic!), su ricorso singolo, proposto da Maria Perilli, rappresentata e difesa dall’avv.to Guido Marone del foro di Napoli. La prima sentenza di merito !

Undici i motivi di impugnativa proposti dalla ricorrente per ottenere l’annullamento degli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (DD. N.395/2019) nonché gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice, di predisposizione dei quadri di riferimento (criteri) e dei verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.

Tutti respinti dal Collegio giudicante, tranne l’undicesimo con cui la ricorrente lamenta che “… i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.”

Motivazione della sentenza

Precisa infatti la sentenza che, nella seduta del 25 gennaio 2019, il Comitato tecnico si era riunito a composizione allargata, con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle 38 sottocommissioni e che in tale occasione venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

Nel consesso figuravano anche tre componenti che versavano in una condizione di incompatibilità espressamente prevista e vietata dal Regolamento del concorso de quo, D.M. n.138 del 3 agosto 2017, art.16 comma 2.

Il Collegio giudicante chiarisce che l’organo a composizione allargata che ha proceduto alla definizione delle griglie di valutazione deve ritenersi un collegio perfetto in tutti i momenti in cui ha operato e che l’invalidità della nomina di un solo componente, comporta l’illegittimità di tutte le attività svolte.

La natura di collegio perfetto riconosciuta in sentenza all’organo a composizione allargata che il 25 gennaio scorso ha deciso le griglie di valutazione della prova scritta, troverebbe ulteriore conferma in precedenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, richiamate in sentenza.

Quel collegio (im)perfetto…

È facile intuire che la natura di collegio perfetto riverbera i suoi effetti invalidanti, tanto in caso di presenza effettiva nell’organo allargato di componenti in situazione di incompatibilità, che in caso di loro assenza, tesi, quest’ultima, prospettata dalla redazione di Tuttoscuola dopo aver esaminato i verbali di quel fatidico 25 gennaio da cui sembrerebbero mancare le firme dei tre componenti presunti incompatibili.

Per questa volta, la sentenza di accoglimento del ricorso va oltre il petitum, infatti non si limita ad annullare l’elenco degli ammessi alla prova orale, come richiesto dalla ricorrente, ma travolge in toto la procedura concorsuale in questione, tanto da ingenerare dubbi sulla sopravvivenza almeno della prova preselettiva, che nulla ha avuto a che fare, sia nei tempi di espletamento che nei criteri di ammissione alla prova scritta, con i criteri di valutazione contestati.

Le reazioni sui social

La platea dei candidati al concorso si spacca, c’è chi esulta e chi inorridisce! Lo stato d’animo più comune è la volontà di vendetta, di individuazione delle colpe e delle responsabilità, anche se questa strada presto si appalesa sterile. Ne approfittano gli studi legali in cerca di lavoro e di notorietà che propongono ricorsi a prezzi stracciati!

Deve passare la nottata, e poi a mente fresca si cercheranno le soluzioni!

I rimedi attivati dal MIUR

Il Ministero impugna la sentenza al Consiglio di Stato fornendo ampia documentazione di fatto e di diritto, idonea a smantellare la motivazione della sentenza, e chiede di pronunciarsi immediatamente in via cautelare per sospendere gli effetti della sentenza di 1° grado, in modo da poter concludere gli orali e stilare la graduatoria finale dei vincitori.

Lo studio legale Marone, incalza con un ricorso in appello al Consiglio di Stato chiedendo il riesame e l’accoglimento dei dieci motivi di impugnativa respinti, per dare maggiore forza alla decisione assunta nel 1° grado.

Contemporaneamente all’appello del Ministero, cominciano ad essere depositati presso il Consiglio di Stato ricorsi singoli e collettivi di persone lese dalla sentenza di 1 grado che ne chiedono la sospensiva e l’annullamento.

Un consiglio ai candidati

Per la mia lunga esperienza di amministrazione, consiglierei a tutti i candidati al concorso, danneggiati dalla sentenza, di attendere la pronuncia in via cautelare del Consiglio di Stato sull’appello del Ministero, prima di proporre essi stessi un ricorso in via incidentale ad adiuvandum. Le motivazioni della pronuncia potrebbero aprire nuovi varchi di riflessione. E poi, che non si disperdano, ora più che mai vale il detto: l’unione fa la forza!

L’orientamento del Consiglio di Stato sulla vicenda lo leggeremo tra le righe della ordinanza cautelare che ci auguriamo intervenga in tempi rapidi e con contenuti rassicuranti, come un salutare acquazzone estivo!