Concorso a dirigente tecnico… aspettando il bando

La difficile stagione in cui viviamo

Nel contesto dell’autonomia scolastica, la Funzione Ispettiva Tecnica è parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione e, come tale, rappresenta un valido strumento conoscitivo delle diverse realtà scolastiche con la finalità di aiutarle a migliorare. Tale funzione è altresì preziosa per capire il processo evolutivo delle nostre politiche scolastiche, con i suoi punti di forza e di debolezza, anche con l’obiettivo di collegarle con le politiche dell’Unione Europea.

Ma non basta. I dirigenti tecnici, non solo devono sostenere e accompagnare l’autonomia scolastica, ma devono supportare la formazione del personale dirigenziale e docente, oltre che porsi come servizio ispettivo vero e proprio con accertamenti e controlli.

Quest’ultimo aspetto diventa assai complesso e delicato in una stagione difficile, com’è l’attuale, carica di problemi irrisolti. Sempre con maggiore frequenza, i temi dell’emergenza educativa occupano le pagine della cronaca; sono ricorrenti i fenomeni di violenza mentre appare sempre più pressante l’esigenza di riconoscimento e di valorizzazione delle identità personali e dei ruoli professionali interni al sistema educativo e scolastico nel Paese.

Non è facile per il dirigente tecnico, in questo clima, rispondere con adeguatezza ai compiti che il sistema gli affida, non è facile districarsi tra i problemi etici, politici, economici, culturali, sociali.

Una professionalità da potenziare, ma…

Già partendo da questa breve riflessione, viene naturale pensare che solo un contingente ispettivo assai corposo, oltre che professionalmente preparato, potrà essere in grado di corrispondere con adeguatezza a tutte le funzioni assegnante. È così che avviene in alcuni Paesi europei.

In Italia, invece, il “corpo ispettivo” negli ultimi decenni si è assottigliato notevolmente: siamo passati dalle 700 unità (circa) dei primi anni Novanta alle 190 unità previste dal DPCM 4 aprile 2019, n. 47 (Riforma del MIUR). Ma di fatto, allo stato attuale, ci sono meno di 50 dirigenti tecnici tra quelli che operano al MIUR e quelli collocati negli uffici scolastici regionali.

Ciò è accaduto, oltre che per la scelta politica di ridurre tale contingente, anche perché negli ultimi decenni, in tutti i settori è venuta a mancare la regolarità del sistema di reclutamento. Il penultimo concorso ispettivo (1989-1994) ha promosso solo 23 candidati e l’ultimo (2008-2013) solo 57, anche se il bando ne prevedeva 145.

L’amministrazione, in questi anni, ha fatto ricorso ad incarichi ispettivi temporanei utilizzando i commi 5, 5/bis e 6 dell’art. 19 del D.lgs. 165/2001 e, più recentemente, il comma 94 della legge 107/2015. Attualmente, però, quasi tutti gli incarichi sono scaduti, e gli ultimi termineranno entro il 31 dicembre 2019.

In attesa di un nuovo bando

Il Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 (art. 2, comma 3) annuncia che sarà bandito un concorso per 59 dirigenti tecnici. Forse se ne dovranno aggiungere altri 25 già autorizzati dal MEF. Nella migliore delle ipotesi si potrà contare su 74 nuove assunzioni che sommati ai 50 ispettori in servizio (124) non copriranno neanche il contingente previsto, che è già di per sé insufficiente.

A questa evidente criticità bisognerà aggiungere quella dei tempi necessari per espletare il concorso. Ci sono annunci confortanti: “Le prove verranno completate in tempo per permettere la stabilizzazione nel nuovo ruolo entro gennaio 2021. Di fatto, se così fosse, i nostri decisori politici dovranno immaginare procedure assai veloci e semplificate che devono essere contenute in un tempo limitano: poco più di un anno, ivi compreso l’emanazione del bando. Un tempo record se pensiamo ai 5 anni dei due concorsi precedenti.

Anche se si avvereranno le migliori ipotesi, nel 2020 il sistema scolastico nazionale potrà fruire della risorsa ispettiva solo in termini residuali. Per evitare lo stallo di molte azioni inderogabili, è facile immaginare che si ricorrerà ancora una volta agli incarichi temporanei.

Gli aspetti generali del servizio ispettivo

L’atto di indirizzo, cui probabilmente il futuro bando farà riferimento, è Il DM 1046 del 28 dicembre 2017 (firmato dal ministro Fedeli), emanato dopo quasi otto anni dal precedente (DM n. 60 del 23 luglio 2010, firmato dal ministro Gelmini). Le funzioni dirigenziali previste sono in continuità con quelle del DM 753/2014[1]. Vediamole in sintesi. Il servizio ispettivo:

  • concorre, a realizzare le finalità e le strategie di innovazione del “sistema nazionale di istruzione e formazione” indicate nella Legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • è rilevante per realizzare una valutazione di sistema, basata su un’analisi della situazione della scuola italiana e della sua evoluzione;
  • costituisce parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui concorre a realizzare gli obiettivi, in collaborazione con gli altri soggetti individuati dal DPR 80/2013;
  • è uno strumento conoscitivo, valutativo e di miglioramento delle diverse realtà scolastiche;
  • è finalizzato all’individuazione e alla risoluzione di anomalie, inefficienze e disfunzioni concorrendo efficacemente al miglioramento del servizio scolastico;
  • svolge altresì attività di studio, di ricerca, di formazione e di consulenza a vari livelli per una maggiore qualità e un più dinamico sviluppo della scuola italiana in un imprescindibile confronto europeo ed internazionale.

Le attività degli ispettori

Le attività correlate alle funzioni ispettive, nell’atto di indirizzo del 2017, sono così articolate:

  1. realizzazione e sviluppo del sistema nazionale di valutazione, coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole (DPR 80/2013); cura del coordinamento dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici (Direttiva 36/2016), partecipazione ai Nuclei di supporto al SNV ed ai gruppi tecnici per la valutazione costituiti presso l’Amministrazione centrale e periferica, contributo alle attività di formazione nell’ambito del SNV;
  2. supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione al fine di fornire consulenza sui vari aspetti riguardanti le aree prioritarie della politica scolastica;
  3. supportoassistenza, consulenza e formazione alle scuole nel processo di attuazione dell’autonomia scolastica, fornendo proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricoli, della progettazione didattica, delle metodologie, della valutazione. La connotazione tecnica della funzione si esplica sia sul versante pedagogico e disciplinare sia su quello normativo e ordinamentale;
  4. raccordo tra l’Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome, di regolazione dei processi e di implementazione dell’innovazione di sistema, sia dal punto di vista culturale e didattico che da quello organizzativo e gestionale;
  5. partecipazione a gruppi di lavoro e organismi tecnici, assicurano la collaborazione per l’efficace attuazione delle misure previste nel PNSD e nel PON “Per la Scuola”;
  6. predisposizione di prove di esame conclusive del secondo ciclo di istruzione;
  7. assistenza alle scuole e vigilanza in occasione degli esami di Stato;
  8. monitoraggio, il controllo e la verifica dei requisiti delle scuole paritarie;
  9. collaborazione nella formazione in servizio del personale della scuola con supporto tecnico ad attività progettuali di ambito territoriale, nazionale e internazionale;
  10. contributo nella progettazione, nella realizzazione e nel monitoraggio delle esperienze di alternanza scuola-lavoro;
  11. consulenza, il supporto e l’intervento relativi alle richieste provenienti dal territorio, dalle famiglie e dalle associazioni di genitori in ordine, in particolare, alle problematiche degli alunni al fine di perseguire uguaglianza ed equità di opportunità.
  12. accertamenti ispettivi relativi agli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi;
  13. verifiche relative all’assiduità della frequenza, alla continuità e qualità delle prestazioni del personale scolastico dirigenziale, docente e non docente, anche in relazione a eventuali procedimenti disciplinari.

Le verifiche

L’ultimo punto, quello delle verifiche, è un aspetto che ricorre da decenni in tutte le norme dedicate alla funzione ispettiva, senza alcuna modifica o integrazione. Letto in maniera decontestualizzata verrebbe da pensare ad un sistema ispettivo autonomo e in grado di tutelare la regolarità del funzionamento del sistema scuola. Non è così. Le disfunzioni e le anomalie devono essere prima rilevate dagli organismi competenti, poi nel caso si rendano necessari interventi ispettivi, saranno gli organi dell’amministrazione centrale e periferica a conferire gli incarichi ai dirigenti tecnici. Sentono prima i Coordinatori delle segreterie tecniche e tengono conto sia delle specifiche professionalità sia del criterio della rotazione. I risultati degli accertamenti poi confluiscono in una relazione che costituisce la base per l’adozione di eventuali provvedimenti. L’atto di indirizzo specifica che i Dirigenti Tecnici incaricati dovranno essere informati sui provvedimenti adottati.

I comportamenti professionali durante le visite ispettive

Secondo l’atto d’indirizzo vigente (2017) la funzione ispettiva tecnica, nell’ambito dell’autonomia, è garantita dalla Direttiva sulle attività di ispezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica del 2 luglio 2002)[2].

Il dirigente tecnico, chiamato a svolgere una visita ispettiva, adotterà un comportamento professionale basato su principi che valgono per tutta la pubblica amministrazione.

  • Basare le proprie iniziative su imparzialità e autonomia di giudizio.
  • Conoscere ed analizzare l’attività e la normativa dell’ente o dell’ufficio sottoposto ad ispezione.
  • Condurre l’intera ispezione con rigorosa riservatezza.
  • Tenere un comportamento assertivo ma disponibile, esercitando le proprie funzioni nel rispetto dei diritti e delle opinioni di chi è ispezionato.
  • Avanzare osservazioni e proposte sulla base dell’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi.
  • Non turbare il regolare funzionamento della struttura ispezionata.
  • Fondare i referti e i rilievi su elementi probanti e circostanziati.
  • Assicurare la trasparenza della documentazione in modo da rendere l’ispezione dimostrabile in ogni suo atto.

Collocazione e organizzazione del servizio ispettivo

Il servizio ispettivo tecnico è collocato, a livello di amministrazione centrale, in dipendenza funzionale dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in dipendenza funzionale dal Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali (il DM 1046/2017 rinnovella il DPCM n. 98/2014, art. 9).

La Segreteria Tecnica nazionale predispone il Piano Ispettivo Nazionale Triennale, da proporre al Capo Dipartimento che lo adotta, coordina l’attuazione di tale Piano Ispettivo, coordina i lavori finalizzati alla predisposizione delle tracce degli esami di Stato.

I coordinatori del Servizio Ispettivo regionale predispongono il Piano di lavoro triennale e il Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici, adottati con provvedimento del Direttore scolastico regionale.

Inoltre la Segreteria tecnica nazionale si raccorda con i coordinatori regionali per l’esame dei problemi generali concernenti la funzione, e per proporre e realizzare il piano di formazione.

L’autonomia del corpo ispettivo

Non esiste un vero e proprio Ispettorato. Non a caso i 190 posti (ancora virtuali) di dirigenti tecnici, previsti nella pianta organica del MIUR, sono collocati in misura maggiore presso gli Uffici scolastici regionali alla dipendenza funzionale del Direttore scolastico regionale e un nucleo presso il MIUR alla dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento. C’è, però, a livello territoriale, una interpretazione assai diversa del concetto di “dipendenza funzionale”. In alcune parti d’Italia la funzione ispettiva è riconosciuta a pieno titolo; il dirigente tecnico partecipa e contribuisce ai processi decisionali, soprattutto quelli che richiedono una specifica competenza tecnica. In altri territori, invece, viene considerato come un “braccio” armato dell’Amministrazione, e la sua attività è molto centrata sulle “patologie” e sul controllo. Tale situazione è quella più diffusa anche perché l’organico ispettivo è assai ridotto.

Attualmente la riorganizzazione del MIUR è stata ridefinita dal DPCM del 4 aprile 2019, n. 47 (atto firmato dal Ministro Bussetti).[3]. In attesa di eventuali nuove indicazioni (nuovo DPCM in fase di emanazione) il riferimento cui attenersi sono quelli relativi all’atto di indirizzo 1046/2017.

Le macro funzioni del dirigente tecnico

In sintesi l’ispettore tecnico è chiamato a svolgere una serie di azioni che si possono suddividere in tre macro funzioni

  • Ispettiva e di accertamento, in quanto è chiamato ad intervenire nelle situazioni emergenziali che attengono a studenti, a docenti, a dirigenti scolastici o anche a questioni amministrative.
  • Valutativa, in quanto è inserito nel sistema nazionale di valutazione (NEV) e nella valutazione dei dirigenti scolastici (NdV), anche, in via residuale, nella valutazione del periodo di prova del docente (se la deve ripetere).
  • Promozionale, in quanto è chiamato a sostenere la progettazione e a supportare i processi formativi e didattico-pedagogici, a fornire assistenza, consulenza alle scuole e alla stessa amministrazione.

Le tre funzioni, seppure giuridicamente assai diverse, nei fatti si intrecciano. La natura tecnica della funzione ispettiva richiede uno sguardo a tutto campo.

I principali riferimenti normativi per la funzione ispettiva tecnica

In sintesi, le modalità di esercizio e i settori di intervento della figura ispettiva sono determinati dal combinato disposto del DPCM 98/2014 (art. 9) e del DM 753/2014 (art. 3, comma 2) sull’organizzazione del MIUR, dallo specifico atto di indirizzo (DM 1046 del 28 dicembre 2017), dal più recente DPCM del 4 aprile 2019, n. 47 sull’organizzazione del MIUR (ora in fase di revisione).

Per la funzione valutativa vanno aggiunti i seguenti riferimenti:

  • la legge 26 febbraio 2011, n. 10, che assegna anche al servizio ispettivo un ruolo specifico nella valutazione delle scuole (comma 4-octiesdecies[4], 4-noviesdecies[5]) e il successivo DPR 28 marzo 2013, n. 80 (in particolare l’articolo 5);
  • la Direttiva 18 agosto 2016, n. 36 relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici che all’art. 9 prevede la costituzione dei nuclei di valutazione e il coordinamento di ciascun nucleo da parte di un dirigente tecnico[6];
  • l’art. 14 del DM del 27 ottobre 2017, n. 850 che chiama in causa il dirigente tecnico nella valutazione del docente nei casi in cui debba essere ripetuto il periodo di prova[7].

—-

[1] Art. 3, comma 2, DM 26 settembre 2014, n. 753 (firmato ministro Giannini).

[2] Direttiva sull’attività d’ispezione della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica (GU serie generale n. 178 del 31 luglio 2002).

[3] Il comma 9 del DPCM 4 aprile 2019, n. 47 relativamente al corpo ispettiva si limita a dire che è “composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo”.

[4] 4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento (…) è riorganizzata, all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. (…).

[5] 4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (…) è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che si articola:
a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica; 
b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

[6] Comma 1 – Il Direttore, sulla base della proposta effettuata dal coordinatore regionale del servizio ispettivo, con proprio decreto, costituisce i Nuclei di valutazione ed individua i Dirigenti valutati da ciascun Nucleo. (…) Comma 4 – Ciascun Nucleo è costituito da un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico in funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione. Un Nucleo deve sempre avere la presenza di almeno un dirigente scolastico.

[7] Comma 3 (…) Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere (…) Comma 4 – Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

In attesa di conoscere le procedure di reclutamento e i programmi di studio del prossimo concorso, la Tecnodid formazione offrirà nei prossimi giorni a tutti i nostri lettori alcuni materiali utili per una prima riflessione sulla “funzione ispettiva”.