Tempo di scrutini

Il decreto legislativo 62/2017 e la responsabilità valutativa

Scrutini in arrivo

Le operazioni di scrutinio al termine del quadrimestre rimandano a scenari complessi di gestione del delicato momento della valutazione e della successiva comunicazione dei risultati alle famiglie tra “nuove normative” e “prassi consolidate”.

Dirigenti e docenti sono chiamati ad esprimere i progressi compiuti dagli studenti in termini di competenze, conoscenze abilità acquisite secondo principi di trasparenza valutativa e di coerenza con l’offerta valutativa.

La valutazione nell’attuale quadro normativo

Da più di un decennio, con la Legge 30 ottobre 2008, n. 169, è stato reintrodotto nel primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) il voto espresso in decimi nella valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni.

Anche il recente d.lgs. 62/2017, che stabilisce nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I e nel II ciclo, conferma all’art. 2 comma 1 che: “La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento”.

Il nuovo dettato normativo attribuisce al processo valutativo una valenza espressamente formativa ed educativa finalizzata al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi, alla documentazione dello sviluppo dell’identità personale e alla promozione dell’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, affidando un tanto impegnativo compito al voto numerico, associato ai livelli di apprendimento!

Valutazione formativa come responsabilità del docente

In tale cornice la valutazione assume un valore pedagogico strettamente coerente con quanto già affermato nelle Indicazioni Nazionali del 2012 in cui si precisa che “la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari…attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate … “.

Gli attori principali della valutazione restano i docenti nella loro duplice funzione che si esplica nelle attivita? individuali e collegiali (Funzione docente artt. 26-29 CCNL Scuola), come pure previsto dall’articolo 1, comma 2, del DPR 122/2009, dove si legge “La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.

E anche il d.lgs. 62/2017 affida il processo valutativo ai docenti che, in coerenza con il curricolo di scuola e con i criteri stabiliti in sede collegiale, attribuiscono una valutazione in decimi a ciascuna disciplina, visto che a loro “competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati degli organi collegiali”.

Il ruolo (decisivo) del Consiglio di Classe

Nella pratica valutativa introdotta dall’art. 6/2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 il docente della disciplina proponeva il voto “in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo”. Tale prospettiva è mutata con il d.lgs. 62/2017 per il quale (comma 3 dell’art. 2) “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe”: si introduce, pertanto, una modifica rilevante in quanto si affida all’intero consiglio di classe, e non al singolo docente, l’onere della responsabilità valutativa. Resta da verificare se e quanto tale principio sia stato compreso e ancor più attuato all’interno dei consigli di classe dal momento che nell’immaginario collettivo e non solo, i docenti, in quanto conoscitori dell’epistemologia della disciplina nonché co-protagonisti del processo di insegnamento–apprendimento si ritengono univocamente e insindacabilmente decisori ultimi dei voti “proposti”.

Come orientarsi tra docimologia e prassi consolidate

In un approccio docimologico riflessivo, la distinzione tra misurazione e valutazione potrebbe meglio definire specifici ambiti di intervento in fase valutativa.

E se al singolo docente spetta certamente il compito della misurazione, riferita ai risultati in termini quantitativi ottenuti dallo studente nelle prove oggettive o tradizionali o autentiche, questo non può e non deve essere scisso dal valore interpretativo della valutazione, che rimanda a criteri e standard di riferimento, compara esiti e descrive processi e che può/deve essere affidata all’intero Consiglio di classe di cui il docente stesso è componente.

Troppo spesso però, nella prassi consolidata, l’aspetto misurativo prevale e il rischio ricorrente è quello della deriva valutativa affidata alla mera aritmetica di voti, appannaggio esclusivo di docenti ancorati ad un paradigma di insegnamento-apprendimento che vede la disciplina – e non il soggetto in apprendimento – al centro del processo di insegnamento-apprendimento.

Il Dirigente scolastico nel processo valutativo: quale ruolo?

L’attuale panorama normativo sancisce che le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico, a cui spetta il compito di assicurare la correttezza formale del procedimento e, soprattutto, di garantire la collegialità della valutazione.

Il Dirigente scolastico in quanto responsabile della valutazione complessiva dell’istituzione scolastica è, al tempo stesso, garante della coerenza tra quanto dichiarato nei documenti programmatici della scuola e quanto effettivamente agito nella pratica valutativa, anche in riferimento ai requisiti di trasparenza nella formalizzazione del voto e nella rispondenza con i criteri definiti in sede collegiale.

Una partecipazione attiva del Dirigente, quanto mai auspicabile in sede di scrutinio periodico e finale, è garanzia di correttezza sostanziale del procedimento e di responsabilità valutativa affidata all’intero Consiglio, cui spetta il compito di verificare la correlazione esistente tra i voti attributi non solo nel rendimento disciplinare, ma anche nella valutazione del comportamento, secondo criteri anch’essi definiti in sede collegiale.

Responsabilità partecipativa nei processi valutativi

In sede di scrutinio, certamente, un approccio responsabilmente partecipativo delle diverse componenti potrebbe ridurre il rischio di una valutazione affidata alla proposta del singolo docente, rispondente ad una mera media aritmetica, per avviarsi verso una prospettiva che tenga conto anche del miglioramento conseguito dallo studente in riferimento ai livelli di partenza, del grado di autonomia raggiunto, del metodo acquisito, dell’impegno profuso nell’apprendimento e di tutti gli elementi descrittivi e autovalutativi che contribuiscono a costruire una “buona” valutazione finale, incoraggiante per lo studente.