Emergenza COVID-19: gli interventi normativi (II)

Premessa: Esigenza di coesione politica e amministrativa

L’emergenza sanitaria non si arresta, anzi, assume di giorno in giorno, di ora in ora, proporzioni sempre più preoccupanti.

Nella notte tra sabato e domenica stazioni ed aeroporti del nord Italia sono stati assediati da gente che ha preso gli ultimi treni ed aerei in partenza per il centro sud. Tutto questo è accaduto perché il DPCM firmato nella notte tra il 7 e l’8 marzo è stato inopportunamente ed imprudentemente diffuso in bozza nella tarda serata del giorno 7.

L’epidemia da CoronaVirus, nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo, cresce in maniera esponenziale e, studi scientifici attendibili sostengono che il picco deve ancora essere raggiunto; il Governo centrale, le Regioni con i loro Presidenti e la politica tutta hanno l’obbligo di assumere decisioni condivise e responsabili e hanno il dovere di emanare provvedimenti chiari e uniformi per il breve, medio e lungo termine.

L’ultima settimana è stata caratterizzata da un susseguirsi di decreti e circolari Ministeriali, successivi al DPCM del giorno 1 Marzo 2020. Si riporta, di seguito, una sintesi cronologica dei provvedimenti nazionali, con riferimento alla scuola.

2 marzo 2020: DECRETO-LEGGE n. 9 (in vigore dal 3 marzo 2020)

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 19 – Misure urgenti in materia di pubblico impiego

PERIODO DI QUARANTENA

Al comma 1 viene precisato che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. La trattenuta prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni non si applica.

VALUTAZIONE ASSENZA DAL SERVIZIO

Al comma 3 viene precisato che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Art. 20 – Presa di servizio dei collaboratori scolastici (Ex LSU) nei territori colpiti dall’emergenza

Al comma 1 viene chiarito che i lavoratori che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione presso le sedi cui sono destinati.

Art. 28 – Rimborso spese viaggi di istruzione

Viene previsto il rimborso delle spese relative alla sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione o la possibilità di richiedere un voucher di pari importo da utilizzare nell’anno in corso.

Art. 32 – Conservazione validità anno scolastico 2019-2020 e validità periodo di prova

Al comma 1 viene precisato che l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche nelle istituzioni scolastiche che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Viene garantita la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche così come il riconoscimento dell’anzianità di servizio.

4 marzo 2020: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 4 Marzo 2020

Art. 1 comma d – sospensione attività didattiche

Sono sospesi sino al giorno 15 Marzo 2020:

  • i servizi educativi per l’infanzia (D. L.vo 65/2017);
  • le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, Università, Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, corsi professionali, master e Università per anziani.

Art. 1 comma f – riammissione a scuola dopo il 15 marzo

La riammissione a scuola, per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 1 comma e – viaggi di istruzione e visite didattiche

Sono sospesi:

  • i viaggi d’istruzione;
  • le iniziative di scambio o gemellaggio;
  • le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 1 comma g – didattica a distanza

Viene chiaramente indicato che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Art. 1 comma h ed i – didattica a distanza (Università, istituzioni AFAM)

Oltre a quanto previsto per le scuole viene specificato che:

  • successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonchè di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
  • le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Art. 2 comma 1 lettera c – misure di informazione e prevenzione

INFORMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA

Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1.

Art. 2 comma 1 lettera g – misure di informazione e prevenzione

PROCEDURE CONCORSUALI

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d.

Art. 2 comma 2 lettera d – misure di informazione e prevenzione

CERTIFICAZIONE ASSENZA DAL LAVORO

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

Art. 2 comma 7 – misure di informazione e prevenzione

Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

Art. 3 – Monitoraggio delle misure

Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

5 marzo 2020: Nota congiunta FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA del 5 Marzo 2020:

Linee generali di orientamento del 5 Marzo per la gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da covid-19.

Opportunamente le OO.SS. del comparto scuola affermano che In materia di emergenza sanitaria, le scuole non hanno alcuna specifica competenza, si devono seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che le autorità preposte (Governo, Ministero dell’Istruzione, Prefetture, Regioni, Comuni) emanano di volta in volta.

Le OO.SS. nella nota congiunta declinano le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio. In particolare, nel rispetto delle istruzioni impartite dalle autorità, occorre contemperare varie esigenze:

  1. Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.
  2. Evitare, ove possibile, riunioni collegiali.
  3. Evitare che l’emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).
  4. Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti nelle mense o nelle dispense)
  5. Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)
  6. Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro. Per fare un esempio, nella sola Emilia Romagna, tali spostamenti coinvolgono la circolazione di almeno 15.000 unità di personale Ata.

Nella stessa nota, le OO.SS. forniscono indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto:

Personale docente

  1. Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (fino al 15 marzo)
  2. Svolgere le riunioni di carattere collegiale attraverso modalità telematica laddove in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure igienico-sanitarie (ad es. distanza tra i partecipanti, locali ampi ed arieggiati, ecc.).

Ricordando sempre che:

  1. tutte le attività funzionali all’insegnamento debbono essere contenute nel monte ore previsto dall’art. 29 del CCNL 2016/2018;
  2. laddove non sia possibile svolgerle secondo le modalità indicate, potranno essere riprogrammate.

Personale ATA

Nelle scuole in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche, come noto, dirigenti scolastici e personale ATA sono in servizio. I dirigenti scolastici dovranno privilegiare modalità flessibili della prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte.

Particolari modalità flessibili della prestazione di lavoro dovranno riguardare con priorità i lavoratori con patologie gravi, coloro che per la chiusura degli gli asili nido e delle scuole dell’infanzia debbono accudire i figli, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.

6 marzo 2020: Circolare Ministero dell’Istruzione del 6.3.2020 (prot. 278)

Nella circolare, a firma dei due capi Dipartimento Bruschi e Boda, viene ribadito che compete al Dirigente scolastico adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.

Viene anche sottolineata l’opportunità di sentire il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU.

In merito all’attività delle scuole la circolare precisa quanto segue:

Servizio Dirigenti Scolastici e Uffici Scolastici Regionali

La circolare richiama l’importante ruolo degli Uffici Scolastici Regionali in termini di collaborazione e supporto ai Dirigenti scolastici, con particolare riferimento ai neo immessi in ruolo, con priorità alle situazioni di particolare criticità. I Dirigenti degli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nei soli casi di impossibilità oggettiva, da parte dei Dirigenti scolastici, di rientrare nelle rispettive sedi di servizio nel caso in cui le stesse siano interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM 1° Marzo 2020° per particolari problemi di salute.

Riunioni degli organi collegiali

Nelle istituzioni scolastiche chiuse sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto.

Nelle istituzioni scolastiche in cui vige la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza.

Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigentiSi raccomanda ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili.

Amministrazione delle istituzioni scolastiche

Personale scolastico

In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale ATA e per i docenti inidonei, la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile, a chi dovesse farne richiesta, è attribuita a ciascun Dirigente scolastico, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.

Il lavoro agile fino al 15 marzo, potrà essere concesso se:

  • il lavoro svolto dal personale risulta gestibile a distanza;
  • il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
  • le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.

Nel caso di più richieste, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione:

  • i portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
  • i lavoratori che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
  • i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia.

Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche

In regime di sospensione, si raccomanda di limitare l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche garantendo il distanziamento e l’areazione dei locali.

Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico

Nelle scuole chiuse le attività di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, in presenza, sono sospese fino a tutta la durata dell’ordinanza di chiusura.

In caso di sospensione delle attività didattiche, tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 2020.

È sempre possibile erogare formazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.

La circolare evidenzia la necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali, ad esempio, gli immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di didattica a distanza prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine di ridurre il rischio di contagio.

Attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici

Fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020, ai docenti impegnati sulle attività di sostegno, ai docenti in servizio, ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019-2020 e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza.

Le misure precauzionali indicate sono rivolte anche alle Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti scolastici.

ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Le attività sono sospese per tutto il periodo di chiusura o sospensione delle lezioni.

Viaggi di istruzione

Oltre a quanto previsto dal DPCM per i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche vengono sospese, fino al 3 Aprile 2020, le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche.

Prove INVALSI

Invalsi ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date per lo svolgimento delle prove destinate agli studenti, di concerto con le scuole interessate, diramando nuove comunicazioni operative.

Olimpiadi e gare per gli studenti

Sospeso sino al 3 Aprile 2020 lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei certamina e delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica.

Iniziative delle Direzioni generali centrali, da realizzare con le scuole

Le iniziative in corso, promosse dalle Direzioni generali centrali, che abbiano in previsione concorsi e premiazioni finali, sono rinviate a date successive al 3 aprile 2020.

Adempimenti in merito al contenzioso

Valutata l’opportunità in relazione a rischi di contagio per il personale addetto, è necessario porre in essere le iniziative per conseguire il rinvio delle udienze di comparizione/trattazione fissate per i giudizi innanzi il Giudice Ordinario, laddove non già disposte d’ufficio, così come delle attività assimilabili, concernenti conciliazioni, mediazioni, transazioni in sede giudiziale ovvero stragiudiziale.

8 marzo 2020: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure contenute sostituiscono quelle riportate nei DPCM del 1 e 4 Marzo u.s.

Rispetto al DPCM del 4 Marzo 2020 procede a una rimodulazione delle aree ed alla individuazione di ulteriori misure a carattere nazionale tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico. Nelle zone considerate ad alto rischio (“ex zone rosse”) non è più prevista la chiusura delle scuole, ma la sospensione delle attività didattiche. Pertanto, vengono superati i contenuti del DPCM del 4 marzo.

Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Art. 1 comma e – Fruizione congedi e ferie

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Art. 1 comma h – Sospensione attività didattiche

Sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni AFAM, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani, i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Art. 1 comma m) – Procedure concorsuali

Sospese le procedure concorsuali pubbliche e private (TFA???) ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Art. 2 – Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Art. 2 comma h – Sospensione attività didattiche

(identico all’art. 1 comma h(

Art. 2 comma i – Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 2 comma l – riammissione a scuola

La riammissione a scuola, per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 2 comma m – Didattica a distanza per studenti con disabilità

I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Art. 2 comma n ed o – didattica a distanza (Università, istituzioni AFAM)

Oltre a quanto previsto per le scuole viene specificato che:

  • successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonchè di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
  • le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

Art. 2 comma r – Lavoro agile

Può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni vigenti, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 2 comma s – Fruizione congedi e ferie

qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Art. 3 comma 1 lettera e – misure di informazione e prevenzione

INFORMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA

Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1.

Art. 3 comma 1 lettera i – misure di informazione e prevenzione

PROCEDURE CONCORSUALI

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d.

Art. 3 comma 2 lettera d – misure di informazione e prevenzione

CERTIFICAZIONE ASSENZA DAL LAVORO

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

Art. 4 comma 1 – Monitoraggio delle misure e compiti del Prefetto

Il prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure e, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 4 comma 1 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

L’art. 650 del codice penale dice: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.”

8 marzo 2020: Nota congiunta FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA del 8 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus: previste nuove misure urgenti di contenimento nelle zone più colpite dal contagio

Nella nota le OO.SS chiedono che la possibilità di accedere con priorità a forme di smart working sia consentita anche ai lavoratori pendolari residenti fuori del Comune sede di servizio.

Rispetto al personale Ata ribadiscono che la presenza a scuola del personale ATA deve essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l’espletamento dei servizi minimi, inderogabili e indifferibili. Nel caso in cui questi non possano essere resi con modalità a distanza, come ad esempio per i collaboratori scolastici, propongono che tali prestazioni, in accordo con la RSU/Sindacato, siano assicurate attraverso turnazioni e utilizzo di unità ridotte di personale, con l’obiettivo di rispettare le misure di sicurezza finalizzate a ridurre la diffusione del contagio.

Hanno infine ribadito al MI e al MUR la disponibilità ad ulteriori interlocuzioni per trovare soluzioni organizzative che tutelino sia la salute dei lavoratori sia la funzionalità dei luoghi di lavoro.

8 marzo 2020: Istruzioni operative del giorno 8 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Invita gli uffici Scolastici Regionali a continuare a offrire il massimo sostegno ai Dirigenti degli AT e ai Dirigenti scolastici, in special modo a quelli neoassunti anche avvalendosi dei Ds tutor, che rappresentano la “prima linea” di intervento e che sono gravati dal maggior peso dell’emergenza.

Afferma che, per i DS, recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari.

Ribadisce quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n. 278 circa la possibilità di stabilire forme di lavoro agile.

Uffici Scolastici Regionalie Ambiti territoriali

Ribadisce le disposizioni previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. In particolare, le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Istituzioni scolastiche

I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

Prestazioni dei collaboratori scolastici: il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Le prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente:

  • condizioni di salute;
  • cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia;
  • condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.

Personale docente: Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza.

Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza.

Adempimenti amministrativi

L’intera tempistica riferita all’approvazione del conto consuntivo, indicata all’art. 23 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è prorogata di 30 giorni.

Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.

Riunioni degli organi collegiali

Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione delle zone in parola sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.

Attività didattica a distanza

Sono confermate le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278.

Indispensabile attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.

L’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza è consentito sia presso l’istituzione scolastica, sia presso il domicilio o altre strutture.

Viene consigliato di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la sola trasmissione di compiti ed esercitazioni se non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di semplice contatto a distanza.

Valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze.

Tutte le piattaforme mettono a disposizione strumenti adeguati. La nota ricorda che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

Supplenze brevi e temporanee personale docente

Viene evidenziata l’atipicità della “sospensione delle attività didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, in cui risulta già impegnato il personale docente con supplenza breve e temporanea.

Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, i dirigenti scolastici valuteranno la necessità di avvalersi dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, con l’obiettivo di garantire la didattica a distanza.