Al via le valutazioni di fine anno

Iter procedurale in dirittura d’arrivo

Tra anticipazioni di bozze e acquisizione di pareri si è giunti alla conclusione dell’iter procedurale ed è stata finalmente pubblicata, nella versione definitiva, l’ordinanza ministeriale sugli esiti finali di apprendimento nel I e II ciclo di istruzione (in attuazione di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 22, ancora da convertire in legge). L’O.M. 11/2020 conferma complessivamente lo scenario anticipato nei giorni scorsi e accoglie parzialmente le richieste formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria del 13 maggio[1]; proviamo ad effettuarne una lettura ragionata evidenziando gli aspetti più salienti.

Le novità più significative introdotte dall’ordinanza riguardano i due documenti introdotti all’art. 6: il piano di apprendimento individualizzato e il piano di integrazione degli apprendimenti.

Il recupero, anzi il piano di apprendimento individualizzato (PAI)

Il piano di apprendimento individualizzato (PAI) è predisposto dai docenti del Consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva con voti inferiori a 6 e va allegato al documento di valutazione finale. In esso “sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (art. 6 comma 1). In sintonia con la richiesta del CSPI, la trasmissione del documento è prevista nel passaggio alla classe successiva, tranne nel passaggio alla prima classe di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Tale scelta è coerente con quanto disposto sia dal comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 62/2017 – in cui si precisa che “L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” – sia con gli articoli 4 e 5 del DPR 275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolasticheAppare sensata la scelta di affidare alle scuole la progettazione delle strategie per il miglioramento ritenute più idonee, salvaguardando le specificità dei rispettivi ordini di scuola nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa sancita dal Regolamento.

La rimodulazione della programmazione (PIA)

L’altro documento che aggiunge una new entry nel popoloso mondo degli acronimi del M.I., è il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA): in esso vanno indicati, a cura dei docenti del consiglio di classe, tutte le attività didattiche e i correlati obiettivi di apprendimento previsti dalla progettazione annuale e non realizzati a causa dello stato di emergenza e che convergono in una “nuova progettazione” (comma 2, art. 6 ).

A differenza del piano di apprendimento individualizzato la sua trasmissione avviene anche nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica.

Le attività inserite nei due documenti “costituiscono attivita? didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere da 1° settembre 2020”(comma 3, art. 6).

Le decisioni degli organi collegiali per i nuovi documenti

E’ innegabile che l’elaborazione dei due documenti implicherà un lavoro abbastanza oneroso per i docenti dei consigli di classe, considerato che tali adempimenti, seppur la tempistica non sia ben definita, verosimilmente, dovranno espletarsi entro il 30 giugno.

Non viene accolta la richiesta del CSPI di affidare, a decorrere dal 1° settembre 2020 al collegio docenti delle classi interessate l’inserimento nel PTOF dei due documenti in considerazione del fatto che “la norma speciale sopravvenuta comunque non lede la progettualita? delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche situazioni” (Premessa O.M. 11/2020).

In conclusione riguardo la rimodulazione della progettazione e l’individuazione degli obiettivi di apprendimento non affrontati, da conseguire con il piano di integrazione degli apprendimenti, viene confermata la competenza affidata a docenti e consigli di classe; confermata anche l’autonomia deliberativa del collegio docenti a cui spetta il compito di integrare, ove necessario, i criteri valutativi dell’apprendimento e del comportamento (Art. 2 comma 2).

In coerenza con i principi espressi nel Regolamento sull’autonomia che riconoscono alle istituzioni scolastiche autonome potere deliberativo in tema di progettazione e definizione dei criteri valutativi, si affida, pertanto, alla professionalità e all’impegno del personale scolastico il delicato compito di pianificazione, progettazione e valutazione degli interventi educativi e didattici in presenza e a distanza.

Le nuove regole sulla valutazione finale degli esiti

L’ordinanza ministeriale conferma all’art. 3, per gli studenti del I ciclo, l’espressione della valutazione finale in decimi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 62/2017 e non accoglie il suggerimento del CSPI di sostituzione del voto con il giudizio articolato, nella scuola primaria, in quanto tale richiesta, come ben precisato in premessa, “implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi”.

Svanisce, pertanto, la possibilità di superamento, per la scuola primaria, della valutazione numerica, con la speranza che la votazione in decimi sia adeguatamente correlata ad un attento lavoro di descrizione dei livelli di padronanza e non si appiattisca sulla dimensione meramente sommativa.

La non ammissione alla classe successiva: quando è possibile?

L’ammissione alla classe successiva è prevista per tutti gli studenti (art.3 comma 2), anche in presenza di voti inferiori al sei in alcune discipline, ed è affidata ai docenti dei team o dei consigli di classe sulla base delle modalità e dei criteri stabili dal collegio docenti. Come si è visto, per gli studenti con valutazione inferiore al sei, in alcune discipline, i docenti del consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato in cui vengono riportati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare.

Si stabilisce, inoltre, che eventuali non ammissioni vadano debitamente motivate dai docenti del consiglio di classe, solo in assenza di elementi valutativi “per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico” (art. 3 comma 7).

Stesse regole si applicano anche agli studenti del secondo ciclo ed è prevista la predisposizione del piano di apprendimento individualizzato per gli studenti ammessi alla classe successiva con voti inferiori al sei. A questi studenti è attribuito un credito pari a 6 “fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020 “. In accoglimento della richiesta del CSPI, tale possibilità di integrazione viene data a tutti gli studenti del II grado demandando al collegio docenti la scelta dei criteri.

Le proposte per gli alunni con BES

Per gli studenti con bisogni educativi speciali l’ordinanza conferma quanto già definito nella bozza e non accoglie, con espressa motivazione in premessa, la richiesta del CSPI di non ammissione alla classe successiva per gli studenti con disabilità certificata “ in presenza di situazioni didattiche di particolare difficolta? o che comunque attengano ai processi di crescita e di inclusionein quanto la non ammissione “creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all’attività di valutazione.”

Per tutte le categorie di alunni con bisogni educativi speciali (certificati e non) è definita, ove necessario, la possibilità di integrazione del PEI o del PDP con il piano di apprendimento individualizzato che dovrebbe accompagnare lo studente alla classe successiva. Anche per questi studenti, pertanto, vanno individuati gli obiettivi di apprendimento programmati ma non conseguiti o consolidati nella fase di didattica a distanza.

L’esame del I ciclo, le novità

In riferimento a quanto previsto dalla bozza sugli esami del I ciclo, nell’O.M. 9/2020, la novità più rilevante da segnalare è il dietrofront sulla tempistica di attuazione della presentazione dell’elaborato, ampiamente richiesto da più parti, dirigenti scolastici in primis, che slitta entro la data fissata per gli scrutini e comunque non oltre il 30 giugno (art.4 comma 3).

Risultato che fa tirare un sospiro di sollievo a docenti e studenti e concede tempi più distesi sia per l’elaborazione che per la presentazione dell’elaborato.

Altro elemento di rilievo è l’eliminazione dei criteri di valutazione dell’elaborato la cui individuazione viene rimandata al collegio docenti a cui si affida la predisposizione di una griglia di valutazione con votazione in decimi (art. 6 comma 1).

Infine, confermando quanto già anticipato nella bozza, il voto d’esame attribuito con valutazione in decimi dal consiglio di classe deve tenere conto, oltre che della valutazione di scrutinio dell’anno in corso, “della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale,” (art. 7 comma 2).

Le caratteristiche dell’elaborato

Interessante appare la motivazione, espressa in premessa, con cui non si accoglie la proposta del CSPI di attribuire un peso specifico del 20% alla valutazione dell’elaborato e con cui si precisa che La valutazione che porta al voto finale e? infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie” .

La motivazione espressa va considerata anche alla luce del proliferare di proposte di attribuzione di peso, nella definizione del voto finale, ai tre diversi aspetti concorrenti, descritti al comma 2 dell’art. 7.

Il ruolo del dirigente scolastico

Infine una riflessione va fatta sul ruolo svolto dal dirigente scolastico a cui viene spetta il compito di disporre “ lo svolgimento delle presentazioni in video conferenza o in idonea modalita? telematica sincrona, assicurandone la regolarita? attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici piu? idonei”(art. 4 comma 4).

Per quanto riguarda la sua presenza allo svolgimento della presentazione orale, trattandosi di Consiglio di classe e non di Commissione d’esame, è ipotizzabile la possibilità di delega a un docente del consiglio stesso in caso di sua impossibilità (D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 3).

E’ opportuno, inoltre, considerare che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti.

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[1] Espressione di parere sullo schema di Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”