La scuola tra proroghe e scadenze

È stata approvata la Legge di conversione del decreto 1000 proroghe

Il testo della Legge di Conversione del decreto Milleproroghe è stato definitivamente approvato, con modificazioni, il 25 febbraio u.s. dopo i rituali passaggi alla Camera e al Senato. Nel testo sono previste una serie di proroghe dei termini legislativi in scadenza in diversi settori, oltre ad alcune disposizioni urgenti di portata generale per contrastare la perdurante emergenza sanitaria. Diverse sono le questioni specifiche che riguardano la scuola e che di seguito riassumiamo

Il reclutamento dei docenti di Religione Cattolica

Il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire il concorso destinato ai docenti di religione cattolica entro il 31 dicembre 2021. L’obiettivo è quello di garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. La procedura concorsuale sarà bandita in base all’intesa sottoscritta, il 14 dicembre scorso, dal Ministero dell’istruzione e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Potrebbe consentire da 6 a 7 mila assunzioni. È prevista una riserva di posti per i docenti con 3 anni di servizio, anche non consecutivi, in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, necessaria per insegnare la Religione Cattolica.

Il Concorso per Dirigenti Tecnici

Erano stati presentati alcuni emendamenti al Decreto Milleproroghe che prevedevano di far “transitare” nei ruoli di dirigenti tecnici i dirigenti scolastici che attualmente ricoprono un incarico dirigenziale ex art. 19 comma 5bis del D.lgs. 165/2001 (in qualità di dirigente amministravo o tecnico presso il MIUR o gli USR). Ma tali emendamenti sono stati respinti. Conseguentemente, il concorso per Dirigenti Tecnici potrà essere bandito entro il 31 dicembre 2021 con l’identico contingente assunzionale già autorizzato. Ricordiamo che originariamente il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 lo aveva previsto per l’anno 2020.

Il bando, per il completamento dell’organico di tutti i posti rimasti vacanti, riguarderà:

  • il comparto della scuola infanzia e primaria,
  • il comparto della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Potranno partecipare: i dirigenti scolastici; i docenti di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno 10 anni nello specifico settore.

La tempistica per l’internalizzazione degli ex LSU

La legge di conversione conferma lo slittamento dal 1° gennaio al 1° marzo del termine per l’assunzione nel profilo dei collaboratori scolastici del personale delle imprese già impegnato nella pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura di internalizzazione, sui posti residuati dalla precedente stabilizzazione prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021.

In realtà tale proroga appare insufficiente a garantire l’effettiva assunzione in servizio, entro il termine indicato dal decreto, del personale ex LSU che, avendo titolo a partecipare alla seconda procedura di reclutamento, ne risultasse destinatario, poiché tale procedura non è stata ancora bandita. Conseguentemente, con la nota 26 febbraio 2021, n. 7286 della Direzione Generale per il personale scolastico è stata autorizzata la proroga di mese in mese dei contratti di supplenza già sottoscritti sino al 31 dicembre 2020 per la copertura dei posti accantonati e prorogati sino al 28 febbraio 2021, nelle more dell’avvio della prevista procedura selettiva, al fine di continuare a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie.

I nuovi termini delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo ed ausiliario

Viene prorogato al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Con riferimento ai limiti temporali di validità delle graduatorie, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 aveva previsto che:

  • le graduatorie approvate nell’anno 2011 fossero utilizzabili entro il 30 marzo 2020, a condizione che i soggetti interessati frequentassero i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori organizzati da ciascuna amministrazione e che sostenessero e superassero un apposito esame-colloquio atto a confermare l’idoneità degli stessi;
  • il 30 settembre 2020 era la data ultima di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017;
  • alle graduatorie approvate nell’anno 2018, si applichi uno slittamento mobile di tre anni dalla data di approvazione, in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021;
  • alle graduatorie approvate nell’anno 2019, si conferma il suddetto slittamento mobile triennale;
  • alle graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, lo slittamento mobile viene ridotto da tre a due anni.

Su tali graduatorie era già intervenuto il Decreto legge 34/2020, disponendo una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, termine che ora, come dichiarato in premessa, viene ulteriormente prorogato.

A riguardo è stata anche stabilita la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022.

Si parla anche di valutazione degli apprendimenti

Il decreto interviene anche in materia di valutazione degli apprendimenti. Come tutti, infatti, ricordiamo, tra fine febbraio e inizio marzo 2020, a seconda della diffusione del virus COVID-19, la scuola si è misurata con la forzata sospensione delle attività didattiche in presenza. Con una serie di provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio, fino a giugno 2020 è stata di fatto attivata la DAD (che con l’anno scolastico in corso è diventata DDI), ed è stata formalmente prevista la stessa efficacia alla valutazione degli apprendimenti conseguiti con la didattica a distanza rispetto a quelli conseguiti in presenza per l’anno scolastico 2019/2020.

Analogamente, con il decreto 1000 proroghe la stessa garanzia di efficacia è stata estesa all’anno scolastico 2020/2021, in riferimento sia alla valutazione periodica sia alla valutazione finale degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata, che produce, quindi, gli stessi effetti previsti per il primo ciclo dal decreto legislativo 62/2017, e, per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, dal decreto del Presidente della Repubblica 122/2009.

Stante il perdurare dello stato di emergenza, tale efficacia è stata estesa attraverso un così detto rinvio mobile anche alle eventuali proroghe dello stato di emergenza.

L’edilizia scolastica e la sicurezza degli edifici

È prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021, in materia di edilizia scolastica, del termine per il pagamento da parte degli enti locali per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Questa misura è finalizzata a consentire i pagamenti secondo gli stati di avanzamento dei lavori, ed è stata ritenuta necessaria perché, essendo state reinvestite più volte le economie di gara, sono in corso le procedure di rendicontazione necessarie per ottenere i pagamenti.

Scuole e asili nido alle prese con la normativa antincendio

Si è intervenuti anche per prorogare e unificare il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio. Slitta infatti dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per completare l’adeguamento alla normativa antincendio negli edifici scolastici e nei locali adibiti a scuola ed è stato parimenti prorogato al 31 dicembre 2022 anche il termine per l’adeguamento degli asili nido. La deadline per questi edifici è scaduta il 31 dicembre 2019.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutti i termini previsti dall’allegato 1 al Decreto legge sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (il testo del decreto legge limitava la proroga al 31 marzo). Le relative disposizioni vengono attuate esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Nel dettaglio la proroga riguarda i seguenti temi.

Organi collegiali

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono continuare a svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (proroga dell’articolo 73, comma 2-bis del D.L. 18 marzo 2020).

Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione

È prevista la possibilità di continuare ad effettuare le riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione in videoconferenza (articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992 n. 104), per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla vigente normativa.

Pareri del CSPI

Viene prorogata la norma secondo cui il termine concesso al CSPI per rendere il proprio parere è pari a 7 giorni (in origine erano 45 i giorni – art.3 D. Lgs. 233/1999). Decorso tale termine il Ministero può prescindere dal parere stesso (proroga dell’art.3, comma 1 del D.L. 22/2020).

Edilizia scolastica

Continua la possibilità di utilizzare procedure accelerate per l’utilizzo dei fondi già stanziati, per gli interventi di edilizia scolastica, intervenendo anche sulle percentuali di erogazione di fondi nella tempistica stabilita (proroga dell’art. 232, commi 4 e 5, del D.L. 34/2020).

Sorveglianza sanitaria

Si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere alla sorveglianza eccezionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto potranno chiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’INAIL che provvedono con propri medici del lavoro. È fatta salva comunque la possibilità, per il datore di lavoro, di nominarne uno per il periodo emergenziale.

Smart working

È prevista la possibilità per i datori di lavoro, pubblici e privati, e le P.A. di continuare ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti applicando lo smart working semplificato al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti. Le P.A. organizzano il lavoro dei propri dipendenti attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera applicando il lavoro agile, con le misure semplificate, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (proroga dell’art. 263, comma 1, Decreto legge 34/2020).

È opportuno ricordare che per il personale scolastico e per il personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, le modalità di lavoro agile si applicano solo nei casi di sospensione delle attività in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica (come previsto dal Decreto legge 104/2020, art. 32, comma 4, convertito dalla legge 126/2020) ovvero in forza di disposizioni adottate a seguito della situazione emergenziale.