C’era una volta il libro di testo

Dal libro cartaceo ad una pluralità di materiali didattici: come districarsi nel labirinto normativo

Di norma, entro la seconda decade del mese di maggio, si procede all’adozione dei libri di testo, con conferma o rinnovo, in un’istruttoria che coinvolge dapprima i Consigli di classe, quindi il Collegio dei docenti. Anche quest’anno la nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021 impartisce le necessarie direttive.

Passo indietro. Da tempo non c’è più solo il tradizionale libro scolastico, ma una pluralità di materiali didattici. Da circa un decennio la legislazione scolastica insiste sull’opportunità di orientare la scelta verso nuovi sussidi digitali.  

Testi didattici in formato digitale e opere d’intelletto

La didattica laboratoriale aveva fatto la sua prima timida comparsa nell’art. 2 della legge 517/1977. Già nel DPR 275/1999 la documentazione educativa è stata contemplata fra le forme dell’autonomia di ricerca e sperimentazione.

È un cammino che approda sino al Piano nazionale per la scuola digitale (comma 56 della legge 107/2015), al DM 851 del 27 ottobre 2015, non senza lo sprone della Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006 riformulata il 22 maggio 2018. Si ricorda che nella Legge 107/2015, al comma 58, lettera h), si indicava tra gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale la “definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici”.

Non sempre si tiene conto del fatto che una scuola può farsi promotrice di manufatti culturali, ovvero di opere dell’intelletto, come spiega il nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, all’art. 32.

A sua volta, l’art. 36, comma 1, tratta del “diritto d’autore sulle opere dell’ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche…”.

Possono essere ritenute questioni di ordine pratico, tuttavia non meno rilevanti nel definire un contesto nel quale si può legittimamente operare, anche nell’ambito della produzione di materiali didattici e culturali.

Innovare i materiali didattici: una legge di oltre dieci anni fa

Fatte queste premesse, la questione da considerare è riferita ad un’innovazione nella metodologia didattica che coinvolga anche i libri di testo, evitando ogni possibile allarmismo da parte del mondo editoriale (in realtà più avvertito e consapevole di quanto comunemente si creda) e con il quale occorre rafforzare, aggiornandola, la collaborazione: stiamo parlando, per lo più, di strumenti integrativi, non sostitutivi, rispetto al libro tradizionalmente inteso in formato cartaceo.

Titolare della decisione per l’adozione dei libri di testo è il Collegio dei docenti, insieme ai Consigli di classe, in una filiera arricchita, nella scuola secondaria di secondo grado, dai Dipartimenti.

A questo proposito, occorre riprendere un passaggio del Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,che all’art. 64 ha previsto un Piano programmaticodel MIUR, di concerto con il MEF. Un piano predisposto in data 4 settembre 2008, enunciato nel comma 3,dettagliato nel comma 4.

Con tale atto si formula l’indirizzo verso una progressiva migrazione dai libri cartacei a quelli in versione digitale, o meglio, si sollecita una ponderata riflessione del Collegio dei docenti al fine di individuare i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, sul web. Ciò a partire dall’a.s. 2008-2009, quindi oltre dieci anni fa.

Dematerializzazione, tetto di spesa e responsabilità dei collegi

Poi, dall’anno scolastico 2011-2012, il Collegio dei docenti è stato nuovamente chiamato ad adottare libri utilizzabili in versione online scaricabile da Internet o mista.

Negli anni successivi si sono affastellate disposizioni che non sempre hanno contribuito alla chiarezza. Va segnalato in particolare il Decreto Legge 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, secondo il quale un libro scolastico può essere prodotto in parte in forma cartacea, in parte in forma elettronica, senza sovrapposizione dei contenuti.

La delibera del Collegio dei docenti è chiamata al rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis e al controllo contabile di cui all’articolo 11 del D.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011.

Poi successivamente, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, il cui art. 6ha chiarito che “I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico”, stanziando risorse, anche tra reti di scuole, da distribuire per l’acquisto di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d’uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), di cui al D.lgs. n. 109/1998.

Stato e cultura digitale

Al contenimento dei costi relativi ai libri scolastici fa riferimento, a decorrere dall’a.s. 2014/2015, sempre l’art. 6. In esso, con una certa solennità, si afferma che: “Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l’alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall’articolo 8 del codice dell’amministrazione digitale…”.

Come si può osservare, tutto questo ben prima dell’apparizione sulla scena del mondo del Covid-19.

Risorse educative aperte

Le istituzioni scolastiche devono provvedere ad affiggere all’Albo dell’istituto e a pubblicare sul sito e su Scuola in chiaro l’elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.

Il DM 781 del 27 settembre 2013, a cui dobbiamo, nell’allegato, anche la promozione dell’utilizzo delle Risorse educative aperte (sigla in inglese OER), rende possibili tre opzioni per l’adozione dei libri di testo e delle risorse digitali integrative:

  • libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi;
  • libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi;
  • libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi.  

Il rispetto dei vincoli normativi

La nota 3503/2016 ha confermato per l’a.s. 2016/2017 le istruzioni impartite con nota prot. 2581/2014, con le seguenti precisazioni: le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, sono deliberate dal Collegio dei docenti nella seconda decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. I dirigenti scolastici esercitano la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. La nota Miur n. 5371/2017 ribadirà poi che l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018 continua a essere disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014.

L’attuale ineludibile doppio binario

Questo doppio binario – cartaceo e online – è un tratto del nostro tempo, che coinvolge la scuola anche nella programmazione di uno strumento didattico fondamentale come il libro di testo.

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo sperimentato le preoccupazioni, le fatiche, ma anche le necessarie innovazioni che ha comportato la pandemia provocata dal Covid-19, in un contesto che, in ambito scolastico, ha determinato il passaggio, fissato dal DM 89 del 7 agosto 2020, da una didattica esclusivamente in presenza, ad una didattica integrata, in presenza e a distanza, sempre di più fondata sulla competenza digitale. Dopo la pandemia il valore dell’integrazione è destinato a rimanere come un acquisto culturale didattico ed educativo.  Contestualmente nel corso degli ultimi due anni scolastici, le scuole hanno cercato di cogliere l’opportunità di progetti, come quello, tra gli altri, relativo alle Smart Class, che consentano di acquisire nuovi strumenti digitali.

Alleggerire gli zaini, contenere la spesa

Anche quest’anno dunque, puntualmente è uscita la nota ministeriale n. 5272 del 12 marzo 2021, avente ad oggetto l’Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022, a firma del Direttore Generale Maria Assunta Palermo. Ci sono tutte le condizioni per evitare che la scelta, come talvolta accade, sia derubricata come secondaria rispetto ad altre urgenze ed emergenze. Si tratta, invece, di qualcosa di fondamentale nell’accompagnare la trasformazione in atto, tenendo ben presenti due esigenze che si rendono complementari: da un lato far fare un ulteriore passo avanti alla competenza digitale, alleggerendo gli zaini che, non sempre utilmente, gravano sulla spalle degli studenti; dall’altro prendendo sul serio il tema di un risparmio economico, a favore delle famiglie, che non escluda affatto l’arricchimento dell’offerta formativa, specie in presenza di una questione sociale come quella che si sta delineando.