Maturità, non chiamiamola solo colloquio

Tempistica, procedure, strumenti

Manca poco più di un mese all’insediamento delle Commissioni per gli esami di Stato, del secondo ciclo d’istruzione, precisamente alle ore 8.30 del 14 giugno, inizio dei colloqui dal 16 giugno. Si è detto che si tratterebbe solo di un colloquio, ma non è proprio così, come vedremo meglio. Intanto consideriamo le principali novità previste dalla OM n. 53 del 3 marzo 2021 e dalla Nota n. 699 del 6 maggio 2021[1] con alcune sottolineature e puntualizzazioni.

Requisiti e deroghe

Per l’ammissione all’esame di Stato – come già lo scorso anno – permangono le deroghe relative allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività per i PCTO.

Però, rispetto allo scorso anno, non sono previste deroghe per il profitto.

È richiesta una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto – e anche il voto di comportamento deve essere non inferiore a sei decimi – con possibilità di ammettere all’esame di Stato, con provvedimento motivato, nel caso di insufficienza, solo in una disciplina.

In relazione al requisito della frequenza per almeno tre quarti del monte orepersonalizzato, le istituzioni scolastiche valutano le deroghe di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 62/2017, e di cui all’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica” (art. 3, Candidati interni, comma 1, lettera a) dell’OM n. 53/2021).

La pubblicazione degli scrutini e del credito

Importante tener conto delle modalità di pubblicazione degli esiti dello scrutinio, con affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, per ogni classe, nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e al credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.

Come spiega l’OM n. 53 del 3 marzo 2021 all’art. 11, in difformità rispetto alle previsioni fissate nel D.lgs. 62/2017, come già lo scorso anno, il valore del credito scolastico è rimodulato e passa da 40 a 60 punti: 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta, 22 per la classe quinta (art. 11, comma 1).

Conseguentemente, il valore dell’unica prova d’esame è fissato a 40 punti

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base dell’Allegato A dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021 (art. 11, comma 2).

Attenzione alle tabelle

Le tabelle[2] sono state riviste rispetto a quelle dello scorso anno. È necessario prestare attenzione al loro utilizzo, specialmente per la tabella B (conversione del credito assegnato al termine della classe quarta), considerando l’eventuale integrazione di un punto di cui all’OM 11/2020, art. 4, comma 4. È bene attenersi a quanto indicato dalla OM n. 53 per evitare eventuali – per quanto non voluti – disguidi. La perfezione non è di questo mondo, qualche distrazione può sempre accadere, potrà essere corretta durante l’esame di Stato, ma ragionevolmente, anche in questo caso, prevenire è meglio che curare. Il sistema per l’attribuzione del credito, a partire dalla media dei voti, rimane quello precedente. Il Collegio dei docenti fissa i criteri per l’assegnazione del punteggio all’interno della fascia stabilita dalla media dei voti.

Il Documento del 15 maggio

È opportuno richiamare l’attenzione sul progressivo rilievo che sta assumendo il Documento del 15 maggio. Scadenza ormai prossima entro la quale, non solo per l’impegno del Coordinatore del Consiglio di classe, viene predisposto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, Prove d’esame, del D.lgs. 62/2017, un documento che esplicita “i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”, insieme ad ogni altro elemento che il Consiglio di classe ritenga utile per l’esame di Stato.

Sempre nell’art. 17, comma 1, si precisa che: “La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori”. Vale a dire: non può non tenerne conto, deve tenerne conto.

Per le discipline coinvolte sono altresì esplicitati gli obiettivi specifici di apprendimento, ovvero i risultati oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.

Elaborato e colloquio

Il documento del 15 maggio indica inoltre:

1) l’argomento assegnato a ciascun candidato (già assegnato, tramite posta elettronica e passaggio al protocollo, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, entro il 30 aprile) per la realizzazione dell’elaborato scritto (da restituire, da parte del candidato, “al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata”), concernente le discipline di indirizzo, oggetto del colloquio, per quanto in una prospettiva multidisciplinare (di cui all’art, 18, comma 1, lettera a) Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame);[3]

2) un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe di cui all’art. 10 (cfr. art. 18, comma 1, lettera b).

Al documento possono essere allegati materiali sulle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini, ai progetti svolti nell’ambito del precedente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e, dal 14 settembre 2020, a seguito della legge n. 92 del 20 agosto 2019, dell’attuale di Educazione Civica.

Come prevede l’OM n. 53 del 3 marzo 2021, all’art. 10, comma 2, nel Documento del 15 maggio i Consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. La Relazione del 15 maggio è pubblicata all’Albo online della scuola.

Curriculum dello studente

Ultimo ma non ultimo, il Curriculum dello Studente[4] previsto nella Legge 107/2015, comma 28, quindi nel D.lgs. 62/2017, art. 21, comma 2, ove è stato ribadito e meglio precisato. Lo scorso 2 aprile è stata diffusa dal Ministero dell’Istruzione la Nota n. 7116 con le Indicazioni operative.

Inutile dire che si tratta di un fatto non privo di un certo rilievo, un documento che può restituire il profilo dello studente, con le informazioni relative alle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale. Importante per la presentazione dello studente alla Commissione e per lo svolgimento dello stesso colloquio dell’esame di Stato, esso può costituire uno strumento utile per l’orientamento degli studenti nella prosecuzione degli studi e per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sono state espresse critiche che risultano ingenerose rispetto a propositi volti alla valorizzazione di attitudini e di esperienze maturate anche al di fuori della sfera strettamente scolastica e che possono consentire di definire meglio un’identità culturale nello spirito inclusivo dell’art. 3 della Costituzione, senza distinzione di “condizioni personali e sociali”.

Uno strumento che potrà dare dei frutti in un tempo adeguato di sperimentazione e che avrebbe dovuto essere introdotto più precocemente, visto che la previsione riguarda una legge che risale al 13 luglio 2015.

Il ruolo attribuito agli studenti va nella direzione della competenza fondata su autonomia e responsabilità, siccome essi stessi hanno un ruolo diretto nella compilazione del proprio Curriculum. Il tema delle diseguaglianze merita la più attenta considerazione, ma lo si affronta in modo adeguato mettendo mano ai nodi strutturali inerenti non solo all’ambito scolastico e formativo.


[1] Da tener presente la Nota ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 sulla Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione. In particolare si evidenzia il rilievo delle prime tre righe: “Come è noto, per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria”.

[2] Cfr. OM 53 del 3 marzo 2021. Allegato A – Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza. Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta. Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato. Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato. Allegato B – Griglia di valutazione della prova orale.

[3] Nota bene: “Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame”. Cfr. anche le FAQ del Ministero dell’Istruzione: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html. In particolare la FAQ n. 4 del secondo ciclo: Domanda: “Qual è il ruolo del docente di riferimento per l’elaborato, che i consigli di classe assegnano a ciascuno studente?” Risposta: “Il docente di riferimento (ruolo che non è assimilabile in alcun modo a quello del relatore di tesi) ha il compito di accompagnare ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso; l’accompagnamento formativo consentirà l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e una migliore preparazione. Si tratta di un ruolo di tutoraggio di processo e di guida, e pertanto può essere svolto da tutti i docenti membri di commissione, non solo da quelli delle materie di indirizzo. Resta inteso che i docenti delle singole discipline coinvolte nell’elaborato forniranno comunque a tutti gli studenti le necessarie indicazioni, legate allo specifico disciplinare, utili per la realizzazione dell’elaborato stesso”.

[4] Cfr. Nota ministeriale 7116 del 2 aprile 2021, avente ad oggetto Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione – indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente.