Decreto Sostegni bis

Le principali misure per la scuola

Il Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato un decreto-legge[1] che introduce misure urgenti correlate all’emergenza da COVID-19.

Il decreto stanzia circa 40 miliardi di euro al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate. Gli interventi previsti si articolano su alcune principali linee di azione; una di queste è nel titolo VI: “Giovani, scuola e ricerca”, a cui vengono destinati1,4 miliardi di euro.

Cosa contiene il titolo VI

Le novità per la scuola spaziano su più settori: dall’avvio del prossimo anno scolastico, al Fondo per consentire alle scuole di continuare ad affrontare l’emergenza sanitaria, fino al piano di reclutamento pensato per coprire le cattedre vacanti, anche in vista di settembre, ma soprattutto per avviare un corso sistematico e regolare di reclutamento degli insegnanti, a partire dalle discipline STEM (Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Scienze e tecnologie informatiche). Tutto è contenuto nel titolo VI. Ecco i 6 articoli che riguardano il settore Giovani, scuola e ricerca:

  • Art. 58. (misure urgenti per la scuola)
  • Art. 59. (misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente)
  • Art. 60. (misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca)
  • Art. 61. (fondo ricerca per l’Italia)
  • Art. 62. (misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)
  • Art. 63. (Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione)

Analizziamo qui di seguito gli articoli 58 e 59.

Avvio dell’anno scolastico (art. 58 comma 1)

Specifica che per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022 possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, alcune misure anche in deroga:

  1. la definizione di un’unica data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 d’intesa con la Conferenza Stato Regioni tenendo conto delle necessità di rafforzamento degli apprendimenti curriculari;
  2. l’adattamento e la modifica delle procedure necessarie per l’avvio del prossimo anno scolastico. In particolare, le assunzioni in ruolo, ma anche le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le attribuzioni dei supplenti alle scuole da parte degli Uffici territoriali dovranno essere completate entro il 31 agosto e, sempre, nel pieno rispetto della capacità assunzionale dell’intero comparto; obiettivo del Ministero è far sì che la tempistica prevista per quest’anno vada poi a regime anche per i prossimi anni;
  3. l’eventuale previsione di percorsi di rafforzamento degli apprendimenti nel prossimo anno scolastico oltre l’ordinaria attività didattica, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
  4. una programmazione scolastica mirata per le necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, anche attraverso la didattica a distanza.

CSPI, IeFP, ITS e mobilità (art. 58 comma 2)

Fino al 31 agosto 2021 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dovrà rendere il proprio parere entro 7 giorni a partire dalla richiesta da parte del Ministero dell’Istruzione (lettera d).

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per i quali, per l’annualità 2000/21 non sarà stato effettuato il numero minimo di ore previsto dalla normativa vigente, saranno comunque ritenuti validi (lettera e).

I neoassunti potranno chiedere la mobilità non più dopo cinque anni scolastici dall’immissione in ruolo, come accade oggi, ma dopo tre anni di permanenza nella sede di servizio (lettera f). La norma cerca di tenere insieme il diritto alla continuità didattica degli studenti e la possibilità, per chi viene assunto in una sede distante da quella di residenza propria o della propria famiglia, di riavvicinarsi dopo 3 anni e non più dopo 5.

Uso dei fondi (art. 58 comma 3, 4, 5)

Gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici potranno proseguire a usare, anche nel prossimo anno scolastico, i fondi già ricevuti nel 2020 per l’affitto di locali e per il noleggio di strutture funzionali ad aumentare il numero di aule. Per tale finalità vengono destinati altri 70 milioni di Euro (comma 3)

Per consentire la corretta prosecuzione della gestione dell’emergenza sanitaria e continuare a tutelare la sicurezza di personale, studentesse e studenti, è stanziato un Fondo vincolato di 350 milioni destinato alle scuole statali, per l’acquisto di beni e servizi (comma 4) e di 50 milioni destinato alle scuole paritarie (comma 5), per l’acquisto di beni e servizi.

Concorsi straordinari (art. 59 comma 3, 4, 5)

Le graduatorie di merito dei vincitori dei concorsi straordinari sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di esame il punteggio minimo previsto (idonei) (comma 3).

Il comma chiarisce che, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo saranno assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso articola 59, ai docenti che:

  1. sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
  2. hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali (comma. 4).

Il contratto a tempo determinato di cui al comma precedente è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi (comma. 5).

Periodo di formazione e prova (art. 59 commi 6, 7 e 8)

In costanza di contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso annuale di formazione iniziale cui seguirà una prova alla quale potranno accedere i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.

Il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e se avrà superato la prova disciplinare. La valutazione negativa del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015. Il non superamento della prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

In sintesi, si possono verificare 3 eventualità:

  • valutazione negativa dell’anno di formazione non consente l’accesso alla prova disciplinare per l’assunzione a tempo indeterminato e implica la ripetizione dell’anno di prova;
  • valutazione positiva dell’anno di formazione e superamento della prova disciplinare. Tale ultima situazione implica la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato.

Concorsi ordinari (art. 59 comma 10)

Il decreto Sostegni-bis contiene anche l’avvio del concorso ordinario: sono oltre 500 mila i candidati che attendevano questa notizia. Le procedure, che dovrebbero partire con i docenti di materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) si concluderanno presumibilmente entro il prossimo anno scolastico e consentiranno l’immissione in ruolo da settembre 2022 (è così che ha dichiarato la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia).

È il comma 10 a normare lo svolgimento dei concorsi ordinari che coinvolgono il personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, sia per i posti comuni sia per il sostegno. Questi saranno banditi con frequenza annuale e con le seguenti modalità semplificate:

  1. in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
  2. prova orale;
  3. valutazione dei titoli;
  4. formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c) nel limite dei posti messi a concorso.

La formula prevista sarà utilizzata anche per i concorsi già banditi nel 2020.

Bandi di concorso e immissione in ruolo (art. 59 comma 11 e 13)

Con decreto del Ministero dell’istruzione sono apportate tutte le necessarie modifiche ai bandi di concorso derivanti da quanto sopra previsto, senza che ciò comporti la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione (comma 11). Il comma 13 precisa due aspetti fondamentali:

  1. le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria nel limite delle facoltà assunzionali per i concorsi ordinari;
  2. i candidati che non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove (comma 13).

Concorsi per discipline STEM (art. 59 comma 14, 15, 16, 17 e 18)

Introduce una semplificazione delle assunzioni per i docenti di materie STEM esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell’elevato numero dei posti vacanti e disponibili indicati in tabella:

Classe di concorso/tipologia di postoNumero posti
A020 Fisica282
A026 Matematica1005
A027 Matematica e fisica815
A041 Scienze e tecnologie informatiche903

La procedura è così articolata:

  • prova scritta computer-based da svolgersi in 100 minuti e costituita da 50 quesiti a risposta multipla di cui 40 relativi ai programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 di informatica e 5 di lingua inglese. La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
  • prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;
  • formazione della graduatoria, entro la data del 31 agosto 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b).

La nuova procedura non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura già indetta per le classi di concorso interessate.

Le graduatorie, se non concluse entro il 31 agosto 2021, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.

Resta impregiudicata per i partecipanti a tale procedura straordinaria, la partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso.


[1]  Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.