La scuola nella legge di stabilità

Risorse e provvedimenti per migliorare la qualità dell’istruzione

Flashback. Il 24 dicembre 2021 il Senato ha confermato la fiducia al Governo sul maxi-emendamento alla proposta di bilancio con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. La Camera, il 30 dicembre, lo ha definitivamente approvato con 355 sì e 45 no. È la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata, a tamburo battente, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49.

Nel dibattito pubblico questa legge viene chiamata in modi diversi: legge di bilancio, legge finanziaria, legge di stabilità. E già questa varietà di espressioni è indice di una singolare incertezza sull’identità dell’atto legislativo che è uno dei presupposti fondamentali per il funzionamento della Repubblica.

La più rilevante legge dello Stato

La denominazione corretta, l’ultima in ordine di tempo, dovrebbe essere legge di stabilità. A seguito della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, dal 2010, rispetto alla precedente finanziaria, questa legge di stabilità avrebbe dovuto prevedere cambiamenti sia in ordine ai tempi di presentazione, sia in merito ai contenuti, e superare la logica di mercato, con esiti che ciascuno può liberamente giudicare. La più rilevante legge dello Stato continua invece ad essere un termometro che misura la febbre a dinamiche che, nonostante gli auspici e il rapido consumarsi delle stagioni politiche, confermano una strutturale criticità.

Una corsa contro il tempo

Da anni, e regolarmente anche quest’anno, nonostante l’amplissima maggioranza, o forse in ragione di tale ampiezza, si è verificata la tradizionale “corsa contro il tempo” per evitare l’esercizio provvisorio ed ottenere il voto del Parlamento entro il 31 dicembre. Il testo non si discosta dalla tradizione precedente nella forma di una minuziosa lista di provvedimenti, taluni anche di estremo dettaglio, non senza puntuali risposte a esigenze “particulari”. L’effetto, certamente non voluto, è quello di una complessità non sottoposta a un adeguato approfondimento da parte del legislatore, nella sede più appropriata per l’espressione della sovranità popolare, qual è quella del Parlamento.

Alcuni numeri

Si tratta di una manovra da 30 miliardi nella quale si prevede uno stanziamento di oltre 900 milioni per il settore dell’istruzione. Ciò che interessa non è il quantum, sappiamo tutti che ci sono delle compatibilità con il PNRR; ma il disegno, il progetto, l’idea di scuola che ne deriva, la capacità di compiere delle scelte, di individuare delle priorità, di cogliere il punto delle criticità che meritano risposte urgenti. Su questo naturalmente, nel pluralismo delle opinioni, la discussione rimane aperta.

Sono 22 articoli, il 1° è suddiviso in 1013 commi. Per raccogliere gli interventi sulla scuola occorre spigolare come un tempo sui campi di grano dopo la mietitura. Francamente non si comprende perché non sia possibile impostare un testo ordinato almeno in riferimento alle singole materie trattate. Ne beneficerebbe la chiarezza e la logicità: qualità che dovrebbero caratterizzare ogni norma avente valore di legge. Quella che segue non pretende in alcun modo di essere una rassegna esaustiva, piuttosto una lettura, del tutto provvisoria e parziale, delle questioni maggiormente in evidenza.

Asili nido

Al fine di superare le disomogeneità territoriali nell’erogazione del servizio di asilo nido, i commi 172 e 173 stanziano 120 milioni di euro per il 2022, 175 milioni per il 2023, 230 milioni per il 2024, 300 milioni per il 2025, 450 milioni per il 2026, 1100 milioni annui a decorrere dal 2027, per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia. L’obiettivo è quello di raggiungere il target del 33% proposto dall’Europa. Un obiettivo facile per alcune regioni del Nord, ma molto ambizioso per le tantissime regioni che non raggiungono ancora il 10% di utenti.

Riaffiorano i LEP

Altrettanto rilevante il comma 174, lettera d-octies, nel quale si prescrive un incremento “nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica”. Si tratta di un incremento progressivo fino a raggiungere i 120 milioni annui a partire dal 2027.

Organico aggiuntivo Covid

Relativamente all’organico aggiuntivo motivato dal Covid-19, risultano prorogati i contratti per il personale docente ed ora vengono consentiti anche quelli per il personale ATA (comma 326) con 400 milioni.Si tratta però di risorse insufficienti per garantire il servizio sino alla fine delle lezioni. Quindi i contratti devono essere spezzati in tre periodi: dal momento dell’assunzione al 30 dicembre; dal 31 dicembre al 31 marzo; dal 31 marzo all’8 giugno. Bisognerà trovare ulteriori risorse entro il 31 marzo 2022. C’è forse qualche arrière-pensée? Sappiamo tutti che la situazione è segnata dall’incertezza. Sappiamo, al contempo, che la volontà del Governo è di proseguire con la scuola in presenza: il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio lo ha confermato. Tale procedura potrebbe tuttavia comportare alcuni disservizi oltre che un aggravio di adempimenti burocratici.

Le scuole dell’infanzia paritarie

Viene assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro per l’anno 2022 ripartito secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione (comma 328). Si tratta anche qui di un contributo che va ad aggiungersi a 50 milioni di euro, stanziate dall’articolo 58, comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021) e finalizzato al contenimento epidemiologico. Spetta agli Uffici scolastici regionali la ripartizione della somma in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle dette istituzioni.

Parte variabile per i Dirigenti scolastici

L’incremento è di 28,3 milioni per il 2022 “e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l’anno 2023” per il Fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. “Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR)” (commi 339-342).

Rete scolastica

Si estende anche agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la norma che prevede la riduzione da 600 a 500 del numero minimo di alunni per l’assegnazione alla scuola del dirigente scolastico e del DSGA, “ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche” (comma 978, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la legge di stabilità 2021). È prevista una spesa di 40,84 milioni di euro per l’anno 2022, di 45,83 milioni di euro per l’anno 2023 e di 37,2 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 343).

Classi meno affollate per particolari condizioni

Per gli studenti in condizioni particolari (situazione socio-economico o culturale difficile ed elevati livelli di dispersione) è prevista la possibilità di frequentare classi in deroga alle dimensioni attuali. Con uno o più decreti entro il mese di marzo 2022 sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga. Inoltre sono definite le soglie degli indicatori al di sotto o al di sopra delle quali agisce la deroga per la scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria (commi dal 344 al 347). Ciò avviene comunque nel limite delle risorse strumentali e finanziarie, nonché della dotazione organica di personale scolastico disponibile a legislazione vigente. L’attuazione del decreto è affidata agli uffici scolastici regionali. Inoltre: “Il Ministero dell’istruzione effettua, entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell’impatto delle disposizioni di cui ai commi 344-346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica” (comma 347).

Valorizzazione della professionalità docente

Ai commi 604-606 vengono definiti gli stanziamenti nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MFOF, ex FIS, Fondo di Istituto, a seguito dell’ultimo contratto del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018): dall’anno 2022 è previsto un incremento di 89,4 milioni di euro per il personale docente. Espunto il riferimento alla “dedizione all’insegnamento”.

Comandi presso enti e associazioni

Dall’anno scolastico 2022/2023 viene confermato, senza limiti temporali, il contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici che può essere utilizzato presso gli enti che si occupano di disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola. Il comma 646 della legge di stabilità abolendo di fatto il comma 330 della legge finanziaria del 23 dicembre 2014, n. 190 riporta in auge le disposizioni della legge 448 del 23 dicembre 1998. Infatti, i commi 8, 9 e 19 dell’articolo 26 prevedevano sia il contingente (150 unità) sia le destinazioni (tipologia di enti e associazioni). Prevedevano altresì che le suddette assegnazioni comportavano il collocamento in posizione di fuori ruolo e, dopo cinque anni continuativi, la perdita della titolarità.

Supporto psicologico

Sono confermati per le scuole e per le famiglie i Servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Vengono stanziati 20 milioni di euro per il 2022 e assegnati alle scuole sul fondo per il funzionamento sulla base dei criteri e dei parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (commi 697-698).

Scuole sottodimensionate

“Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” (comma 770).

Risorse per INDIRE

Nel comma 973 si spiega inoltre che: “Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell’anno 2022 a favore dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE”.

Cyberbullismo

È istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (comma 671-674). Alle risorse del Fondo, possono accedere in particolare: a) le associazioni sportive dilettantistiche; b) le associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS).

Formazione contro la violenza

Il comma 149, lettera c, propone di “promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali (…) la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”.

Educazione motoria nella scuola primaria

L’educazione motoria viene considerata come diritto personale e uno strumento di apprendimento cognitivo. L’assunzione di comportamenti e stili di vita corretti sono funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona. Anche per queste ragioni la legge di stabilità si impegna a favorire l’introduzione dell’educazione motoria nella scuola primariada affidare a docenti appositamente formati. Si partirà con il coinvolgimento nel 2022/2023 delle classi quinte, nel 2023/2024 si proseguirà con le quarte. In fase di prima applicazione, i posti per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. In carenza di graduatorie approvate in tempo utile, il Ministero dell’Istruzione può attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze nelle classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (commi dal 329 al 337).

Svolgimento degli esami di Stato

Il Ministro dell’Istruzione, “con una o più ordinanze”, può disciplinare la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022 (comma 956).

DSGA e LSU

Diminuisce da cinque a tre anni la permanenza nella sede di titolarità dei DSGA neo-immessi in ruolo (comma 957). Il Ministero dell’istruzione è “autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure” per il personale ex LSU finalizzata ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2022, coloro che, pur in possesso dei requisiti, non hanno potuto partecipare alle precedenti procedure selettive per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza (comma 960).

Posti comuni e di sostegno

Dopo la fase straordinaria di assunzioni da I fascia GPS sono “destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022” i docenti presenti nelle graduatorie del concorso straordinario 2020 della secondaria, per i quali la pubblicazione della graduatoria sia avvenuta dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021 (comma 958).

Dirigenti tecnici

Vengono prorogate, per il 2021 e per il 2022, anche alla luce del contestuale Milleproroghe 2022[1] in attesa dello svolgimento del concorso, le nomine effettuate per la copertura di alcuni dei posti vacanti di dirigente tecnico; vengono inoltre consentite ulteriori nomine nei limiti di spesa fissati; viene prorogato per la terza volta il termine per la conclusione del concorso per dirigenti tecnici che viene fissato al 31 dicembre 2022 (comma 959).

Ventilazione

È previsto che le risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per l’a.s. 2021/2022 possano essere destinate anche all’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore (comma 965, lettera f-bis). È bene sottolineare che si tratta di una novità nell’ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del contagio provocato dal Covid-19 e c’è da augurarsi che essa possa essere gestita con la rapidità corrispondente all’emergenza in atto.

Last but not least

Non manca uno sforzo volto a stabilire una connessione strutturale tra la programmazione economico-finanziaria di profilo statuale e il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) di rango europeo, per esempio in riferimento agli investimenti per il funzionamento delle scuole dell’infanzia e dei nidi. Il Fondo per l’edilizia scolastica viene rifinanziato per un importo di 2 miliardi di euro nell’arco di tempo tra il 2024 e il 2036.

LEGGE DI STABILITÀ 2022 – TEMI, COMMI E INDICAZIONI DI RISORSE

N.TemaCommaRisorse
1Asili nidocommi 172-173120 milioni di euro per il 2022
175 milioni per il 2023 230 milioni per il 2024
300 milioni per il 2025
450 milioni per il 2026
1100 milioni annui a decorrere dal 2027
2LEPcomma 174, lettera d-octiesIncremento delle risorse già disponibili di
30 milioni per l’anno 2022
50 milioni per l’anno 2023
80 milioni per l’anno 2024
100 milioni per l’anno 2025-2026
120 milioni annui a decorrere dal 1927
3Organico Covidcomma 326400 milioni
4Scuole dell’infanzia paritariecomma 32820 milioni
5FUN DS parte variabilecommi 339-34228,3 milioni per il 2022 25 milioni di euro per il 2023
6Rete scolasticacomma 34340,84 milioni di euro per l’anno 2022,
45,83 milioni di euro per l’anno 2023
37,2 milioni di euro per l’anno 2024
8Valorizzazione della professionalità docentecommi 604-606Incremento di 89,4 milioni per il personale docente
9Distacchicomma 646Un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici
10Supporto psicologicocommi 697-69820 milioni per il 2022
11Scuole sottodimensionatecomma 7703 milioni per il 2022
12Indirecomma 9732 milioni per il 2022
13Cyberbullismocomma 671-6742 milioni per il 2022

LEGGE DI STABILITÀ 2022 – TEMI, COMMI E INDICAZIONI DI PROVVEDIMENTI

N.TemaCommaPROVVEDIMENTI
1Classi meno affollate per studenti in situazioni particolaricommi 344-347Da disciplinare con ulteriori decreti, ma nel limite delle dotazioni vigenti
2Svolgimento esami di Statocomma 956Da disciplinare con ordinanza
3Formazione contro la violenzacomma 149, lettera cAdeguata formazione
4Educazione motoria nella scuola primariacommi 329-337Nuovo contingente da determinare
5DSGAcomma 957Diminuisce a tre anni la permanenza nella sede di titolarità
6LSUcomma 960Procedura selettiva per la copertura dei posti
7Posti comuni e di sostegnocomma 958Immissione in ruolo di docenti in GPS
8Dirigenti tecnicicomma 959Ulteriori nomine e proroga al 31 dicembre 2022 la conclusione del concorso
9Ventilazionecomma 965, lettera f-bisInstallazione di impianti (risorse emergenza Covid)

 


[1] Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021.