Nuovo sistema di reclutamento

Una analisi accurata degli articoli 44, 45 e 46 del Decreto legge 36/2022

Il 30 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 36: “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. Si tratta di un provvedimento che interviene in maniera decisa anche sulla scuola riformando il sistema di reclutamento e introducendo meccanismi di differenziazione stipendiale. Il Decreto-Legge dovrà essere convertito entro il 29 giugno 2022.

I contenuti del Decreto

In particolare, gli articoli dal 44-46, riscrivono in parte il Decreto Legislativo 59/2017 e prevedono:

1. nuovi percorsi di abilitazione e accesso ai concorsi per la scuola secondaria su posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, che possono essere declinati in:

  • un modello integrato di formazione e di abilitazione
  • un sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo
  • una fase transitoria per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo
  • alcune modifiche ai requisiti per la partecipazione ai concorsi per la scuola secondaria

2. costituzione della scuola di alta formazione dell’istruzione

3. sistema di formazione continua incentivata.

Il percorso per gli aspiranti docenti neolaureati

Per ciò che concerne gli aspiranti docenti neolaureati il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in tre percorsi: universitario accademico, concorso pubblico, periodo di prova.

1. Percorso universitario/accademico di formazione iniziale abilitante corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA (comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici) nel quale vengono acquisite competenze linguistiche e digitali oltre a conoscenze e teorico e pratiche inerenti lo sviluppo e la valorizzazione della professione docente. Al termine del percorso è prevista una prova finale. Le attività di tutoraggio del percorso di formazione sono affidate ai docenti delle scuole secondarie di I e II grado. Un Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con i Ministri dell’Università e dell’Economia individua il contingente necessario di docenti, la loro ripartizione tra le Università e Istituzioni AFAM e i criteri di selezione. La copertura degli oneri relativi al tutoraggio, previsti in 16,6 milioni di euro per il 2022 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, viene accollata all’autorizzazione di spesa con la quale si finanzia la carta dei docenti.

2. Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.

I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei docenti laureati sono costituiti dal possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure del diploma dell’AFAM di II livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato congiunta all’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso. I requisiti per la partecipazione al concorso per le classi di concorso dei docenti tecnico-pratici sono costituiti dal possesso della laurea breve oppure del diploma dell’AFAM di I livello ovvero di un titolo equipollente o equiparato congiunta all’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso. I requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di sostegno sono il possesso della specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili conseguita al termine dei percorsi di TFA.

3. Periodo di prova di un anno con test e valutazione finale il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova. L’abilitazione non costituisce idoneità e nemmeno dà diritto al reclutamento in ruolo al di fuori delle previste procedure concorsuali. I docenti che sono già in possesso di un’altra abilitazione o di una specializzazione sul sostegno, possono conseguire l’abilitazione per altre classi di concorso attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA, di cui 20 CFU nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e 10 CFU di tirocinio diretto.

Gli oneri per la partecipazione ai percorsi universitari di formazione iniziale come anche per lo svolgimento delle prove finali sono ad esclusivo carico dei partecipanti.

Il percorso per i docenti con almeno 3 anni di servizio anche non consecutivi

La partecipazione al concorso è consentita a coloro che, nei cinque anni precedenti, hanno tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali anche non continuativi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per essi è previsto il seguente percorso.

1. Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.

Possono partecipare gli aspiranti in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso oppure di specifica abilitazione.

2. Contratto a T.D. e acquisizione di 30 crediti formativi con una prova finale abilitante. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale al termine del quale conseguono l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

3. Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Chi consegue l’abilitazione all’insegnamento (e naturalmente chi ne era già in possesso al momento del concorso), svolge un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

Percorso transitorio

Il percorso transitoria termina al 31/12/2024 e riguarda coloro che sono già in possesso del titolo di studio di accesso, ed è articolato come segue.

1. Percorso universitario di formazione iniziale con almeno 30 crediti formativi, a condizione che parte dei crediti formativi siano di tirocinio diretto.

2. Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale per gli aspiranti in possesso del titolo di accesso e dei 30 crediti formativi.

3. Contratto a T.D. e acquisizione degli ulteriori 30 crediti formativi con una prova finale abilitante (solo per chi non è già in possesso dell’abilitazione). La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata. I contenuti del percorso e della prova finale saranno stabiliti con successivo decreto.

4. Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

Norme comuni

  • Il superamento del test finale e della valutazione finale positiva comporta la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento.
  • La conferma in ruolo avviene nella stessa scuola in cui il docente ha svolto il periodo di prova.
  • Il docente è tenuto a rimanere nella stessa istituzione scolastica per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova cui si aggiunge il periodo necessario al conseguimento dell’abilitazione per coloro che all’atto della partecipazione al concorso ne erano sprovvisti. La permanenza nella stessa scuola può essere superata solo in forza di situazione di sovrannumero o di esubero e per l’applicazione dell’articolo 33 (commi 5 o 6) della Legge 104/1992 per fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze di partecipazione al concorso. 
  • Il docente può presentare, comunque, domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzo provinciale e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
  • Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.

Modalità di svolgimento dei concorsi

a) Una unica prova scritta:

  • con più quesiti a risposta multipla o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024;
  • con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025;

b) prova orale nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico;

c) valutazione dei titoli.

I bandi dei concorsi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

Graduatoria finale

Sono previste due graduatorie:

  1. graduatoria dei vincitori nel limite dei posti messi a concorso;
  2. graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegnamento specifica sulla classe di concorso.

I vincitori del concorso inclusi nella prima graduatoria sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella seconda graduatoria.

Costituzione della Scuola di Alta Formazione dell’istruzione

La Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione. La Scuola:

  • promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
  • dirige ed indirizza le attività formative dei Dirigenti scolastici, dei Dsga, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  • assolve le funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

Si avvale dell’INDIRE e dell’INVALSI, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e può contare su un Presidente, un Comitato di Indirizzo e su un Comitato Scientifico Internazionale.

I costi derivanti dalla costituzione e dal mantenimento della Scuola, stimati in 2 milioni di euro annui, sono coperti fino al 2026 con i finanziamenti del PNRR; a decorrere dal 2027 sono coperti mediante una riduzione dei fondi a disposizione per la card dei docenti (comma 123, articolo 1, legge 107/2015).

La Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione definisce i programmi per le attività di formazione destinate alle figure responsabili nell’ambito dell’organizzazione della scuola per le attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che potranno essere retribuite con risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Un nuovo sistema di formazione continua incentivata

A partire dall’anno scolastico 2023/2024 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno annuale. Parte integrante di tali percorsi di formazione e aggiornamento sono le attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula.

Ciascuna scuola individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell’offerta formativa.

L’accesso ai percorsi di formazione e aggiornamento, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, avviene su base volontaria mentre diviene obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito alla definizione contrattuale dei contenuti della formazione continua.

Al fine di aumentare l’attrattività della partecipazione ai corsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all’esito positivo del percorso secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Verifiche, valutazione e incentivi per i percorsi di formazione

Il percorso di formazione prevede verifiche intermedie annuali e una verifica finale nella quale il docente dimostra di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche sono effettuate dal comitato di valutazione dei docenti che, per la verifica finale, è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di altra istituzione. La valutazione deve tenere conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di performance come indicati dalla Scuola di Alta Formazione.

L’incentivo economico è destinato ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con il FMOF e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance ed in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per l’attuazione del percorso di formazione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa della card docente.

Fondi per incentivare la formazione

Al fine di incrementare l’accesso ai percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all’esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. A tal fine è istituito un Fondo per l’incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030, 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

Gli oneri necessari al finanziamento del Fondo per l’incentivo alla formazione vengono coperti attraverso la razionalizzazione (leggi riduzione) dell’organico di diritto a partire dall’a.s.2026/27, con particolare riguardo al contingente annuale dei posti dell’organico di potenziamento, nell’ambito delle cessazioni annuali, non escludendosi, comunque, altre riduzioni a seguito di ulteriori cessazioni del medesimo organico di potenziamento.

Le riduzioni di organico

Vengono previste le seguenti riduzioni di organico, per un totale, in 5 anni, di 9.600 posti:

a.s. 2026/20271.600 posti
a.s. 2027/20282.000 posti
a.s. 2028/20292.000 posti
a.s. 2029/20302.000 posti
a.s. 2030/20312.000 posti

Interventi sul Fondo per la valorizzazione della professione docente

L’articolo 45 del Decreto-Legge interviene sull’apposita sezione istituita dal comma 592 dell’art. 1 della Legge 205/2017 nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per la valorizzazione della professione docente. Le originarie modalità di utilizzo delle risorse, come definite dalla contrattazione collettiva al fine di riconoscere la:

a) valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Vengono integrate attraverso la valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica (b-bis).

A tal fine, in sede di prima applicazione e nelle more del rinnovo contrattuale, una quota del 10% del fondo (30 milioni) è riservato alla valorizzazione della continuità didattica. Con Decreto Ministeriale (intervenendo, in questo modo, su una materia contrattuale), da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle risorse, che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica.