Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE)

Un nuovo sistema per semplificare e velocizzare le procedure

Dal 25 ottobre 2022 la banca dati ANAC è stata implementata con il nuovo sistema di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti chiamato “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE). Il nuovo sistema sostituisce l’AVC PASS, cioè quel servizio informatico realizzato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per la verifica on line del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare d’appalto.

Che cos’è e cosa comporta il FVOE per la scuola

Il 24 ottobre 2022 il provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, di fatto l’uso del FVOE, cioè del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, diventa obbligatorio dal 9 novembre 2022.

Il FVOE offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico. Consente quindi alle stazioni appaltanti di verificare tali requisiti più celermente attraverso un’interfaccia web. Anche le Scuole, in qualità di stazioni appaltanti dovranno utilizzare il “FVOE”.

Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’ANAC.

Il FVOE sin dal suo primordiale utilizzo consentirà di ridurre tempi e costi consentendo un’accelerazione alle procedure di gara, in quanto permetterà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti.

Conseguentemente agli operatori economici non verrà più imposto l’onere di produrre per ogni singola gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’amministrazione. A regime verrà anche istituito l’elenco degli operatori economici cosiddetti «già verificati».

Le novità

Tre sono le principali novità, rispetto al precedente sistema AVC PASS, che va in soffitta:

  1. la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione, ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
  2. il FVOE verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento;
  3. verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già essere stato verificato in una precedente gara.

La svolta non è irrilevante, dato che la banca dati virtuale genererà uno snellimento significativo della burocrazia legata alle procedure di assegnazione degli appalti.

Il sistema prevede, inoltre, una funzione che permetterà all’utente di ricercare Gare e Lotti di propria competenza attraverso il CIG (codice identificativo di gara) o valorizzando altri campi nella sezione “Ricerca per altri parametri”.

Possesso dei requisiti

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi a disposizione attraverso il FVOE ci sono:

  1. la Visura Registro delle imprese fornita da Unioncamere;
  2. il Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  3. l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
  4. il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  5. la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
  6. la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Riuso dei documenti

Il Fascicolo digitale consentirà di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali.

Il riuso dei documenti presenti nel fascicolo per la partecipazione a più procedure di gara sarà possibile per il periodo di validità temporale degli stessi (che in genere è di 120 giorni).

Inoltre, con il FVOE si avvia quella fase in cui l’ANAC sta portando a compimento il progetto di razionalizzazione e interoperabilità delle banche dati attualmente operanti, con la definizione di standard, con i quali da un lato, gli enti certificatori interessati integrano le proprie basi informative con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e, dall’altro lato, le stazioni appaltanti integrano le proprie piattaforme alla Banda dati ANAC.

Come funziona il Fascicolo Digitale dell’Operatore Economico

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati ANAC sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti. Mediante il Fascicolo sono effettuati:

  • la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
  • il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
  • il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
  • il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Come utilizzare operativamente il fascicolo

La stazione appaltante o ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale PassOE (Passaporto Operatore Economico) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PassOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PassOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

In caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PassOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PassOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PassOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

Per gli importi inferiori a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 2 di cui alla Delibera Anac n. 464/2020, il sistema “FVOE” potrà essere utilizzato facoltativamente previa acquisizione, tuttavia, di un CIG ordinario.

Le incombenze per le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato-FVOE) secondo le istruzioni contenute.

Gli accessi

Il sistema, per l’utente autenticato, mette a disposizione le seguenti macro-funzioni in virtù del profilo abilitato e delle funzioni associate singolarmente:

  • “Gateway” (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)
  • “Gestione Utenti”
  • “Acquisizione Partecipanti”
  • “Gestione Partecipanti”
  • “Comprova dei Requisiti”
  • “Graduatoria e Aggiudicazione”
  • “Verifica in fase di esecuzione”.