Mobilità del personale della scuola per l’anno 2023/2024

Condizioni, termini di scadenza, precedenza

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato le ordinanze che regolano la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2023/2024 e, in particolare, l’O.M. 36 del 1° marzo 2023 che tratta del personale docente, educativo ed ATA e l’O.M. n. 38, stessa data, che tratta degli insegnanti di religione cattolica.

La mobilità e i Contratti nazionali

La doppia pubblicazione è giustificata dalla diversità di una parte delle procedure, atteso che il docente di religione cattolica può chiedere il trasferimento, diversamente dall’altro personale scolastico, solo fra diocesi, anche di diversa regione e con regole e modalità, relative alla richiesta, che rispondono a norme in parte diverse.

Le ordinanze ministeriali fissano le scadenze e le modalità che il richiedente deve osservare, nel rispetto di quanto concordato in occasione della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale integrativo, che dura tre anni, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. L’attuale CCNI è valido per il triennio 2022/2023-2024/2025.

Le scadenze

Le scadenze per la presentazione della domanda di mobilità, nonché il termine ultimo per la trasmissione al SIDI delle domande e dei posti di organico e le date per la pubblicazione dei movimenti, sono riportate nel prospetto che segue

I termini di scadenza

Tipologia di personaleData di inizio di presentazione delle istanze di mobilitàTermine di scadenza di presentazione delle istanze di mobilitàTermine di comunicazione a SIDI dei posti disponibiliTermine di comunicazione a SIDI delle istanze di mobilitàData di pubblicazione dei movimenti
Personale docente di ogni ordine e grado6.3.202321.3.202327.4.20232.5.202324.5.2023
Personale educativo9.3.202329.3.20233.5.20233.5.202329.5.2023
Insegnanti di religione cattolica21.3.202317.4.2023==========30.5.2023
Personale ATA17.3.20233.4.202311.5.202311.5.20231.6.2023

Trasferimenti e passaggi

Le eventuali istanze di revoca devono essere prodotte entro dieci giorni rispetto al termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle istanze di mobilità; per gli insegnanti di religione cattolica il termine di presentazione della revoca è fissato al 22 maggio 2023.

La mobilità del personale della scuola si realizza sia con i trasferimenti, sia con i passaggi; mentre tutto il personale della scuola può chiedere il trasferimento, il passaggio di ruolo, invece, può essere chiesto dal personale docente ed educativo; il passaggio di cattedra può essere richiesto solo dai docenti dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado; il personale ATA può chiedere il passaggio di profilo e gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il passaggio fra i due settori formativi (l’uno comprende la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro comprende la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado).  In tutti i casi la richiesta di passaggio può essere reclamata dal personale che abbia superato il periodo di prova.

Trasferimenti e passaggi: chi può presentare domanda e come

Il personale docente può esprimere, sia nella domanda di trasferimento che in quella di passaggio, non più di 15 preferenze che possono riferirsi sia alla propria provincia di titolarità che ad altre province indifferentemente. Il passaggio può essere richiesto per un solo ordine di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado) e, nell’ambito della scuola secondaria, anche per più classi di concorso (producendo una domanda per ogni classe di concorso).

Il personale educativo può chiedere il trasferimento sia per sedi della propria provincia di titolarità che per sedi di altre 9 province, mentre il passaggio dal ruolo ordinario a quello speciale o viceversa può essere richiesto per sole 3 province.

Il personale ATA può esprimere 15 preferenze per sedi relative alla propria provincia e, con altra istanza, può chiedere il trasferimento per sedi di un’altra provincia, esprimendo non più di 15 preferenze. Il passaggio di profilo può essere chiesto anche per altra provincia, ma in questo caso la provincia richiesta deve essere la stessa che sia stata richiesta con la eventuale domanda di trasferimento.

La domanda di passaggio è consentita per profilo della medesima area, nell’ambito della quale possono essere richiesti fino ad un massimo di tre profili, badando a produrre una domanda per ogni profilo richiesto.  

Il docente di religione cattolica può chiedere il trasferimento per diocesi nella regione di appartenenza e di altra regione e per complessive 5 diocesi.

Chi non può chiedere la mobilità

Tutto il personale della scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato, sia titolare in sede definitiva che senza sede di titolarità, può produrre l’istanza di mobilità, ad eccezione di:

  1. docente su posti di sostegno, per trasferimento su posto comune, o passaggio, prima che siano trascorsi 5 anni dalla nomina (l’anno corrente partecipa al compimento del quinquennio); 
  2. docente che abbia ottenuto la titolarità su una scuola a seguito di domanda volontaria di trasferimento o di passaggio per aver espresso una richiesta puntuale di scuola, non può chiedere mobilità volontaria per il triennio successivo e il personale docente che ottenga il trasferimento su una scuola nella prima fase, per aver espresso quale preferenza il codice del distretto sub-comunale,  e che, quindi, non può chiedere mobilità volontaria per il triennio successivo; tale vincolo opera all’interno del comune di titolarità anche per la mobilità professionale e per i movimenti di II fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa. Le medesime limitazioni non sono applicabili ai docenti beneficiari di precedenza nell’ipotesi che il trasferimento sia stato ottenuto in un comune o distretto sub-comunale diversi da quelli per i quali hanno diritto di precedenza; parimenti non si applicano nel caso di trasferimento a seguito di domanda condizionata o trasferimento d’ufficio;
  3. docente che, a partire dalle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023, a seguito di domanda volontaria, ottenga il trasferimento in una qualunque sede della provincia richiesta, qualora diversa da quella di titolarità, e che, quindi, non potrà presentare istanza di mobilità prima che siano trascorsi tre anni; tale limitazione non si applica nei confronti del personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, nonché nei confronti del personale, avente diritto ad una  precedenza, nel caso in cui abbia ottenuto la titolarità in una scuola ubicata fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  4. docente assunto in servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023 permane per almeno tre anni nella medesima istituzione scolastica e tipologia di posto o classe di concorso. Tale vincolo non si applica in caso di esubero o soprannumero o in presenza del diritto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 33 della legge 104/1992, nella sola ipotesi che i fatti che hanno determinato il diritto siano avvenuti successivamente al termine di scadenza della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale che ha dato luogo all’assunzione in servizio.      

Tuttavia, il predetto personale, assunto con decorrenza dall’anno scolastico 2022/2023, può presentare istanza di mobilità, in attesa della definizione delle interlocuzioni intercorrenti fra il governo e la commissione sulle modalità attuative del PNRR; la domanda sarà convalidata o meno conseguentemente alla definizione dei chiarimenti richiesti.

La mobilità territoriale

La mobilità territoriale viene effettuata nel puntuale rispetto dei punteggi derivanti dai titoli oggetto di valutazione, delle precedenze e delle esigenze di famiglia e nell’osservanza delle preferenze di sede espresse, mentre la mobilità professionale si svolge nel rispetto solo dei punteggi derivanti dai titoli oggetto di valutazione, ad eccezione della categoria dei non vedenti ed emodializzati, per i quali la mobilità professionale tiene conto anche della precedenza.

Le precedenze

Le precedenze sono riconosciute in assoluto ai non vedenti e agli emodializzati e, a seguire, nell’ordine:

  • al personale trasferito in uno degli otto anni precedenti, a domanda condizionata, per il rientro nella scuola di precedente titolarità;
  • al personale che gode dei benefici derivanti dall’art. 21 della legge 104/1992 (disabile e con un grado di invalidità superiore al 66 per cento o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 648/1950);
  • al personale, anche se non disabile, che abbia bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio la chemioterapia);
  • al personale disabile ai sensi del comma 6 dell’art. 33 della legge 104/1992 (handicappato in situazione di gravità);
  • al personale che assiste il figlio disabile in situazione di gravità (anche se genitore adottivo e colui che, individuato dall’autorità giudiziaria, eserciti legale tutela), oppure al fratello o sorella convivente con il disabile in assenza dei genitori o con genitori impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile;
  • al personale che assiste il coniuge disabile in situazione di gravità;
  • al personale che assiste il proprio genitore (in assenza dell’altro genitore oppure non in grado di dare assistenza) disabile in situazione di gravità. Il Ministero dell’istruzione e del merito, con le OO.MM. 36 e 38 dell’1.3.2023, ha recepito la modifica all’art. 33 della legge 104/1992 contenuta nell’art. 3 del D.lgs 30.6.2022, n. 105, relativamente al cosiddetto “figlio unico” quale referente, nel senso che, in presenza di più figli, è ad essi riconosciuta la precedenza alle seguenti condizioni:  documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi; richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001;
  • al personale docente trasferito in uno degli otto anni precedenti, a domanda condizionata, limitatamente ad una qualsiasi scuola funzionante nel comune di precedente titolarità;
  • al personale il cui coniuge con esso convivente sia un militare al quale sia corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che venga trasferito d’ufficio. Parimenti viene riconosciuta tale precedenza alle medesime condizioni al coniuge di colui a cui venga corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza, ed al coniuge dell’ufficiale o sottufficiale in ferma dodecennale. La medesima precedenza è riconosciuta anche nel caso in cui il coniuge, appartenente alle categorie accennate, collocato in quiescenza, elegga domicilio in un comune anche diverso dall’ultima sede di servizio;
  • al personale che venga chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
  • al personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.